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Sentenza

Sentenza n. 12718/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento - del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con quello dell’’Economia e delle Finanze, del 6 luglio 2022, pubblicato nella G.U.R.I. del 15 settembre 2022, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 quantificando la quota di ripiano a livello regionale da porre a carico delle imprese fornitrici dei dispositivi medici; - del Decreto del 6 ottobre 2022 del Ministro della Salute pubblicato nella G.U.R.I. del 26 ottobre 2022 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all’’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - dell’’Accordo Rep. Atti n. 181 del 7 novembre 2019 sottoscritto tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’’art.9-ter del D.l. 78/2015, convertito con modificazioni dalla L. 125/2015, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’’acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall’’articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022; - dell’intesa sancita dalla Conferenza Permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; - della Determinazione n. 121 del 13 dicembre 2022 del Direttore Dipartimento della Sanità della Regione Abruzzo, con relativa allegazione, nella parte in cui ha inserito la MEDLINE nell’’elenco delle imprese tenute teoricamente al ripiano dello sforamento per gli anni 2015/2018 un importo di € 193.841,00 nonché di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere alla MEDLINE di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa.

Giustizia amministrativa202304843

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti ministeriali, regionali e atti presupposti relativi al payback dei dispositivi medici per il superamento dei tetti di spesa regionali negli anni 2015-2018, compresa la determinazione regionale che imputava all'impresa un onere di € 193.841,00

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019, le intese della Conferenza delle Regioni e della Conferenza Stato-Regioni del settembre 2022 e la determinazione della Regione Abruzzo del 13 dicembre 2022, nella parte in cui le imputava teoricamente un onere di ripiano di € 193.841,00 per il superamento dei tetti di spesa relativi agli anni 2015-2018. Dal testo non risultano specificamente esposti i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito in rito per sopravvenuto difetto di interesse. Nel corso del giudizio la società ha dichiarato di avere versato alle Regioni gli oneri di ripiano secondo la disciplina sopravvenuta e il difensore ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La decisione è fondata sulla dichiarazione della ricorrente, che ha rappresentato di avere effettuato il versamento previsto dalla disciplina sopravvenuta e di non avere più interesse alla definizione nel merito della controversia. In particolare, il giudice ha rilevato che l'integrale versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali determina, secondo l'art. 7, comma 1, d.l. 25 maggio 2025, n. 95, convertito dalla l. 24 luglio 2025, n. 119, l'estinzione dell'obbligazione di ripiano per gli anni di riferimento e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse. In applicazione del principio dispositivo, il Collegio ha preso atto della dichiarazione della parte e non ha esaminato nel merito le censure contro il sistema del payback. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra tutte le parti, in ragione delle sopravvenienze e della definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Individua la base normativa degli atti ministeriali e regionali relativi all'accertamento del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici e alla ripartizione degli oneri di ripiano.

  • art. 18 d.l. 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla l. 21 settembre 2022, n. 142

    È richiamato quale ulteriore fondamento normativo dei provvedimenti adottati per il payback dei dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018.

  • art. 7, comma 1, d.l. 25 maggio 2025, n. 95, convertito dalla l. 24 luglio 2025, n. 119

    Il versamento integrale della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni di riferimento e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, una sopravvenienza normativa estingue l'obbligazione sostanziale controversa e preclude ulteriori azioni giurisdizionali, la dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione nel merito comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
  • In applicazione del principio dispositivo, il giudice amministrativo deve prendere atto della dichiarazione espressa e non equivoca della parte circa il sopravvenuto difetto di interesse, quando essa sia coerente con le sopravvenienze che hanno inciso sull'oggetto della controversia.
  • Il versamento della quota prevista dalla disciplina sopravvenuta per il payback dei dispositivi medici, se idoneo a estinguere l'obbligazione relativa alle annualità interessate e a precludere ulteriori azioni giudiziarie, rende improcedibile l'impugnazione ancora pendente contro gli atti di determinazione e riparto dell'onere.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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