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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10003/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per il delitto di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. 25/07/1998 n. 286 (reingresso nel territorio dello Stato dopo espulsione senza autorizzazione). Due motivi: (1) presunta violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte d'appello avrebbe ritenuto la responsabilità penale del ricorrente su basi non risultanti o contrastanti con la sentenza di primo grado (affidabilità degli accertamenti e presunta traduzione in albanese del decreto di espulsione); (2) presunta violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello escluso l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. invocando l'"abitualità" del comportamento; connessa censura per mancata concessione delle attenuanti generiche e per l'esclusione della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Cassazione ha respinto il primo motivo, ritenendo legittimo l'intervento di appello che ha potuto integrare e correggere la motivazione di primo grado; ha inoltre osservato che il decreto di espulsione, anche se eventualmente illegittimo, non è presupposto del reato di reingresso illegittimo, avendo esaurito i suoi effetti con l'allontanamento eseguito. Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato in parte: le Sezioni Unite hanno chiarito che l'"abitualità" ostativa all'art. 131-bis c.p. sussiste solo se l'autore ha commesso, oltre al reato in esame, almeno altri due illeciti successivi; nel caso concreto non ricorreva tale requisito. Perciò la sentenza impugnata è annullata limitatamente al punto relativo all'art. 131-bis c.p. e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Perugia per nuovo giudizio sul punto, con assorbimento delle questioni sanzionatorie (attenuanti generiche e sospensione condizionale). Il resto del ricorso è respinto.

Norme richiamate

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione), art. 13, comma 13

    Norma incriminatrice del reingresso nel territorio dello Stato dopo espulsione. La Corte ha confermato che il reato si configura anche se il decreto di espulsione fosse eventualmente illegittimo, perché il suo effetto si esaurisce con l'allontanamento; il reingresso senza autorizzazione resta reato.

  • codice penale, art. 131-bis

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto/idem (o altra causa speciale di non punibilità collegata alla continuazione o alla non abitualità). La Corte ha richiamato l'interpretazione delle Sezioni Unite secondo cui l'"abitualità" che esclude l'applicazione dell'art. 131-bis sussiste solo se, oltre al reato per cui si procede, l'autore ha commesso almeno altri due illeciti successivi; in assenza di tale pluralità la causa non può essere esclusa per abitualità.

  • codice di procedura penale, art. 610, comma 1

    Norma in tema di assegnazione del ricorso alla Sezione e rimessione al Primo Presidente; citata per spiegare il trasferimento dell'istruttoria alla Prima Sezione per la trattazione ordinaria.

  • d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 (conv. legge n. 176 del 2020)

    Disposizione che consente la trattazione in forma scritta; la Corte ha svolto il giudizio secondo tale procedura prevista dalla norma.

Massime di principio

  • Il giudice di appello può integrare o correggere la motivazione della sentenza di primo grado nell'ambito dei poteri di piena cognizione; l'eventuale insufficiente motivazione di primo grado non impedisce la conferma della responsabilità se l'appello ha adeguatamente valutato gli elementi probatori.
  • L'eventuale illegittimità formale del decreto di espulsione non elimina automaticamente la responsabilità penale per il reingresso: l'espulsione, avendo esaurito i suoi effetti con l'allontanamento, non è presupposto costitutivo del reato di reingresso non autorizzato.
  • Per negare l'applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. con riferimento all'"abitualità", è richiesta una pluralità di illeciti: oltre al reato per cui si procede, l'autore deve aver commesso almeno due ulteriori illeciti successivi. Una sola condanna anteriore per lo stesso reato non basta a escludere automaticamente l'art. 131-bis.
  • Se in sede di cassazione viene annullata una parte della decisione per vizio di legge, la Corte rinvia il punto alla Corte d'appello competente per il riesame, potendo lasciare assorbite le questioni sanzionatorie connesse (es. attenuanti e sospensione condizionale).
  • Nella formulazione dei ricorsi in casi simili è utile distinguere chiaramente profili di diritto (violazione di norme, interpretazione di fattispecie) da profili di fatto (valutazione delle prove e affidabilità degli accertamenti), dal momento che la Corte di appello ha ampia discrezionalità sul secondo aspetto ma la Cassazione può sindacare la corretta applicazione del diritto.

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