Sentenza n. 1464/2026 - Catania, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Comune di Riposto sull’istanza di aggiornamento della posizione assicurativa ai fini della riliquidazione della pensione e del trattamento di fine servizio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni datrici e previdenziali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già dipendente del Comune di Riposto e collocato in quiescenza il 31 dicembre 2019, ha dedotto che il contratto collettivo 2019-2021 prevedeva incrementi tabellari retroattivi e il ricalcolo della pensione e del trattamento di fine servizio anche per il personale cessato. Sebbene il Comune avesse liquidato gli arretrati contrattuali, non aveva aggiornato presso l’INPS i dati della posizione assicurativa e dell’“ultimo miglio”, impedendo la riliquidazione dei trattamenti. Dopo una precedente sollecitazione e la comunicazione dell’INPS circa l’impossibilità di procedere senza l’aggiornamento datoriale, il ricorrente ha proposto azione avverso il silenzio-inadempimento sull’istanza del 23 settembre 2025, sostenendo che l’aggiornamento della banca dati Nuova Passweb costituisse un adempimento procedimentale tipizzato, necessario per il godimento dei diritti presso altra amministrazione, e che il rito degli artt. 31 e 117 c.p.a. fosse esperibile anche per atti non autoritativi ma effettivi, efficaci e adeguati alla rimozione dell’inerzia. Il TAR ha rilevato d’ufficio la questione di giurisdizione e ha assegnato alle parti un termine per dedurre ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. L’aggiornamento della posizione assicurativa e dei dati “ultimo miglio” è stato qualificato come adempimento cui il Comune è tenuto nella qualità di datore di lavoro, nell’ambito della gestione privatistica del rapporto di lavoro, e non come esercizio di una potestà amministrativa autoritativa. Il rito sul silenzio degli artt. 31 e 117 c.p.a. non è esperibile contro qualsiasi inerzia amministrativa, ma richiede un obbligo di provvedere connesso all’esercizio di una potestà autoritativa. La pretesa del dipendente è stata qualificata come diritto soggettivo patrimoniale, poiché non implica la richiesta di esercizio di discrezionalità amministrativa, ma il riconoscimento di una posizione direttamente derivante dalla legge al ricorrere dei relativi presupposti. Le controversie sulla sussistenza, misura e decorrenza della pensione dei dipendenti pubblici spettano alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti; quelle concernenti il trattamento di fine servizio o l’indennità di buonuscita spettano al giudice ordinario. Il processo può essere riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
L’azione avverso il silenzio presuppone un obbligo di provvedere collegato all’esercizio di una potestà amministrativa autoritativa; non è esperibile per l’inerzia relativa a un adempimento privatistico datoriale volto al riconoscimento di un diritto soggettivo.
art. 117 c.p.a.
Il rito speciale avverso il silenzio non si applica a qualsiasi inerzia dell’amministrazione, ma soltanto alle ipotesi in cui l’amministrazione ometta di concludere un procedimento nell’esercizio di una potestà autoritativa.
art. 73, comma 3, c.p.a.
La disposizione è stata applicata per consentire alle parti di dedurre sulla questione di giurisdizione rilevata dal Collegio.
art. 11 c.p.a.
A seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione, il processo può essere riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione nei termini e secondo le modalità previste dalla norma.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a. è esperibile soltanto quando l’obbligo di provvedere dell’amministrazione implica l’esercizio di una potestà amministrativa autoritativa; non è sufficiente che l’inerzia riguardi un’amministrazione pubblica.
- L’adempimento posto a carico di un ente pubblico nella qualità di datore di lavoro, relativo alla gestione privatistica del rapporto di impiego e all’aggiornamento dei dati necessari alla posizione assicurativa del dipendente, non costituisce esercizio di potestà amministrativa autoritativa.
- La pretesa del dipendente pubblico all’aggiornamento della posizione assicurativa e alla riliquidazione della pensione o del trattamento di fine servizio integra un diritto soggettivo patrimoniale quando non richiede l’esercizio di discrezionalità amministrativa.
- Le controversie sulla sussistenza, misura e decorrenza della pensione dei dipendenti pubblici appartengono alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, mentre quelle relative al trattamento di fine servizio o all’indennità di buonuscita appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
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