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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-92/21

Judgment of the General Court (First Chamber) of 8 June 2022. — Darment Oy v European Commission. — Environment – Regulation (EU) No 517/2014 – Fluorinated greenhouse gases – Electronic registry for quotas for placing hydrofluorocarbons on the market – Decision to register – Authorisation to use a quota – Compliance with a judgment of the General Court – Principle of sound administration. — Case T-92/21

Giurisprudenza europea62021TJ0092

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Darment Oy contro la decisione della Commissione che aveva ridotto a zero le quote HFC per il 2021 e per gli anni precedenti, dopo aver ritenuto che l’impresa avesse superato la quota nel 2017. La Corte chiarisce che la precedente sentenza di annullamento non imponeva alla Commissione di rettificare automaticamente il registro, ma solo di riesaminare la situazione senza i vizi precedenti. Respinge inoltre le censure di difetto di motivazione e di violazione del diritto di essere sentiti, ritenendo che l’onere di fornire elementi precisi sull’asserito errore incomba al richiedente.

Annulment action concerning the Commission’s refusal to rectify entries in the HFC quota registry and to allocate quotas after an alleged quota exceedance; the General Court holds that the Commission did not breach Article 266 TFUE, Article 25(2) of Regulation (UE) n. 517/2014 or the principle of sound administration.

La questione giuridica

Se la Commissione, dopo l’annullamento di una precedente decisione sanzionatoria, fosse tenuta ai sensi dell’articolo 266 TFUE a rettificare il registro HFC come richiesto da Darment; se la decisione contestata fosse priva di motivazione sufficiente; e se la Commissione avesse violato l’articolo 25(2) del regolamento (UE) n. 517/2014 e l’articolo 41 della Carta rifiutando la rettifica e applicando la riduzione delle quote per superamento della quota 2017.

Principio di diritto

La Commissione, dopo l’annullamento di una precedente decisione, non è tenuta a concedere automaticamente la rettifica del registro HFC né ad adottare una nuova decisione favorevole se l’interessato non fornisce elementi precisi e sufficientemente comprovati sull’errore dedotto; inoltre, una decisione è sufficientemente motivata quando, letta nel suo contesto, espone chiaramente le ragioni del rifiuto. In assenza di prova adeguata dell’errore e considerata la distinzione giuridica tra trasferimento di quota e autorizzazione all’uso di quota, la Commissione può ritenere sussistente il superamento della quota e applicare la riduzione prevista dall’articolo 25(2) del regolamento n. 517/2014.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 266 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamento (UE) n. 517/2014
  • Articolo 14 del regolamento (UE) n. 517/2014
  • Articolo 16 del regolamento (UE) n. 517/2014
  • Articolo 17 del regolamento (UE) n. 517/2014
  • Articolo 18 del regolamento (UE) n. 517/2014
  • Articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014
  • Articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale

Superamento delle quote HFC e rettifica del registro elettronico

Il Tribunale, con sentenza dell’8 giugno 2022 nella causa T-92/21, decide un ricorso diretto di annullamento proposto da Darment Oy contro una decisione della Commissione relativa alle quote per l’immissione sul mercato di idrofluorocarburi (HFC). La controversia nasce dal regime del regolamento (UE) n. 517/2014, che disciplina la progressiva riduzione degli HFC e l’utilizzo del registro elettronico delle quote.

Fatti e procedimento amministrativo

Darment Oy era registrata nel registro HFC sia come importatore di apparecchiature precaricate con HFC sia come operatore di HFC sfusi. Per il 2017 la Commissione le aveva assegnato una quota; inoltre, due società estoni avevano autorizzato Darment a utilizzare le loro quote ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 517/2014. Successivamente, le società interessate segnalarono alla Commissione che l’operazione avrebbe dovuto riguardare un trasferimento di quota per HFC sfusi, ma che per un errore era stata registrata come autorizzazione all’uso di quota per apparecchiature precaricate.

Nel 2018 la Commissione ritenne che Darment avesse superato la propria quota per il 2017 e adottò una decisione che comportava una riduzione delle quote future. Tale decisione fu annullata dal Tribunale con sentenza del 28 maggio 2020 nella causa T-739/18, perché la Commissione non aveva esaminato con la dovuta attenzione e imparzialità tutti gli elementi portati a sua conoscenza, in violazione dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento n. 517/2014 letto alla luce del principio di buona amministrazione.

La nuova istruttoria della Commissione

Dopo l’annullamento, la Commissione riaprì il fascicolo e inviò a Darment una lettera del 22 luglio 2020, chiedendo conferma dei fatti e ogni informazione aggiuntiva rilevante. Con successiva lettera del 14 ottobre 2020, la Commissione affermò che non vi erano elementi sufficienti per rettificare il registro, ribadì la distinzione tra trasferimento di quota e autorizzazione all’uso di quota e spiegò che, poiché il superamento del 2017 era stato accertato, la riduzione del 200% prevista dall’articolo 25, paragrafo 2, comportava l’azzeramento delle quote per il 2019 e il 2020 e per gli anni successivi fino a completo assorbimento della riduzione. Il 15 dicembre 2020 il registro indicò per il 2021 una quota pari a zero.

Questioni giuridiche esaminate

Le censure principali riguardavano:

  • l’asserito mancato rispetto dell’articolo 266 TFUE, perché la Commissione non avrebbe dato esecuzione alla precedente sentenza di annullamento;
  • il preteso difetto di motivazione della decisione contestata;
  • la violazione dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento n. 517/2014 e dell’articolo 41 della Carta, per avere la Commissione rifiutato la rettifica del registro e applicato la sanzione senza corretta istruttoria.

Ragionamento del Tribunale sull’articolo 266 TFUE

Il Tribunale ricorda che l’istituzione la cui decisione è stata annullata deve conformarsi non solo al dispositivo della sentenza, ma anche alle motivazioni che ne costituiscono il fondamento essenziale. Tuttavia, l’annullamento non impone di adottare una nuova decisione di contenuto necessariamente diverso, purché la nuova decisione non sia viziata dagli stessi errori della precedente.

Nel caso concreto, la precedente sentenza non aveva stabilito che la Commissione dovesse necessariamente rettificare il registro né che dovesse escludere in assoluto qualsiasi sanzione; aveva invece censurato il modo in cui era stata svolta l’istruttoria. Pertanto, la tesi di Darment secondo cui la Commissione sarebbe stata obbligata, in linea di principio, a rimuovere ogni effetto sanzionatorio è stata respinta.

Motivazione della decisione contestata

Quanto al difetto di motivazione, il Tribunale osserva che la motivazione va valutata alla luce del contesto complessivo. Le lettere della Commissione del 22 luglio 2020 e del 14 ottobre 2020 esponevano già chiaramente la logica seguita: la Commissione riteneva che vi fosse stato un superamento della quota nel 2017, che non era dimostrato in modo sufficiente un errore materiale nella registrazione e che, in ogni caso, l’articolo 25, paragrafo 2, imponeva la riduzione delle quote future.

Il Tribunale conclude quindi che la decisione era motivata in modo sufficiente e consentiva alla ricorrente di comprendere la ragione del rigetto e al giudice di esercitare il controllo giurisdizionale.

Diritto di essere sentiti e onere probatorio

Sul versante dell’articolo 41 della Carta, il Tribunale rileva che la Commissione aveva chiesto a Darment di presentare osservazioni e informazioni aggiuntive, offrendo un’istruttoria ulteriore dopo la sentenza di annullamento. Spettava però alla ricorrente precisare in modo chiaro quale errore fosse stato commesso, in quali circostanze e con quali elementi di prova. Le mere affermazioni circa la complessità della disciplina, le difficoltà di traduzione e l’equivoco tra i due regimi non bastavano a dimostrare un errore materiale sufficientemente circostanziato.

Secondo il Tribunale, la Commissione non aveva quindi violato il diritto di difesa né il principio di buona amministrazione, perché aveva invitato l’impresa a fornire gli elementi necessari e poteva legittimamente ritenere non provato l’errore invocato.

Distinzione tra trasferimento di quota e autorizzazione all’uso di quota

La sentenza ribadisce la distinzione sostanziale tra:

  • trasferimento di quota, che riguarda gli HFC sfusi;
  • autorizzazione all’uso di quota, che riguarda le apparecchiature precaricate con HFC.

Poiché Darment non aveva fornito prove precise e sufficienti per dimostrare che le operazioni del 2017 dovessero essere trattate come trasferimenti di quota anziché come autorizzazioni all’uso, la Commissione poteva ritenere che la quota per gli HFC sfusi fosse stata effettivamente superata.

Decisione finale

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Conferma che la Commissione poteva rifiutare la rettifica del registro HFC e applicare la riduzione delle quote conseguente al superamento del 2017. Darment Oy è condannata alle spese, comprese quelle del procedimento sommario.

Come è indicizzato

Materieambientegas fluorurati a effetto serraquote di mercatoprocedimento amministrativoprincipio di buona amministrazione

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