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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-293/21

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) dell' 8 giugno 2022 (Estratti). — Ulrike Muschaweck contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea denominativo UM – Uso effettivo del marchio – Uso con il consenso del titolare – Uso nella forma in cui il marchio è stato registrato – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] – Rappresentanza del titolare del marchio – Prove dell’uso presentate entro il termine impartito. — Causa T-293/21

Giurisprudenza europea62021TJ0293

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di decadenza di un marchio dell’Unione europea. La controversia riguarda soprattutto la tempestività di prove dell’uso depositate dopo una seconda richiesta di proroga presentata l’ultimo giorno del termine. Il Tribunale afferma che, secondo le direttive d’esame dell’EUIPO, deve essere concesso un termine supplementare e che i documenti prodotti nel frattempo non sono tardivi.

Marchio dell’Unione europea: nel procedimento di decadenza, il Tribunale conferma la possibilità di considerare prove dell’uso depositate dopo una richiesta di proroga presentata l’ultimo giorno del termine, in applicazione delle direttive d’esame EUIPO.

La questione giuridica

Se, in un procedimento di decadenza di un marchio dell’Unione europea, la divisione di annullamento e la commissione di ricorso abbiano errato nel considerare tempestive, ai fini dell’esame dell’uso effettivo, prove dell’uso depositate dopo una seconda richiesta di proroga del termine presentata l’ultimo giorno utile, alla luce delle direttive d’esame dell’EUIPO e della nozione di termine prorogabile.

Principio di diritto

Nel procedimento di decadenza di un marchio dell’Unione europea, quando una richiesta di proroga di un termine prorogabile è presentata l’ultimo giorno del termine, l’EUIPO, in applicazione delle proprie direttive d’esame, deve concedere almeno un giorno supplementare a decorrere dalla comunicazione della risposta; ne consegue che le prove dell’uso depositate nel frattempo non possono essere considerate tardive. Il Tribunale conferma quindi che la divisione di annullamento e la commissione di ricorso hanno correttamente preso in considerazione tali elementi di prova nell’esame dell’uso effettivo del marchio.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 51, paragrafo 1, lettera a)
  • Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 58, paragrafo 1, lettera a)
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 106, paragrafo 3

Marchio dell’Unione europea: prova dell’uso e proroga del termine nel procedimento di decadenza

La sentenza riguarda un ricorso avverso una decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO resa in un procedimento di decadenza relativo al marchio denominativo dell’Unione europea "UM". Il Tribunale, riunito in sesta sezione e deciso senza fase orale, esamina in particolare se talune prove dell’uso del marchio contestato siano state legittimamente prese in considerazione dall’EUIPO.

Parti e oggetto del ricorso

La ricorrente è Ulrike Muschaweck. Il convenuto è l’EUIPO. Nel procedimento amministrativo era intervenuto, quale controinteressato, Joachim Conze, che interviene anche davanti al Tribunale. La ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione impugnata e della decisione della divisione di annullamento del 6 agosto 2019, nonché l’accoglimento integrale della domanda di decadenza.

Quadro normativo richiamato

La pronuncia richiama la disciplina della decadenza del marchio dell’Unione europea, in particolare:

  • l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009;
  • l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, quale disposizione corrispondente nel testo vigente. Il Tribunale richiama inoltre l’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura, per decidere senza udienza. Nella motivazione assume rilievo anche il punto 4.3 delle direttive d’esame dell’EUIPO.

Motivo esaminato: tardività delle prove dell’uso

La parte di motivazione riportata riguarda il secondo motivo di ricorso, relativo al deposito tardivo delle osservazioni dello studio medico HUMJC dinanzi alla divisione di annullamento. Il Tribunale ricorda che le direttive d’esame dell’EUIPO, pur non avendo valore vincolante in sé, costituiscono un riferimento della prassi dell’Ufficio e determinano un’autolimitazione, nel senso che l’EUIPO deve rispettare le norme che si è dato, purché conformi al diritto di rango superiore.

Secondo il punto 4.3 delle direttive, se una richiesta di proroga di un termine prorogabile è presentata prima della scadenza e non viene accolta, la parte interessata deve disporre di almeno un giorno per adempiere, anche se la richiesta è stata inoltrata l’ultimo giorno del termine. Il nuovo termine decorre dalla data in cui l’organo dell’EUIPO comunica la propria risposta.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale rileva tre elementi decisivi:

  • il termine oggetto della seconda richiesta di proroga era prorogabile;
  • la seconda richiesta di proroga era stata presentata l’ultimo giorno utile;
  • la ricorrente non sosteneva che la regola delle direttive fosse contraria a una disposizione di diritto di rango superiore.

Da ciò il Tribunale desume che la divisione di annullamento non poteva limitarsi a respingere la richiesta, ma doveva concedere un termine supplementare a decorrere dalla comunicazione della risposta. Poiché le prove contestate erano state presentate nel lasso di tempo compreso tra la seconda richiesta di proroga e la risposta della divisione di annullamento, esse non potevano essere considerate tardive.

Decisione

Il Tribunale conclude che né la divisione di annullamento né la commissione di ricorso hanno commesso errori nel prendere in considerazione tali elementi di prova ai fini dell’esame dell’uso del marchio contestato. Di conseguenza:

  • il ricorso è respinto;
  • la sig.ra Ulrike Muschaweck è condannata alle spese.

Principio desumibile

La decisione afferma che, nel procedimento di decadenza di un marchio dell’Unione europea, le prove dell’uso presentate dopo una richiesta di proroga tempestiva di un termine prorogabile non sono tardive se l’EUIPO, secondo le proprie direttive d’esame, deve concedere almeno un giorno supplementare dalla comunicazione della risposta alla richiesta stessa.

Come è indicizzato

Materiemarchio dell’unione europeadecadenza del marchioprova dell’usoprocedimento amministrativo euipo

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