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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39780/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Pistone era stato condannato dal Tribunale e la condanna confermata dalla Corte d'appello per il reato previsto dall'art. 95 del D.P.R. n. 115/2002: aver falsamente attestato, nell'istanza per il patrocinio a spese dello Stato, un reddito inferiore rispetto a quello accertato dalla Guardia di Finanza. In appello e poi in Cassazione il ricorrente ha sostenuto l'insussistenza del dolo per il suo modesto livello culturale e per essersi affidato a un commercialista (poi arrestato), ha invocato in subordine il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. per occasionalità e ha chiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito che hanno ritenuto provato il dolo: la firma dell'istanza implica responsabilità, la rilevante sproporzione tra reddito imponibile dichiarato (€28.909,00) e reddito indicato nell'istanza di ammissione al patrocinio (€9.300,00) rende implausibile l'errore lieve o l'affidamento sul commercialista, e le dichiarazioni rese dall'imputato sul proprio svolgimento di varie attività lavorative confermano la conoscenza dei redditi percepiti. Quanto ai rimedi invocati (art. 131-bis, prevalenza delle attenuanti generiche, sospensione condizionale), sono stati ritenuti aspecifici o non adeguatamente motivati in cassazione e dunque inammissibili. Conseguentemente resta ferma la condanna di merito; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 95

    La falsità nella dichiarazione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato integra il reato; la sottoscrizione dell'istanza attribuisce responsabilità personale e non è esclusa dall'errore dovuto a modesto grado di istruzione o all'affidamento a consulente.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76

    Richiamato come norma rilevante: l'errore sul reddito ai fini del patrocinio non è un errore su legge extrapenale tale da escludere il dolo, perché l'art. 76 è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice.

  • Codice penale, art. 131-bis

    Invocato dal ricorrente per la non punibilità per particolare tenuità o occasionalità della condotta; i giudici hanno ritenuto la richiesta non adeguatamente argomentata in cassazione e quindi non valutabile.

  • Codice di procedura penale, art. 606, lett. e)

    Richiama i limiti di valutazione della Corte di legittimità: i motivi di ricorso devono essere specifici e confrontare direttamente il provvedimento impugnato; la denuncia generica di vizio di motivazione è inammissibile.

  • Codice di procedura penale, artt. 581 co.1 lett. c) e 591 co.1 lett. c)

    Norme richiamate in relazione all'inammissibilità dei motivi aspecifici o promiscui; la Corte non può reinventare o rielaborare critiche generiche del ricorrente.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186/2000

    Richiamata come principio per valutare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità prima di imporre sanzioni economiche; qui la Corte ha ritenuto assente l'assenza di colpa e ha imposto la sanzione.

Massime di principio

  • La sottoscrizione di un'istanza per il patrocinio a spese dello Stato comporta responsabilità personale: grandi discrepanze tra reddito dichiarato e reddito reale sono elementi forti per ritenere il dolo.
  • Il livello culturale o l'affidamento a un professionista non escludono automaticamente il dolo se non vi sono prove concrete che l'errore sia stato inevitabile o immediatamente denunciato dall'interessato.
  • L'errore sulla quantificazione del reddito ai fini del patrocinio non è automaticamente errore su materia extrapenale idoneo a escludere la responsabilità penale, quando la normativa (es. art. 76 DPR 115/2002) è richiamata dall'elemento di reato.
  • Per ottenere in Cassazione l'annullamento o la riforma occorre motivare in modo specifico e puntuale le doglianze (secondo art. 606 c.p.p.): denunce generiche o promiscue di vizio di motivazione sono inammissibili.
  • La richiesta di applicazione di istituti favorenti (art. 131-bis, attenuanti, sospensione condizionale) deve essere supportata da elementi concreti e non può essere proiettata in modo aspecifico in cassazione.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza o aspecificità, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a somme a titolo di ammenda.

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