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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-144/20

Judgment of the General Court (Ninth Chamber) of 8 June 2022. — Guangxi Xin Fu Yuan Co. Ltd v European Commission. — Dumping – Imports of ceramic tableware and kitchenware originating in China – Review investigation – Circumvention – Article 13 of Regulation (EU) 2016/1036 – Related companies – Procedural obligations – Article 5(10) and (11) of Regulation 2016/1036 – Articles 6.1, 6.2 and 12.1 of the Anti-Dumping Agreement – Rights of the defence – Equal treatment – Legitimate expectations – Manifest error of assessment. — Case T-144/20

Giurisprudenza europea62020TJ0144

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Guangxi Xin Fu Yuan contro il regolamento che le ha esteso il dazio antidumping residuale del 36,1% sulle importazioni di ceramiche dalla Cina. La Corte ritiene legittimo che la Commissione abbia considerato la società come collegata a Evershine e abbia valorizzato l’aumento delle esportazioni e la mancata cooperazione come indizi di elusione. Nessuna violazione dei diritti di difesa, della non discriminazione o del legittimo affidamento è stata dimostrata.

Dumping su ceramiche da tavola e da cucina cinesi: legittimità dell’estensione del dazio antidumping a un’impresa collegata per ritenuta elusione tramite channelling e ripartizione degli obblighi procedurali della Commissione

La questione giuridica

Se la Commissione, in un’indagine antidumping anti-elusione ex articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1036, potesse: (i) includere nell’indagine e colpire con l’estensione del dazio anche un’impresa non menzionata nel regolamento di apertura ma collegata a una società ivi indicata; (ii) fondare l’estensione su un rischio concreto di channelling e su fatti disponibili in caso di mancata cooperazione; (iii) rispettare i diritti di difesa, la parità di trattamento e il legittimo affidamento dell’impresa interessata.

Principio di diritto

Il Tribunale ha stabilito che, in un’indagine anti-elusione ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione può estendere il dazio antidumping anche a imprese collegate non espressamente menzionate nel regolamento di apertura, quando emergano elementi sufficienti di un concreto rischio di elusione mediante channelling e l’impresa non abbia cooperato tempestivamente; in tal caso la Commissione può basarsi sui fatti disponibili. Non vi è violazione delle norme procedurali, dei diritti di difesa, della parità di trattamento o del legittimo affidamento se l’impresa era consapevole di poter essere coinvolta, ha potuto presentare osservazioni e non ha ricevuto assicurazioni precise e incondizionate di esclusione dall’indagine.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 13 regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 14(5) regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 18 regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 5(10) e (11) regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 8 regolamento (UE) 2016/1036
  • Articoli 6.1, 6.2 e 12.1 dell’Accordo antidumping WTO
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2019/464
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, articolo 127

Dumping su ceramiche da tavola e da cucina cinesi: estensione del dazio a un’impresa collegata per elusione

La pronuncia riguarda un ricorso diretto proposto da Guangxi Xin Fu Yuan Co. Ltd contro il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131, con il quale la Commissione ha esteso alla ricorrente il dazio antidumping residuale del 36,1% applicabile alle importazioni di ceramica da tavola e da cucina originarie della Cina. Il contenzioso si inserisce in una revisione per scadenza e in una successiva indagine anti-elusione fondata sull’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1036.

Fatti e svolgimento della procedura amministrativa

La ricorrente era già stata coinvolta nell’investigazione originaria, conclusasi con il regolamento di esecuzione n. 412/2013, che aveva imposto dazi antidumping definitivi e attribuito alla società un codice TARIC individuale con aliquota del 17,9%. In occasione della revisione per scadenza, la Commissione ha avviato un’indagine anti-elusione per verificare pratiche di channelling, cioè il transito delle esportazioni attraverso imprese assoggettate a dazi più favorevoli.

La Commissione aveva inizialmente individuato 50 società sospettate di essere coinvolte in tali pratiche e aveva chiesto loro di rispondere a un questionario. La ricorrente non figurava nell’allegato del regolamento di apertura, ma la Commissione, esaminando la posizione di Evershine, ha ritenuto che essa fosse una società collegata alla ricorrente e che i rapporti familiari, societari e finanziari rendessero possibile un rischio concreto di elusione. Dopo uno scambio di comunicazioni, una audizione e osservazioni scritte, la Commissione ha adottato il regolamento impugnato, revocando il codice TARIC della ricorrente e assoggettandola al dazio residuale del 36,1%.

Questioni giuridiche sollevate

La ricorrente articolava tre motivi principali:

  • violazione dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento 2016/1036, in combinato con l’articolo 5, paragrafi 10 e 11, e con gli articoli 6.1, 6.2 e 12.1 dell’Accordo antidumping WTO, oltre che dei diritti di difesa, della non discriminazione e del legittimo affidamento;
  • mancanza di base giuridica, errore manifesto di valutazione e mancato esame di tutti gli elementi rilevanti;
  • violazione dei diritti di difesa e della non discriminazione per l’introduzione nel regolamento impugnato di elementi fattuali asseritamente nuovi.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1036, sulla nozione di elusione, l’avvio dell’indagine e l’estensione dei dazi;
  • l’articolo 14, paragrafo 5, sul registro delle importazioni;
  • l’articolo 18, sui fatti disponibili in caso di mancata cooperazione;
  • l’articolo 5, paragrafi 10 e 11, sugli obblighi di avviso e notifica all’avvio del procedimento;
  • l’articolo 8, relativo agli impegni di prezzo;
  • l’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, sulla nozione di imprese collegate;
  • gli articoli 6.1, 6.2 e 12.1 dell’Accordo antidumping del WTO.

Ragionamento del Tribunale: ambito dell’indagine e obblighi procedurali

Il Tribunale afferma che l’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento 2016/1036 consente alla Commissione di avviare d’ufficio un’indagine anti-elusione con regolamento, informando gli Stati membri e imponendo la registrazione delle importazioni interessate. Nel caso di specie, la Commissione aveva adempiuto a tali obblighi: aveva pubblicato il regolamento di apertura, individuato il prodotto e il paese interessati, fornito un riepilogo delle informazioni disponibili e invitato gli interessati a farsi conoscere e a presentare osservazioni.

Quanto all’articolo 5, paragrafi 10 e 11, il Tribunale chiarisce che l’obbligo di avviso non impone di notificare individualmente l’avvio a tutte le imprese potenzialmente interessate come in un’indagine antidumping “classica”. Nelle procedure anti-elusione, infatti, la verifica riguarda specifiche pratiche, e la Commissione può concentrare l’istruttoria anche su imprese collegate alle società inizialmente sospettate. Una lettura più restrittiva svuoterebbe di efficacia la finalità dell’articolo 13, che è proprio prevenire la vanificazione dei dazi antidumping.

Ragionamento del Tribunale: inclusione della ricorrente nell’indagine

Il Tribunale respinge anche la tesi secondo cui la Commissione avrebbe ampliato illegittimamente l’ambito dell’indagine. Il fatto che la ricorrente non fosse nominata nell’allegato del regolamento di apertura non impediva di includerla come società collegata a Evershine, soprattutto perché il questionario inviato alle società elencate imponeva di indicare anche le imprese collegate che avessero partecipato alla produzione, vendita o rivendita del prodotto.

Secondo il Tribunale, il riferimento ai codici TARIC contenuti nell’allegato del regolamento di apertura non limitava l’indagine alle sole imprese formalmente titolari di quei codici, poiché il meccanismo di elusione consiste proprio nell’uso improprio di codici altrui o nel passaggio delle esportazioni tramite società con dazio inferiore. L’inclusione della ricorrente era quindi coerente con la logica stessa dell’indagine anti-channelling.

Ragionamento del Tribunale: diritti di difesa e parità di trattamento

Quanto ai diritti di difesa, il Tribunale osserva che la ricorrente avrebbe potuto riconoscersi come parte interessata fin dall’inizio, poiché aveva già dichiarato di essere collegata a Evershine in precedenti indagini. Il fatto di non essere indicata nell’allegato del regolamento di apertura non l’ha impedita, in sé, dal farsi conoscere nei termini previsti. La tardiva presa di contatto con la Commissione, avvenuta solo il 25 giugno 2019, dipendeva dalla stessa ricorrente.

Il Tribunale sottolinea inoltre che la ricorrente ha potuto presentare osservazioni, partecipare a un’audizione, ricevere comunicazioni individuali della Commissione e contestare i rilievi preliminari. Il termine più breve di cui ha beneficiato rispetto alle imprese inizialmente elencate discendeva dalla sua mancata tempestiva partecipazione, non da un diniego di garanzie procedurali.

Sotto il profilo della non discriminazione, il Tribunale ritiene che la ricorrente non fosse in una situazione comparabile a quella delle società elencate nell’allegato del regolamento di apertura, perché la Commissione aveva selezionato quelle imprese in base a criteri oggettivi connessi agli indizi di elusione. Non emerge quindi un trattamento differenziato ingiustificato.

Ragionamento del Tribunale: legittimo affidamento

Il Tribunale esclude anche la violazione del legittimo affidamento. La Commissione non aveva dato assicurazioni precise, incondizionate e concordanti che la ricorrente sarebbe stata esclusa dall’indagine o che il suo codice TARIC sarebbe rimasto immutato. Al contrario, nelle comunicazioni del 9 luglio e del 27 settembre 2019 la Commissione aveva chiarito che l’analisi era ancora in corso e che l’eventuale incidenza del collegamento con Evershine restava da valutare.

Neppure la mancata registrazione iniziale delle importazioni poteva fondare un affidamento tutelato: la Commissione dispone di un margine di discrezionalità in materia e la prassi precedente non crea, di per sé, un diritto soggettivo a che essa non venga modificata.

Ragionamento del Tribunale: base giuridica dell’estensione e rischio di elusione

Sul secondo motivo, il Tribunale afferma che l’estensione del dazio non richiede che l’impresa interessata abbia già posto in essere in prima persona una condotta elusiva in senso stretto. È sufficiente che la Commissione dimostri, con un insieme coerente di indizi, un rischio concreto di elusione legato alla struttura dei rapporti tra imprese e ai flussi commerciali.

Nel caso di specie, il Tribunale valorizza tre elementi: i legami familiari e societari tra la ricorrente ed Evershine, l’aumento significativo delle esportazioni della ricorrente tra il 2014 e il 2018 e l’assenza di una giustificazione economica credibile fornita dalla ricorrente. Poiché la ricorrente aveva cooperato tardivamente e solo in modo limitato, la Commissione poteva fare ricorso ai fatti disponibili ex articolo 18 del regolamento 2016/1036.

Il Tribunale respinge anche l’argomento secondo cui l’assenza di registrazione delle importazioni della ricorrente impedirebbe l’estensione del dazio. L’articolo 13, paragrafo 3, stabilisce l’obbligo di registrazione delle importazioni nel contesto dell’apertura dell’indagine, ma non richiede che tutte le importazioni siano state preventivamente registrate per poter poi estendere i dazi; la Commissione può limitare la registrazione alle imprese per le quali disponga di sufficienti elementi di sospetto.

Ragionamento del Tribunale: valutazione degli elementi di fatto

Il Tribunale ritiene non manifestamente erronea la conclusione della Commissione secondo cui la ricorrente era collegata a Evershine. I rapporti di famiglia tra i soci, i legami azionari e le partecipazioni incrociate durante il periodo d’indagine giustificavano la qualificazione di imprese collegate ai sensi dell’articolo 127 del regolamento 2015/2447.

Quanto al nesso tra aumento delle esportazioni ed elusione, il Tribunale osserva che la Commissione aveva già evidenziato, nel documento generale di divulgazione e nella lettera del 28 maggio 2019, un forte incremento dei volumi esportati dalla ricorrente verso l’Unione tra il 2014 e il 2018. La ricorrente aveva replicato solo richiamando un aumento della propria capacità produttiva, senza fornire prove sufficienti. La Commissione poteva dunque concludere che non esistesse una giustificazione economica alternativa all’ipotesi di channelling.

Il Tribunale aggiunge che la ricorrente non ha prodotto elementi contrari idonei a smentire i dati statistici utilizzati dalla Commissione né ha dimostrato che le differenze tra i prodotti delle due società fossero tali da escludere il rischio di elusione.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna Guangxi Xin Fu Yuan Co. Ltd alle spese. La Commissione ottiene quindi la conferma della legittimità del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 nella parte in cui estende il dazio residuale del 36,1% alla ricorrente.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che, nelle indagini anti-elusione antidumping, la Commissione dispone di un ampio margine di valutazione e può:

  • estendere l’istruttoria a imprese collegate non espressamente elencate nel regolamento di apertura;
  • basarsi su un rischio concreto di channelling, purché sorretto da indizi seri e coerenti;
  • fare uso dei fatti disponibili in caso di mancata cooperazione;
  • non è tenuta a riconoscere un affidamento tutelabile in assenza di assicurazioni precise e univoche.

La sentenza è particolarmente rilevante per gli operatori che intrattengono rapporti societari o familiari tra imprese esportatrici, perché conferma che tali legami possono incidere sull’applicazione dei dazi antidumping anche quando l’impresa non sia formalmente menzionata all’avvio dell’indagine.

Come è indicizzato

Materieantidumpingelusione dei dazidiritti di difesaprincipio di non discriminazionelegittimo affidamento

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