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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03192/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Una società di informatica aveva convenuto l'istituto previdenziale chiedendo il risarcimento dei danni, quantificati in oltre 109 milioni di euro, assumendo che, dopo un accordo del 1982 e la stipula di un appalto denominato "DM10/M", l'ente non aveva poi affidato alla società le attività promesse, avendole invece assegnate tramite numerose gare ad altri operatori. La società sosteneva di aver assunto personale in esubero e sostenuto ingenti investimenti confidando nell'accordo. L'istituto si era difeso eccependo la prescrizione decennale, ritenendo che l'ultimo atto interruttivo fosse quello del 1998 in un precedente giudizio estinto. Il tribunale aveva rigettato la domanda per prescrizione; la corte d'appello aveva confermato la decisione, richiamando una precedente pronuncia tra le stesse parti, ritenendo che non avessero effetto interruttivo le trattative bonarie, la delibera interna n. 71/2001, l'istanza ex artt. 186-bis e 186-ter c.p.c. e la relazione della commissione d'indagine, perché non costituivano riconoscimento di debito né atto imputabile al soggetto titolare del potere dispositivo. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato: 1) nullità della motivazione per relationem e omesso esame dei motivi d'appello relativi all'atto di comunicazione del 18.6.2004; 2) violazione degli artt. 1362 e 2943, comma 4, c.c., sostenendo che quel documento, per contenuto letterale e sistematico, integrasse una rivendicazione del credito e comunque una messa in mora; 3) nuovamente nullità/motivazione apparente sulla delibera 71/2001 e omesso esame del fatto decisivo, assumendo che il procedimento interno con commissione d'indagine, svolto in contraddittorio e concluso con il riscontro della responsabilità dell'ente, valesse come riconoscimento del debito e addirittura sospendesse la prescrizione; 4) omesso esame e violazione dell'art. 2944 c.c., perché l'ente non avrebbe contestato né disconosciuto la relazione finale della commissione, facendosela propria e quindi riconoscendo il debito. La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi, affermando che la motivazione per relationem era sufficiente perché consentiva di comprendere la fattispecie concreta e il percorso logico seguito; che la valutazione dell'idoneità di un atto a interrompere la prescrizione, quando non si tratti di atti tipici ex art. 2943 c.c., è questione di fatto riservata al giudice di merito; che l'interpretazione del contenuto dell'atto di comunicazione non è censurabile in cassazione come mero dissenso valutativo; che l'omesso esame di singoli elementi istruttori non coincide con l'omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico è stato comunque considerato; e che anche la ricognizione del contenuto di un atto ai fini dell'art. 2944 c.c. appartiene al giudizio di fatto del merito. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della società alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria per intervenuta prescrizione. Ha ritenuto infondate tutte le censure della società ricorrente, escludendo che gli atti invocati potessero qualificarsi come riconoscimento del debito o come atti idonei a interrompere la prescrizione, e ha giudicato sufficiente la motivazione della corte d'appello anche perché costruita per relationem a una precedente pronuncia resa in una vicenda analoga. In conseguenza del rigetto, la ricorrente è stata condannata a rifondere all'INPS le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 4, c.p.c.

    La motivazione per relationem è valida se consente di comprendere la fattispecie concreta, l'autonomia del percorso decisionale e la riconducibilità dei fatti al principio di diritto richiamato.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    I motivi di ricorso sono stati scrutinati nei limiti del sindacato di legittimità; non è consentito trasformare il ricorso in una nuova valutazione del fatto o delle prove.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione del contenuto dell'atto negoziale o dichiarativo è attività di fatto riservata al giudice di merito.

  • art. 2943 c.c.

    Gli atti tipici previsti dalla norma hanno efficacia interruttiva; per gli altri atti la relativa idoneità è rimessa alla valutazione di merito, se immune da errori di diritto o vizi logici.

  • art. 2944 c.c.

    Il riconoscimento del diritto idoneo a interrompere la prescrizione richiede un contenuto ricognitivo apprezzato dal giudice di merito; in cassazione non è possibile una rivalutazione del suo significato.

  • art. 299 c.p.c.

    Il fallimento della parte sopravvenuto nel giudizio di cassazione non determina interruzione del processo, dominato dall'impulso d'ufficio.

  • art. 302 c.p.c.

    Nel giudizio di cassazione non sono ipotizzabili gli adempimenti di prosecuzione del processo previsti dalla norma per altri gradi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La validità della motivazione per relationem richiede che il provvedimento, pur richiamando precedenti o atti esterni, consenta comunque di ricostruire il fatto controverso e la ratio decidendi adottata nel caso concreto.
  • La verifica dell'efficacia interruttiva di un atto non tipico ai fini della prescrizione è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione comprensibile e non affetto da errori di diritto.
  • Ai fini dell'art. 2944 c.c., il riconoscimento del debito deve emergere da un contenuto oggettivamente ricognitivo dell'atto; la mera partecipazione a un procedimento interno o l'esito di una commissione non impongono, di per sé, la configurazione di un riconoscimento.
  • L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove effettuate dal giudice di merito, salvo i ristretti vizi motivazionali oggi deducibili.
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Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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