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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-621/20

Judgment of the General Court (Second Chamber) of 8 June 2022. — EMCS ltd. v European Union Agency for Asylum. — Public service contracts – Tender procedure – Provision of temporary agency workers for EASO – Rejection of a tenderer’s bid – Award of the contract to another tenderer – Equal treatment – Principle of transparency – Manifest error of assessment – Obligation to state reasons. — Case T-621/20

Giurisprudenza europea62020TJ0621

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di EMCS contro l’aggiudicazione di un contratto quadro per lavoratori temporanei a favore di un altro offerente. Ritiene che i documenti di gara fossero sufficientemente chiari sul calcolo della fee, che la domanda di chiarimenti fosse tardiva e che EUAA non avesse alterato illegittimamente l’offerta della ricorrente. Considera inoltre sufficiente la motivazione fornita sui vantaggi dell’offerta vincente e nega ogni errore manifesto di valutazione. Conseguentemente, rigetta anche la domanda risarcitoria.

Appalto pubblico UE: legittimità del rigetto di un’offerta per la fornitura di lavoratori interinali a EASO/EUAA, alla luce di trasparenza, parità di trattamento, motivazione e assenza di errore manifesto di valutazione.

La questione giuridica

Se i documenti di gara fossero sufficientemente chiari quanto al calcolo della fee nel prezzo mensile e se il mancato riscontro a una richiesta di chiarimenti tardiva integrasse violazione dei principi di parità di trattamento e trasparenza; se il confronto con il documento tecnico della ricorrente e la successiva "ricalcolazione" della sua offerta costituissero un’indebita modifica dell’offerta; se la motivazione fornita sui motivi del rigetto e sui vantaggi relativi dell’offerta vincente fosse sufficiente ai sensi dell’articolo 170, paragrafo 3, del regolamento finanziario; e se sussistesse un errore manifesto di valutazione idoneo a fondare anche la responsabilità extracontrattuale dell’Unione.

Principio di diritto

Nei contratti pubblici dell’Unione, la stazione appaltante può rifiutare di rispondere a una richiesta di chiarimenti presentata meno di sei giorni lavorativi prima della scadenza; la mancata risposta non viola di per sé trasparenza e parità di trattamento se i documenti di gara, letti complessivamente, consentono a un offerente normalmente diligente di comprendere il metodo di calcolo richiesto. Inoltre, se il concorrente ha già indicato nella propria offerta un metodo alternativo di calcolo e l’amministrazione si limita a prendere atto, dopo verifica, di tale metodo conforme ai documenti di gara, non vi è modifica illegittima dell’offerta. La motivazione del rigetto è sufficiente quando consente all’offerente escluso di comprendere i motivi della propria posizione e i tratti essenziali dell’offerta vincente, senza che sia dovuto un confronto analitico dettagliato; in mancanza di illegittimità dell’azione, è esclusa anche la responsabilità extracontrattuale.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 268 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 340 TFUE
  • Articolo 170, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Sezione 25.2 dell’allegato I del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046

Appalto pubblico per la fornitura di lavoratori interinali per EASO/EUAA

La pronuncia riguarda un ricorso ex articoli 263 e 268 TFUE contro la decisione con cui l’EASO, poi divenuto EUAA, ha respinto l’offerta di EMCS ltd. e ha aggiudicato a un consorzio un contratto quadro per la fornitura di lavoratori temporanei in Malta. La controversia verte principalmente sulla chiarezza dei documenti di gara, sul trattamento di una richiesta di chiarimenti presentata tardivamente e sulla sufficienza della motivazione dell’esito della procedura.

Fatti e svolgimento della procedura di gara

EASO aveva pubblicato un bando per un contratto quadro di durata massima quadriennale, da aggiudicare con procedura aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. I documenti di gara disciplinavano la struttura del prezzo, comprendendo salario base e fee del contraente, e precisavano che la valutazione economica si basava sul modulo di offerta finanziaria SSF 7. La data limite per la presentazione delle offerte era fissata al 23 giugno 2020.

EMCS presentava una richiesta di chiarimenti il 17 giugno 2020, vale a dire meno di sei giorni lavorativi prima della scadenza. L’agenzia non rispondeva, poiché la normativa finanziaria dell’Unione non la obbligava a farlo in caso di richiesta tardiva. Dopo la presentazione dell’offerta, EASO rilevava che la fee era stata calcolata da EMCS in base al tempo complessivo di assegnazione dei lavoratori e non al tempo effettivamente lavorato mensilmente. Con lettera del 16 luglio 2020 chiedeva alla ricorrente di confermare il totale risultante da una ricalcolazione coerente con quanto indicato nella proposta tecnica; EMCS confermava il dato via email il 17 luglio 2020. L’offerta veniva poi classificata al secondo posto e il contratto veniva aggiudicato al consorzio primo classificato.

Questioni sottoposte al Tribunale

La ricorrente deduceva tre motivi principali:

  • violazione dei principi di parità di trattamento e trasparenza per la presunta अस्पrezza dei documenti di gara e per il mancato riscontro alla richiesta di chiarimenti;
  • violazione degli stessi principi per l’asserita modifica illegittima della sua offerta dopo l’apertura delle offerte;
  • errore manifesto di valutazione e violazione dell’articolo 170, paragrafo 3, del regolamento finanziario 2018/1046 per insufficiente motivazione sui vantaggi relativi dell’offerta vincente. Chiedeva anche il risarcimento del lucro cessante derivante dalla mancata aggiudicazione.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 263 TFUE, per l’annullamento dell’atto di aggiudicazione;
  • l’articolo 268 TFUE e l’articolo 340 TFUE, per la domanda risarcitoria;
  • l’articolo 296 TFUE, sul dovere di motivazione;
  • l’articolo 170, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, sulla motivazione nelle procedure di appalto;
  • la sezione 25.2 dell’allegato I del regolamento 2018/1046, secondo cui la stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste di informazioni presentate meno di sei giorni lavorativi prima del termine di ricezione delle offerte.

Ragionamento del Tribunale: chiarimenti tardivi e chiarezza dei documenti di gara

Quanto alla prima doglianza, il Tribunale afferma che il mancato riscontro a una richiesta tardiva non può, di per sé, integrare violazione dei principi di trasparenza e parità di trattamento, perché la norma applicabile attribuisce alla stazione appaltante una facoltà discrezionale di non rispondere. La questione decisiva diventa quindi se i documenti di gara fossero intrinsecamente chiari.

Il Tribunale osserva che le specifiche tecniche indicavano che la fatturazione doveva essere basata sul tempo effettivamente lavorato, che l’orario normale era di 40 ore settimanali, che le regole si applicavano pro rata e che le assenze non dovevano essere addebitate all’agenzia. Da tali elementi deduce che la fee, come il salario base, doveva essere calcolata in rapporto al tempo effettivamente lavorato, non al tempo complessivo di assegnazione comprensivo di ferie e altre assenze. Inoltre, rileva che la stessa EMCS aveva inserito nella propria offerta un metodo alternativo di calcolo, il che dimostrava che essa aveva colto l’impostazione dei documenti di gara.

Il Tribunale conclude che i documenti erano sufficientemente chiari e che tutte le imprese avevano potuto formulare le offerte in condizioni di uguaglianza. La mancata risposta alla richiesta tardiva non ha quindi inciso sulla regolarità della procedura.

Ragionamento del Tribunale: assenza di modifica illegittima dell’offerta

Quanto alla seconda doglianza, il Tribunale esclude l’applicabilità del precedente SAG ELV Slovensko, richiamato dalla ricorrente, perché in quel caso si trattava di correzione o integrazione di un’offerta ambigua, mentre qui EMCS aveva già prospettato nella propria offerta un metodo alternativo di calcolo. EASO non ha chiesto di riformulare l’offerta, ma ha semplicemente accettato, dopo verifica, uno dei metodi già indicati dalla ricorrente e coerente con i documenti di gara.

Il Tribunale respinge anche l’argomento secondo cui la stazione appaltante avrebbe dovuto attenersi esclusivamente al modulo Excel SSF 7. La lettura delle clausole di gara non impediva di considerare la modalità di calcolo esposta nella proposta tecnica, e non vi era alcuna discrepanza tra i dati inseriti nel sistema e quelli dell’offerta tale da rendere invalida la procedura.

Ragionamento del Tribunale: errore manifesto di valutazione e motivazione

Sul terzo motivo, il Tribunale ricorda che il controllo giurisdizionale sulle valutazioni dell’amministrazione in materia di appalti è limitato all’osservanza delle regole procedurali, alla correttezza dei fatti e all’assenza di errore manifesto o sviamento di potere. Tuttavia, la ricorrente non sviluppa argomenti autonomi idonei a dimostrare un errore manifesto, limitandosi a collegare tale censura alla presunta carenza di motivazione.

Quanto alla motivazione, il Tribunale richiama l’articolo 170, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario: la stazione appaltante deve informare l’offerente escluso dei motivi del rigetto e, su richiesta scritta, delle caratteristiche e dei vantaggi relativi dell’offerta vincente, senza dover fornire un’analisi comparativa dettagliata. Nel caso concreto, EUAA aveva comunicato il punteggio della ricorrente per ciascun criterio, la valutazione qualitativa, il nome dell’aggiudicatario, il valore del contratto e le osservazioni del comitato di valutazione relative all’offerta vincente.

Il Tribunale rileva che tali elementi, letti insieme alle successive risposte dell’agenzia e alla lettera del 9 ottobre 2020, consentivano a EMCS di comprendere perché il consorzio avesse ottenuto più punti. In particolare, la ricorrente aveva compreso che alcune caratteristiche dell’offerta vincente erano state considerate positivamente per i criteri qualitativi 1 e 5 e aveva potuto contestarle in modo puntuale. Pur riconoscendo che sarebbe stato preferibile indicare più espressamente i vantaggi relativi dell’offerta vincente, il Tribunale ritiene che la motivazione fosse sufficiente alla luce delle circostanze del caso.

Domanda risarcitoria

La domanda di risarcimento viene respinta perché si fonda sul medesimo comportamento asseritamente illegittimo invocato a sostegno dell’annullamento. Poiché tutti i motivi di annullamento sono stati respinti, manca il presupposto dell’illiceità del comportamento, indispensabile per la responsabilità extracontrattuale dell’Unione. Il Tribunale non esamina quindi gli altri elementi del danno e del nesso causale.

Dispositivo e principio operativo

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna EMCS alle spese. La pronuncia conferma che, in materia di appalti UE, la chiarezza complessiva della documentazione di gara e la capacità dell’offerente di comprenderne correttamente il contenuto sono decisive; inoltre, la motivazione richiesta all’amministrazione non impone un raffronto analitico dettagliato, purché il concorrente escluso sia posto in grado di capire il punteggio attribuito e le ragioni dell’aggiudicazione.

Come è indicizzato

Materieappalti pubbliciprincipio di trasparenzaparità di trattamentomotivazione degli attiresponsabilità extracontrattuale dell’unione

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