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Sentenza

Sentenza del 16/02/2023 n. 650 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva richiesto il rimborso IRPEF 2018 sulla pensione erogata dall'INPS in quanto titolare dello status di "vittima del dovere" e riteneva applicabile l'esenzione fiscale prevista dall'art. 1, comma 211, L. 232/2016 (estensione dei benefici fiscali alle vittime del dovere). L'Agenzia delle Entrate aveva negato il rimborso sostenendo, in linea con interpretazioni INPS (messaggi n.1412/29.3.2017 e n.3274/10.8.2017), che l'esenzione si applica soltanto ai trattamenti pensionistici privilegiati correlati all'evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere e non a qualsiasi trattamento pensionistico percepito dal soggetto.

La decisione

La Commissione Tributaria d'appello ha rigettato l'impugnazione dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente. Il Collegio ha ritenuto che il tenore letterale dell'art. 1, comma 211, L. 232/2016 collega l'esenzione allo status di vittima del dovere senza porre limitazioni ai soli "trattamenti privilegiati" correlati all'evento; pertanto l'esenzione IRPEF si applica all'insieme dei trattamenti pensionistici spettanti al beneficiario titolare dello status. La Corte ha richiamato anche precedenti interpretativi (Risoluzione 453/E/2008, Circolare INPS n.98/2008) che sostengono l'estensione piena dell'esenzione. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 1 comma 211, Legge 232/2016

    A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti ... si applicano i benefici fiscali di cui ... in materia di esenzione dall'imposta sui redditi

    Il Collegio interpreta la disposizione come collegata esclusivamente allo status di "vittima del dovere" e non come limitata ai soli trattamenti pensionistici "di privilegio" connessi all'evento; pertanto l'esenzione spetta all'insieme dei trattamenti pensionistici del beneficiario.

  • art. 3 comma 2, Legge 3 agosto 2004, n. 206

    La pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)

    Richiamata come norma originaria di esenzione per le vittime del terrorismo e interpretata in senso estensivo: il beneficio non è limitato ai soli trattamenti derivanti direttamente dal riconoscimento di specifiche prestazioni figurative.

  • art. 2 commi 5 e 6, Legge 23 novembre 1998, n. 407

    Riferimento normativo ai benefici fiscali estesi alle vittime del dovere dalla L. 232/2016; interpretazione del Collegio: tali benefici sono applicabili ai trattamenti pensionistici spettanti ai beneficiari per effetto dello status.

  • Risoluzione Agenzia Entrate 453/E/2008

    Interpretazione dell'Agenzia in un precedente relativo alle vittime del terrorismo che riconosceva l'esenzione per tutti i trattamenti pensionistici spettanti al beneficiario; il Collegio la richiama a sostegno dell'interpretazione estensiva.

  • Circolare INPS n. 98/2008

    Circolare interpretativa dell'INPS che ha ritenuto l'esenzione IRPEF spettante per intero su tutti i trattamenti pensionistici diretti dei beneficiari (coerente con l'interpretazione estensiva richiamata dal Collegio).

  • Messaggi INPS n.1412/29.3.2017 e n.3274/10.8.2017

    "l'esenzione fiscale va applicata solo ed esclusivamente ai trattamenti pensionistici di privilegio correlati all'evento che ha dato luogo al riconoscimento dello stato di vittima del dovere o equiparato"

    Interpretazione amministrativa restrittiva ripresa dall'Agenzia; il Collegio la considera non fondata sul testo normativo e in contrasto con precedenti interpretativi.

  • Leggi richiamate per ambito soggettivo (es. L. 13 agosto 1980 n.466; L. 20 ottobre 1990 n.302; L. 23 dicembre 2005 n.266, commi 563-564)

    Norme richiamate dall'art.1, comma 211 L.232/2016 per individuare i soggetti titolari dello status e dei trattamenti pensionistici cui estendere i benefici fiscali.

Massime di principio

  • Quando la norma collega un beneficio fiscale allo "status" (es. vittima del dovere) senza ulteriori specificazioni, l'esenzione va interpretata in senso estensivo e si applica ai trattamenti pensionistici complessivamente spettanti al soggetto titolare dello status.
  • Le interpretazioni amministrative (circolari, messaggi INPS) non possono introdurre limiti non presenti nel tenore letterale della norma; i precedenti interpretativi e le risoluzioni dell'Agenzia possono però essere richiamati come orientamento, purché coerenti con la legge.
  • Se esiste una prassi o precedente (es. normativa applicata alle vittime del terrorismo) che ha già interpretato analogamente la norma originaria, tale orientamento può sostenere l'estensione del beneficio anche in casi successivi analoghi.
  • In contrasto tra testo normativo e interpretazione amministrativa restrittiva, il giudice tende a seguire il significato letterale e gli orientamenti interpretativi consolidati, riconoscendo il beneficio al privato quando lo status sia accertato.
  • Per il contribuente che ha lo status di beneficiario, è utile documentare il riconoscimento (decreto ministeriale, provvedimenti) e richiamare precedenti giurisprudenziali o amministrativi favorevoli in caso di diniego.

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