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Ordinanza

Ordinanza n. 2272/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603787

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva respinto la domanda di sospensione dell'interdittiva antimafia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR Campania che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado contro un'interdittiva antimafia. Dal testo emerge che l'appellante ha fatto valere, tra gli elementi posti a fondamento della propria posizione, una sentenza penale di assoluzione, ritenendo presumibilmente che essa fosse incompatibile con il giudizio prefettizio di infiltrazione mafiosa. L'Amministrazione ha sostenuto la legittimità dell'interdittiva, fondata su una trama di rapporti parentali e di cointeressenze societarie.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando la reiezione della domanda cautelare pronunciata dal TAR. In sede di prima delibazione, ha ritenuto che i rapporti parentali e le cointeressenze societarie indicate nell'interdittiva fossero suscettibili di corroborare il giudizio di infiltrazione formulato dall'autorità prefettizia. Ha inoltre rilevato che il giudice di primo grado aveva esaminato la sentenza penale di assoluzione, ponendo l'accento sull'accertamento dell'elemento oggettivo delle condotte penalmente rilevanti. Non sono stati quindi ravvisati, prima facie, profili di fondatezza dell'appello. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato; l'appello è stato respinto per assenza, nella valutazione sommaria propria della fase cautelare, di profili prima facie fondati.

  • artt. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamati quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della società appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • In sede cautelare, rapporti parentali e cointeressenze societarie possono costituire, nella valutazione prima facie, elementi idonei a corroborare il giudizio prefettizio di infiltrazione mafiosa.
  • La sentenza penale di assoluzione non esclude automaticamente la legittimità dell'interdittiva antimafia quando il giudizio amministrativo di prevenzione sia fondato su elementi valutati secondo una prospettiva diversa da quella dell'accertamento della responsabilità penale e il giudice abbia esaminato specificamente la portata dell'assoluzione.
  • L'appello cautelare deve essere respinto quando, alla luce degli elementi disponibili, non emergano profili prima facie di fondatezza delle censure rivolte contro il provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazione
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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