Tribunale, Sentenza T-415/22
Judgment of the General Court (Third Chamber) of 11 October 2023. — Republic of Cyprus v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU word mark GRILLOUMI – Earlier national certification word marks ΧΑΛΛΟΥΜΙ HALLOUMI – Relative ground for refusal – No likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-415/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso della Repubblica di Cipro contro la decisione dell’EUIPO che aveva rigettato l’opposizione al marchio GRILLOUMI. Pur riconoscendo la natura particolare dei marchi nazionali di certificazione HALLOUMI, il Tribunale ritiene corretta la valutazione della Commissione di ricorso: distintività debole dei marchi anteriori, somiglianza solo limitata tra prodotti e servizi, e assenza di rischio di confusione. La pronuncia chiarisce inoltre che il criterio applicabile resta quello elaborato dalla giurisprudenza dell’Unione, adattato alla funzione di certificazione del marchio anteriore.
Opposizione contro il marchio UE GRILLOUMI: la Corte conferma che non sussiste rischio di confusione con i marchi nazionali di certificazione ΧΑΛΛΟΥΜΙ HALLOUMI.
La questione giuridica
Se, nell’ambito di un’opposizione fondata su marchi nazionali di certificazione anteriori, la Commissione di ricorso abbia applicato correttamente l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 quanto a: (i) criterio di valutazione del rischio di confusione; (ii) carattere distintivo intrinseco e acquisito dei marchi anteriori; (iii) grado di somiglianza tra i servizi del marchio richiesto e i prodotti coperti dai marchi anteriori; (iv) valutazione globale del rischio di confusione.
Principio di diritto
Nei procedimenti di opposizione fondati su marchi nazionali di certificazione, il rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 va apprezzato tenendo conto della funzione propria di tali marchi, ma i criteri giurisprudenziali ordinari sulla comparazione dei segni, dei prodotti e servizi e sulla valutazione globale restano applicabili. La Corte conferma che i marchi HALLOUMI hanno una distintività intrinseca debole, che non è stata dimostrata una distintività rafforzata, che i servizi di ristorazione e i prodotti lattiero-caseari possono presentare solo una bassa complementarità, e che, nel complesso, non esiste rischio di confusione per il pubblico pertinente.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 266 TFUE
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 8, paragrafo 1, lettera b), articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto ii), articolo 8, paragrafo 5, articolo 41
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 46, articolo 66, articolo 71, articolo 72, paragrafo 6, articolo 83, paragrafo 1
- Direttiva 89/104/CEE, articolo 15
- Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale di prodotti e servizi
- Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009
Opposizione al marchio GRILLOUMI e marchi di certificazione HALLOUMI
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto dalla Repubblica di Cipro avverso una decisione della Seconda Commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione del marchio UE denominativo GRILLOUMI. Il contenzioso verte sulla portata di due marchi nazionali di certificazione anteriori ΧΑΛΛΟΥΜΙ / HALLOUMI e, in particolare, sull’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
Fatti e procedimento amministrativo
Il 25 ottobre 2016 Fontana Food AB ha chiesto la registrazione del marchio UE GRILLOUMI per servizi della classe 43, cioè servizi di ristorazione, caffetteria e somministrazione di cibi e bevande. La Repubblica di Cipro ha presentato opposizione fondandola, tra l’altro, sui due marchi nazionali di certificazione ΧΑΛΛΟΥΜΙ HALLOUMI registrati nel 1992 per prodotti lattiero-caseari, in particolare il formaggio halloumi.
L’opposizione è stata respinta in primo grado; la Commissione di ricorso aveva poi confermato il rigetto con decisione del 29 maggio 2019, ritenendo insussistente il rischio di confusione per dissimilarità tra prodotti e servizi. Con sentenza dell’8 dicembre 2021, il Tribunale ha annullato tale decisione perché la Commissione di ricorso aveva erroneamente escluso la somiglianza tra i prodotti e i servizi. A seguito del rinvio, la Seconda Commissione di ricorso ha adottato la decisione impugnata, nuovamente respingendo l’opposizione.
Normativa applicabile
Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione è stata depositata il 25 ottobre 2016, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento n. 207/2009; per gli aspetti procedurali, invece, si applica il regolamento n. 2017/1001. Vengono in rilievo anche l’articolo 266 TFUE e l’articolo 72, paragrafo 6, del regolamento n. 2017/1001, in tema di obbligo dell’EUIPO di dare esecuzione alle sentenze di annullamento.
Questioni esaminate dal Tribunale
La Repubblica di Cipro ha formulato un unico motivo, articolato in tre parti:
- la Commissione di ricorso avrebbe usato un criterio errato per valutare il rischio di confusione, applicando in modo improprio la giurisprudenza sui marchi individuali invece di quella sui marchi di certificazione;
- avrebbe erroneamente valutato il carattere distintivo dei marchi HALLOUMI come se si trattasse di marchi ordinari;
- avrebbe erroneamente qualificato come bassa la somiglianza tra i servizi della classe 43 e i prodotti della classe 29 coperti dai marchi anteriori.
Comparazione di prodotti e servizi
Il Tribunale respinge la censura relativa alla comparazione tra prodotti e servizi. Richiama il proprio precedente giudicato nell’iter anteriore e osserva che la Commissione di ricorso, in ottemperanza alla precedente sentenza di annullamento, doveva attenersi alle indicazioni ivi contenute. È quindi corretto ritenere che i servizi di ristorazione e i prodotti lattiero-caseari, incluso il formaggio, presentino una connessione complementare, ma solo in misura limitata, tale da giustificare una somiglianza bassa.
Distintività dei marchi anteriori
Quanto al carattere distintivo, il Tribunale ricorda che un marchio nazionale validamente registrato deve essere considerato dotato almeno di un minimo di distintività, ma ciò non impedisce di qualificarne il livello come debole quando il segno coincide con una denominazione descrittiva o generica. Nel caso di specie, i termini "halloumi" e "χαλλούμι" sono percepiti dal pubblico come indicazione di un tipo di formaggio cipriota, non come indicazione di una certificazione di qualità in sé. La Corte conclude quindi che la distintività intrinseca è debole.
Il Tribunale esclude anche che i documenti prodotti dalla Repubblica di Cipro dimostrassero una distintività acquisita attraverso l’uso. Le prove richiamate riguardavano soprattutto la notorietà del formaggio halloumi come specialità cipriota, ma non consentivano di collegare il termine ai marchi di certificazione in quanto tali né di dimostrare un rafforzamento distintivo specifico.
Criterio del rischio di confusione per i marchi di certificazione
Sulla prima parte del motivo, il Tribunale chiarisce che, nei casi in cui l’opposizione sia fondata su marchi nazionali di certificazione, il rischio di confusione deve essere inteso tenendo conto della funzione di tali marchi. In pratica, il pubblico può essere tratto in errore se ritiene che i prodotti o servizi coperti dal marchio richiesto siano certificati dal titolare del marchio anteriore, o comunque provenienti da soggetti autorizzati a utilizzare quel marchio. Tuttavia, questa specificità non esclude l’applicazione dei criteri ordinari elaborati dalla giurisprudenza per la valutazione complessiva del rischio di confusione.
Il Tribunale rileva inoltre che, pur essendo formulata in un passaggio della decisione una menzione al "commercial origin", la Commissione di ricorso ha in sostanza applicato il criterio corretto, ossia la possibile percezione da parte del pubblico di una certificazione proveniente dal titolare del marchio anteriore.
Valutazione globale e assenza di rischio di confusione
La valutazione complessiva tiene conto dell’interdipendenza tra i fattori: somiglianza dei segni, somiglianza dei prodotti e servizi, e grado di distintività del marchio anteriore. Nel caso di specie, i segni GRILLOUMI e HALLOUMI risultano simili solo in misura inferiore alla media, i prodotti e servizi presentano una somiglianza bassa e la distintività dei marchi anteriori è debole. In tale contesto, il Tribunale conferma che il pubblico pertinente potrebbe al più associare il segno GRILLOUMI al formaggio halloumi, ma non è verosimile che ritenga i servizi offerti sotto quel segno certificati dai titolari dei marchi anteriori o comunque confonda l’origine o la funzione certificativa dei segni.
Esito
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna la Repubblica di Cipro alle spese. La decisione conferma quindi il rigetto dell’opposizione contro la registrazione del marchio UE GRILLOUMI.
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