Ordinanza n. 1704/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto n. -OMISSIS- con cui è stata disposta la sospensione cautelare della sig. Isp. -OMISSIS- (all. 1); decreto n. -OMISSIS-, con cui è stata disposta la sospensione cautelare del sig. -OMISSIS- (all. 2); decreto n. -OMISSIS-DS08con cui è stata disposta la sospensione cautelare del sig. -OMISSIS- (all. 3); decreto n. -OMISSIS-, con cui è stata disposta la sospensione cautelare del sig. -OMISSIS- (all. 4); decreto n. -OMISSIS-, con cui è stata disposta la sospensione cautelare del sig. -OMISSIS- (all. 5); decreto n. -OMISSIS-, con cui è stata dispo-sta la sospensione cautelare del sig. -OMISSIS- (all. 6).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sei decreti ministeriali di sospensione cautelare dal servizio, adottati nei confronti dei ricorrenti
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, sei decreti con cui è stata disposta la loro sospensione cautelare. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti, né specifica gli addebiti o gli elementi posti a fondamento delle sospensioni. Il Collegio ha ritenuto che la natura della controversia richiedesse un completo approfondimento in sede di merito e ha disposto l’acquisizione di una relazione dell’Amministrazione sullo stato e sugli eventuali sviluppi dei procedimenti disciplinari a carico dei ricorrenti, nonché di ogni altro elemento utile alla definizione della controversia.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la domanda di annullamento né ha espressamente accolto o respinto la domanda cautelare. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando al Ministero della Giustizia di depositare una completa relazione sullo stato e sugli eventuali sviluppi dei procedimenti disciplinari a carico dei ricorrenti e su ogni altro elemento utile, entro sessanta giorni dal deposito e/o dalla comunicazione dell’ordinanza. Per assicurare una tutela celere, il Collegio ha fissato direttamente l’udienza pubblica di merito del 7 ottobre 2026, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
In ragione della necessità di un completo approfondimento nel merito, il giudice può soddisfare le esigenze cautelari mediante la celere fissazione dell’udienza di merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dei ricorrenti a tutela dei loro diritti o della loro dignità.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi dei ricorrenti.
Massime di principio
- Quando la natura della controversia cautelare richiede un completo approfondimento incompatibile con una decisione immediata sulla sospensione dell’atto, il giudice amministrativo può soddisfare le esigenze cautelari mediante la celere fissazione dell’udienza pubblica di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
- Qualora per la definizione della controversia siano necessari elementi conoscitivi nella disponibilità dell’amministrazione, il giudice può disporre un incombente istruttorio ordinando il deposito di una relazione completa sullo stato e sugli sviluppi dei procedimenti amministrativi rilevanti e di ogni ulteriore elemento utile.
Come è indicizzato
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