Sentenza n. 7628/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: In appello, sentenza del TAR Lazio, Sez. I, n. 461/2025, che aveva dichiarato inammissibile la domanda di annullamento della nota ministeriale del 4 maggio 2022 e respinto le domande di accertamento e condanna relative all’integrazione del contributo per le spese degli uffici giudiziari sostenute dal 2011 al 31 agosto 2015; la nota aveva negato l’integrazione richiesta dal Comune.
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune aveva chiesto il rimborso di ulteriori € 13.843.622,44 per le spese sostenute dal 2011 al 31 agosto 2015 per gestione e manutenzione dei locali degli uffici giudiziari. A fronte di spese rendicontate per € 24.383.217,03, aveva ricevuto € 6.742.165,26, pari al 40% delle spese considerate al netto dei rilievi ministeriali. In primo grado aveva impugnato la nota del Ministero della Giustizia del 4 maggio 2022 e chiesto l’accertamento del diritto e la condanna al pagamento di un contributo conforme alla legge. Deduceva che la nota fosse carente di motivazione sui rilievi, contraria alla legge n. 392/1941 perché la congruità avrebbe dovuto essere valutata dalle Commissioni di manutenzione, lesiva dell’art. 110 Cost. e dell’affidamento del Comune; sosteneva inoltre che il contributo dovesse essere significativo e determinato in base a criteri oggettivi e verificabili, pur entro gli stanziamenti parlamentari. In appello ha contestato la qualificazione della nota come meramente confermativa, richiamando le modifiche legislative, gli interventi giurisprudenziali e la mancata adozione di nuovi decreti di riparto; ha censurato il rigetto delle domande sostanziali e denunciato omessa pronuncia sul legittimo affidamento. Ha infine chiesto il rinvio dell’udienza in attesa di un riscontro ministeriale sull’eventuale riparto di ulteriori risorse.
La decisione
L’appello è respinto e la sentenza del TAR è confermata, con integrazioni motivazionali; le spese di appello sono compensate. È respinta l’istanza di rinvio dell’udienza, perché l’eventuale attribuzione di ulteriori risorse era incerta nell’an e nel quando. La nota del 4 maggio 2022 è meramente confermativa: si limita a illustrare i criteri e le determinazioni già assunte annualmente, senza nuova istruttoria o nuova ponderazione degli interessi; le censure d’appello non contestano questa specifica ratio. Il giudice rileva inoltre che, essendo la posizione del Comune un interesse legittimo, non sono ammissibili le domande di accertamento e condanna dirette a ottenere dal giudice la determinazione del contributo nel quantum. Nel merito, il d.P.R. n. 187/1998 imponeva di considerare le spese rendicontate e il parere delle Commissioni di manutenzione, ma anche gli stanziamenti di bilancio, che costituivano il limite massimo delle risorse erogabili; non sussisteva quindi un diritto a un rimborso integrale o necessariamente significativo delle spese. La percentuale del 40% non è simbolica e non è irragionevole. La censura motivazionale sui rilievi non è idonea a soddisfare l’interesse sostanziale del Comune, poiché questi non hanno inciso sull’importo finale del contributo, inferiore alle spese nette rendicontate. È infondata anche la doglianza sull’affidamento, non essendo stata accertata l’illegittimità della nota né una legittima attesa a un contributo maggiore.
Norme richiamate
art. 1 d.P.R. 187/1998
Il combinato disposto delle norme citate evince quindi che l’ammontare delle spese rendicontate rappresentava solo uno dei parametri cui i Ministeri concertanti avrebbero dovuto attenersi ai fini della determinazione annuale del contributo, dovendo aversi riguardo a tal fine, oltre che al parere delle Commissioni di manutenzione, anche agli “stanziamenti del bilancio di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia”, i quali rappresentavano evidentemente il limite massimo del contributo erogabile (su base nazionale).
La determinazione annuale del contributo considera le spese rendicontate, il parere delle Commissioni di manutenzione e gli stanziamenti di bilancio, che costituiscono il limite massimo delle risorse erogabili.
art. 2, comma 3, d.P.R. 187/1998
Dal combinato disposto delle norme citate si evince quindi che l’ammontare delle spese rendicontate rappresentava solo uno dei parametri cui i Ministeri concertanti avrebbero dovuto attenersi ai fini della determinazione annuale del contributo, dovendo aversi riguardo a tal fine, oltre che al parere delle Commissioni di manutenzione, anche agli “stanziamenti del bilancio di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia”, i quali rappresentavano evidentemente il limite massimo del contributo erogabile (su base nazionale).
Le spese rendicontate non determinano da sole l’importo del contributo: devono essere considerate insieme al parere delle Commissioni e agli stanziamenti di bilancio, entro il limite delle risorse disponibili.
art. 2 l. 24 aprile 1941, n. 392
Già tale rilievo è quindi sufficiente ad escludere la condivisibilità della tesi di parte ricorrente, secondo cui il contributo avrebbe dovuto assolvere alla finalità di rimborsare, se non in modo integrale, almeno “significativo”, le spese concretamente sostenute nell’anno: secondo il citato d.P.R., infatti, le spese rendicontate dovevano essere “tenute presenti” dal Ministero ai fini della determinazione del contributo, ma l’ammontare finale di quest’ultimo dipendeva da una molteplicità di valutazioni, di cui entravano legittimamente a far parte anche l’esigenza di contenere il rimborso entro limiti compatibili con le risorse finanziarie rese disponibili in sede di bilancio.
Il contributo previsto dalla legge non attribuisce ai Comuni un diritto al rimborso integrale o a una quota minima prefissata delle spese; la sua quantificazione deve rispettare le risorse disponibili in bilancio.
art. 1 d.P.R. 187/1998
Mentre, quindi, il carattere non lesivo per il Comune di Salerno della nota impugnata è collegata dalla sentenza appellata all’assenza nella stessa di tratti provvedimentali, non costituendo un nuovo episodio di esercizio del potere amministrativo in tema di determinazione del contributo statale di cui si tratta, le deduzioni formulate dal Comune appellante si sviluppano interamente nella prospettiva soggettiva dell’interesse al ricorso, sottolineando la motivazione – connessa ai nova normativi e giurisprudenziali verificatisi nelle more – per la quale ha presentato l’istanza di integrazione.
La nota che si limita a spiegare le determinazioni già adottate sul contributo, senza nuova istruttoria o ponderazione, è un atto meramente confermativo e non costituisce una nuova manifestazione del potere impugnabile.
Massime di principio
- Una nota che si limita a illustrare i criteri e le ragioni di determinazioni amministrative già adottate, senza nuova istruttoria né nuova ponderazione degli interessi, ha carattere meramente confermativo e non è autonomamente impugnabile; le contestazioni devono essere rivolte contro i provvedimenti che hanno determinato la posizione del destinatario.
- Quando la posizione del privato o dell’ente è qualificata come interesse legittimo rispetto alla determinazione discrezionale di un contributo, non sono ammissibili domande di accertamento del diritto a una somma quantificata direttamente dal giudice e di condanna al suo pagamento, in luogo dell’impugnazione di un atto lesivo.
- Nel regime del d.P.R. n. 187/1998, le spese comunali rendicontate e il parere delle Commissioni di manutenzione sono parametri per determinare il contributo statale alle spese degli uffici giudiziari, ma la quantificazione deve anche rispettare gli stanziamenti di bilancio, che delimitano le risorse erogabili.
- La mancata specificazione dei rilievi sulle spese rendicontate non è idonea a determinare l’annullamento quando tali rilievi non hanno inciso sull’importo finale del contributo e il vizio non può soddisfare l’interesse sostanziale azionato.
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