Tribunale, Sentenza T-363/19
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) dell' 8 giugno 2022. — Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord contro Commissione europea. — Aiuti di Stato – Regime di aiuti concesso dal Regno Unito a favore di alcuni gruppi multinazionali – Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno e illegale e che ingiunge il recupero degli aiuti versati – Decisioni anticipate in materia fiscale (tax rulings) – Regime fiscale relativo al finanziamento dei gruppi e riguardante in particolare le società controllate estere – Vantaggi fiscali selettivi. — Causa T-363/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge i ricorsi del Regno Unito e di ITV contro la decisione della Commissione che qualificava come aiuto di Stato il regime britannico di esenzione relativo al finanziamento dei gruppi SEC. La Corte ritiene corretto il sistema di riferimento individuato dalla Commissione nelle norme SEC della parte 9 A del TIOPA e conferma che le esenzioni previste dal capitolo 9 attribuivano un vantaggio selettivo a imprese in situazione comparabile. Respinge inoltre le giustificazioni invocate dal Regno Unito e conferma l’idoneità della misura a incidere sugli scambi tra Stati membri, nonché l’obbligo di recupero.
Aiuti di Stato e regime fiscale britannico sulle controlled foreign companies (SEC): il Tribunale conferma che le esenzioni previste dal capitolo 9 del TIOPA costituivano un vantaggio selettivo incompatibile, con obbligo di recupero.
La questione giuridica
Nei ricorsi diretti ex articolo 263 TFUE, si chiedeva se la decisione della Commissione avesse erroneamente qualificato come aiuto di Stato il regime di esenzione relativo al finanziamento dei gruppi SEC previsto dal capitolo 9 della parte 9 A del TIOPA, in particolare: i) se il sistema di riferimento dovesse essere il solo regime SEC e non l’intero sistema dell’imposta sulle società; ii) se le esenzioni concedessero un vantaggio selettivo e fossero derogatorie rispetto al sistema di riferimento; iii) se fossero giustificate da ragioni di amministrabilità o dal rispetto della libertà di stabilimento; iv) se il regime potesse incidere sugli scambi tra Stati membri; v) se vi fosse violazione del principio di non discriminazione; vi) se la Commissione avesse fatto improprio richiamo alla direttiva 2016/1164; vii) se ITV fosse stata correttamente individuata come beneficiaria e assoggettata al recupero.
Principio di diritto
In materia di aiuti di Stato fiscali, il Tribunale conferma che il sistema di riferimento può essere costituito da un corpus autonomo di norme fiscali speciali, anche se inserito nel più ampio sistema tributario nazionale, quando esso presenta una logica giuridica propria; se un’esenzione sottrae alla tassazione utili che, secondo tale sistema, dovrebbero essere imponibili perché considerati artificialmente dirottati al di fuori dello Stato, essa conferisce un vantaggio economico selettivo, salvo che lo Stato dimostri una giustificazione inerente alla natura o all’economia del sistema. Nel caso di specie, le esenzioni del capitolo 9 del TIOPA non erano giustificate né da esigenze di amministrabilità né dal rispetto della libertà di stabilimento, potevano incidere sugli scambi tra Stati membri e giustificavano il recupero degli aiuti presso i beneficiari.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 107 TFUE
- Articolo 108 TFUE
- Articolo 1, lettere d) e f), del regolamento (UE) 2015/1589
- Regolamento (UE) 2015/1589
- Direttiva (UE) 2016/1164
- Articoli 49 e 54 TFUE
- Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 (TIOPA), parte 9 A, capitoli 2, 5 e 9
Aiuti di Stato – regime britannico di esenzione relativo al finanziamento dei gruppi SEC
La pronuncia riguarda due ricorsi diretti proposti dal Regno Unito e da ITV plc avverso la decisione della Commissione 2019/1352, con cui il regime britannico di esenzione previsto per taluni utili finanziari non commerciali delle società controllate estere (SEC) è stato qualificato, in parte, come aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno.
Fatti e quadro normativo interno
ITV plc, capogruppo residente nel Regno Unito, controllava SEC estere che avevano concesso prestiti infragruppo. Gli utili derivanti da tali prestiti, quando imputati a ITV, potevano beneficiare delle esenzioni previste dal capitolo 9 della parte 9 A del TIOPA. Il regime SEC britannico, disciplinato dalla parte 9 A del TIOPA, prevede in generale un onere fiscale sulle SEC quando i loro utili sono considerati artificialmente sottratti al Regno Unito. La tassazione colpisce, in particolare, gli utili finanziari non commerciali rientranti nel capitolo 5, ove siano riconducibili ad attività svolte nel Regno Unito o a capitali provenienti dal Regno Unito.
Contenuto della decisione impugnata
La Commissione ha ritenuto che le esenzioni del capitolo 9 costituissero aiuto di Stato nella misura in cui si applicavano agli utili finanziari non commerciali derivanti da prestiti ammissibili rientranti nell’articolo 371EB del TIOPA, cioè a situazioni in cui funzioni significative del personale erano svolte nel Regno Unito. Ha invece escluso l’aiuto per alcune situazioni rientranti nell’articolo 371EC. Secondo la Commissione, il regime era imputabile allo Stato e finanziato con risorse statali, era idoneo a incidere sugli scambi e a falsare la concorrenza, costituiva un regime di aiuti ai sensi del regolamento 2015/1589 e concedeva un vantaggio selettivo perché derogava al sistema di riferimento delle norme SEC.
Questioni giuridiche esaminate
Il Tribunale esamina, in sostanza:
- la corretta individuazione del sistema di riferimento;
- l’esistenza di un vantaggio economico;
- la selettività del regime e la comparabilità delle situazioni considerate;
- la possibilità di giustificare l’esenzione per ragioni di amministrabilità o per tutelare la libertà di stabilimento;
- l’idoneità della misura a incidere sugli scambi tra Stati membri;
- il rilievo del principio di non discriminazione;
- la pertinenza del richiamo alla direttiva 2016/1164;
- la legittimità dell’individuazione di ITV come beneficiaria e del recupero ordinato.
Sistema di riferimento e vantaggio fiscale
Il Tribunale conferma che il sistema di riferimento corretto non era l’intero sistema dell’imposta sulle società del Regno Unito, bensì il corpus autonomo delle norme SEC della parte 9 A del TIOPA. Tali norme costituiscono un insieme coerente e separabile, con logica propria: tassano nel Regno Unito utili che, pur prodotti da SEC estere, sono considerati artificialmente sottratti al Regno Unito. Sulla base di tale sistema, le esenzioni del capitolo 9 sono qualificate come un vantaggio, perché sottraggono alla tassazione utili che, secondo la struttura del regime SEC, avrebbero dovuto essere imponibili. Il Tribunale esclude che tali esenzioni rappresentino una mera modulazione interna della tassazione: esse derogano alla logica del sistema, non ne delimitano semplicemente l’ambito.
Selettività e comparabilità
Per il Tribunale, le società che potevano beneficiare delle esenzioni e quelle che ne erano escluse si trovavano in una situazione comparabile rispetto all’obiettivo del sistema di riferimento: proteggere la base imponibile britannica tassando gli utili artificialmente sottratti al Regno Unito. Le esenzioni si applicavano ai prestiti ammissibili, ma non ai prestiti a monte o ai prestiti a terzi. Tuttavia, il Tribunale osserva che in tutti questi casi gli utili potevano derivare da funzioni significative del personale svolte nel Regno Unito e, quindi, rientrare nella logica impositiva del capitolo 5. Il fatto che il beneficiario del prestito fosse interno o esterno al gruppo non modifica il dato essenziale: gli utili della SEC possono essere considerati artificialmente sottratti al Regno Unito e dunque tassabili. Il Tribunale conclude quindi che il regime crea un trattamento differenziato tra situazioni comparabili e che la selettività è a priori.
Giustificazioni respinte
Il Regno Unito invocava due giustificazioni principali.
- Amministrabilità del sistema: il Tribunale ritiene che non sia stato dimostrato che l’individuazione delle funzioni significative del personale rendesse il sistema ingestibile. Il Regno Unito non ha fornito elementi probatori sufficienti sui costi e sulla difficoltà concreta dell’analisi caso per caso.
- Libertà di stabilimento: il Tribunale afferma che un regime antielusivo che tassa costruzioni puramente artificiali non ostacola la libertà di stabilimento; perciò un’esenzione da tale tassazione non può essere giustificata in nome della libertà di stabilimento.
Incidenza sugli scambi e non discriminazione
Il Tribunale conferma che la Commissione non doveva dimostrare un effetto effettivo sugli scambi, essendo sufficiente l’idoneità della misura a rafforzare la posizione concorrenziale dei beneficiari. La misura poteva influire sulle decisioni di allocazione del capitale e delle funzioni di tesoreria nei gruppi multinazionali. Quanto al principio di non discriminazione, il Tribunale respinge il richiamo alla prassi precedente della Commissione: la legittimità della decisione impugnata va valutata solo alla luce dell’articolo 107 TFUE e della situazione oggettiva esistente al momento della decisione.
Direttiva 2016/1164 e beneficiari del regime
I riferimenti della Commissione alla direttiva 2016/1164 sono ritenuti meramente contestuali e descrittivi: la decisione impugnata si fonda sulle norme britanniche SEC, non sulla direttiva. Non vi è quindi errore di diritto. Parimenti, ITV non può contestare il recupero sostenendo che, nel suo caso concreto, il vantaggio sarebbe stato nullo: nel caso di un regime di aiuti, la Commissione può limitarsi ad analizzare il regime in astratto, mentre la verifica individuale della posizione di ciascun beneficiario spetta alla fase di recupero nazionale.
Dispositivo
Il Tribunale riunisce le cause e respinge integralmente entrambi i ricorsi. Condanna il Regno Unito e ITV alle spese; LSEGH sopporta le proprie spese.
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