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Sentenza

Sentenza n. 268/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensiva - del provvedimento del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare prot. n. MD ABВЕ6ЕЗ REG2025 0086148 del 06.11.2025 e notificato il 26.11.2025 contenente azione di rivalsa per responsabilità amministrativa indiretta, con richiesta di rimborso somma; - nonché di tutti gli atti annessi, connessi, presupposti e consequenziali.

Giustizia amministrativa202600055

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diffida ministeriale al pagamento di € 89.684,84, oltre interessi, quale quota parte delle somme versate dal Ministero ai familiari di un militare deceduto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare dipendente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la diffida con cui il Ministero della Difesa gli ha richiesto, a titolo di rivalsa per responsabilità amministrativa indiretta, la restituzione di € 89.684,84, oltre interessi, sostenendo che la somma corrispondesse alla quota parte del risarcimento pagato dall’Amministrazione ai familiari di un militare deceduto durante un’esercitazione. Ha dedotto: 1) l’inopponibilità, ai sensi dell’art. 2909 c.c., della sentenza civile della Corte d’appello di Bologna posta dal Ministero a fondamento della pretesa, poiché egli non era stato parte del relativo giudizio e la pronuncia aveva condannato il solo Ministero; 2) l’incompetenza del Ministero a esercitare direttamente la rivalsa mediante un atto immediatamente precettivo, assumendo che la materia rientrasse nella competenza della Procura della Corte dei conti ai sensi degli artt. 18, 19 e 22 d.P.R. 3/1957; 3) l’assenza di dolo o colpa grave, quali presupposti della responsabilità amministrativo-contabile e della rivalsa, nonché il difetto di istruttoria, richiamando l’archiviazione disposta dalla Procura regionale della Corte dei conti e le valutazioni degli organi penali e disciplinari. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per natura non provvedimentale della diffida, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, in subordine, l’incompetenza territoriale del TAR Friuli Venezia Giulia.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari del Ministero. Ha riconosciuto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative al rapporto di lavoro del personale militare, che rientra nel pubblico impiego non privatizzato, comprese le controversie concernenti diritti patrimoniali connessi al rapporto e gli atti paritetici privi di natura provvedimentale. Ha qualificato la domanda, in base al petitum sostanziale, come azione di accertamento negativo dell’obbligo di pagamento, nonostante fosse stata formalmente proposta come azione di annullamento. Ha inoltre ritenuto sussistente la competenza territoriale del TAR Friuli Venezia Giulia in forza del foro speciale previsto per le controversie relative al pubblico impiego, individuato nella sede di servizio del dipendente. Nel merito, ha accolto il ricorso rilevando che il Ministero non aveva provato l’esistenza di un titolo idoneo a fondare il credito nei confronti del ricorrente. La sentenza civile della Corte d’appello di Bologna non era opponibile al militare, estraneo a quel giudizio, e il relativo dispositivo aveva condannato soltanto il Ministero, senza accertare una responsabilità solidale del ricorrente né attribuire all’Amministrazione un titolo esecutivo nei suoi confronti. La stessa scelta processuale del Ministero, che non aveva chiesto la chiamata in causa del dipendente, aveva impedito di rendere il giudicato opponibile a quest’ultimo. L’archiviazione dell’istruttoria della Procura regionale della Corte dei conti, motivata dall’insussistenza della colpa grave richiesta dalla legge n. 20/1994, costituiva inoltre un ulteriore elemento contrario alla pretesa di rivalsa. Il Collegio ha dichiarato infondata la pretesa ministeriale, senza esaminare ulteriormente l’asserito credito relativo alla provvisionale, ritenuto estraneo alla diffida impugnata. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.

    le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico

    Attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001

    Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo [...] in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi

    Mantiene nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai rapporti di lavoro non privatizzati e ai diritti patrimoniali connessi.

  • art. 3 d.lgs. 165/2001

    rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti [...] il personale militare e delle Forze di polizia di Stato

    Include il personale militare tra le categorie di pubblico impiego non privatizzato.

  • art. 32, comma 2, c.p.a.

    il giudice qualifica l'azione proposta in base ai suoi elementi essenziali

    Consente al giudice di qualificare la domanda secondo il petitum sostanziale e gli elementi essenziali, indipendentemente dalla qualificazione formale adottata dalla parte.

  • art. 13, comma 2, c.p.a.

    nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio

    Radica inderogabilmente la competenza territoriale, nelle controversie relative al pubblico impiego non privatizzato, presso il TAR della sede di servizio del dipendente.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato civile è efficace tra le parti, i loro eredi o aventi causa; la sentenza pronunciata nel giudizio cui il dipendente non ha partecipato non può costituire titolo opponibile nei suoi confronti.

  • art. 2049 c.c.

    La responsabilità del datore di lavoro per il fatto del dipendente può fondare la condanna del datore nei confronti del terzo, ma non attribuisce automaticamente un titolo di rivalsa verso il dipendente se tale rapporto non è stato accertato in contraddittorio.

  • art. 22 d.P.R. 3/1957

    Richiamato dal ricorrente quale fondamento della tesi secondo cui la rivalsa dell’Amministrazione verso il dipendente dovrebbe essere attivata nell’ambito della responsabilità amministrativo-contabile.

  • artt. 18 e 19 d.P.R. 3/1957

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla giurisdizione della Corte dei conti sulla responsabilità amministrativa dei dipendenti pubblici.

  • legge n. 20/1994

    La Procura regionale della Corte dei conti ha ritenuto insussistente la soglia di colpa grave richiesta per l’addebito personale di responsabilità amministrativo-contabile.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative al rapporto di lavoro del personale militare, rientrante nel pubblico impiego non privatizzato, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo comprende anche le pretese patrimoniali connesse al rapporto e gli atti paritetici con cui l’amministrazione faccia valere un’obbligazione verso il dipendente, anche se privi di natura provvedimentale.
  • La domanda proposta da un dipendente pubblico deve essere qualificata dal giudice secondo il petitum sostanziale e gli elementi essenziali, sicché una domanda formalmente proposta per l’annullamento di un atto può essere qualificata come azione di accertamento negativo dell’obbligo patrimoniale sottostante.
  • Nelle controversie relative a prestazioni patrimoniali connesse al rapporto di pubblico impiego non privatizzato, la competenza territoriale appartiene inderogabilmente al TAR nella cui circoscrizione si trova la sede di servizio del dipendente.
  • Il giudicato formatosi in una controversia tra l’amministrazione e i terzi danneggiati non è opponibile al dipendente che non sia stato parte del giudizio e non può costituire, da solo, titolo per una pretesa di rivalsa nei suoi confronti.
  • La condanna dell’amministrazione, quale responsabile civile o datore di lavoro, al risarcimento del danno arrecato dal dipendente non attribuisce automaticamente all’amministrazione un titolo esecutivo o di rivalsa verso il dipendente, se il rapporto interno di responsabilità non è stato accertato nel contraddittorio con quest’ultimo.
  • La pretesa patrimoniale di rivalsa verso un dipendente deve essere sorretta dalla prova dell’esistenza e dell’esigibilità del credito, non potendo l’amministrazione fondarla su una pronuncia giudiziale non opponibile al dipendente né su un autonomo accertamento della responsabilità interna.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoRapporto di impiego non privatizzatoGiurisdizione e riparto
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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