Cassazione Penale, Sentenza n. 1941/2025 del 16/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma che ha respinto il reclamo avverso il decreto ministeriale di proroga del regime differenziato ex art. 41-bis. Il ricorrente, tramite difesa, deduceva violazione ed erronea applicazione dell'art. 41-bis ord. pen. e dell'art. 125 c.p.p. (art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.), lamentando: assenza di motivazione sulla sussistenza dei fatti giustificativi della proroga; mancata ammissione delle acquisizioni probatorie offerte dalla difesa; insufficiente valutazione del ruolo (sostiene di essere mero partecipe e non soggetto apicale); rilievo dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato come elemento favorevole; motivazione generica incapace di dimostrare la persistenza del pericolo di collegamenti con l'organizzazione criminale.
La decisione
Il ricorso in Cassazione è stato dichiarato manifestamente inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza avesse adeguatamente motivato la proroga del 41-bis richiamando: il ruolo di spicco del Mangione nel clan Piscopo (collegamento con la strage di Vittoria del 1999), il concreto pericolo di ripresa della faida tra clan (anche per recenti scarcerazioni), la presenza di ex collaboratori e la loro intenzione di tessere rapporti con imprenditori locali, il rifiuto dei familiari dei collaboratori di accettare misure di protezione come indizio di fiducia nell'organizzazione, l'assenza di una revisione critica del proprio passato e numerosi procedimenti disciplinari recenti in carcere. La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui la prova richiesta per la proroga non è la certezza ma la probabilità ragionevole di persistenza dei collegamenti. Ha escluso che la mancata considerazione di alcune acquisizioni difensive e l'ammissione al gratuito patrocinio siano elementi decisivi idonei a inficiare il provvedimento. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 41-bis Ord. Pen.
comma 2-bis e comma 2-sexies (come modificati dalle leggi n. 279/2002 e n. 94/2009)
La proroga del regime differenziato è legittima quando risulti che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione non è venuta meno; per tale accertamento non è richiesta la certezza giudiziaria ma la probabilità ragionevole, sulla base di un apprezzamento di merito che considera profilo criminale, posizione nel sodalizio, operatività del gruppo e nuove incriminazioni
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente ma non ritenuto idoneo a fondare il ricorso in Cassazione contro l'ordinanza di respingimento del reclamo; il sindacato di legittimità è limitato alla violazione di legge e alla mancanza di motivazione minima
art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente per i motivi di cassazione; la Corte ricorda che il controllo è limitato ai vizi di diritto e alla carenza motivazionale grave, non a riesame di merito
legge 23 dicembre 2002, n. 279 e legge 15 luglio 2009, n. 94
Richiamate come fonti delle modifiche all'art. 41-bis, confermando il quadro normativo che consente la proroga biennale e delimita il sindacato di legittimità in Cassazione
Massime di principio
- Per la proroga del 41-bis non è richiesta prova della persistenza dei collegamenti "al di là di ogni ragionevole dubbio": è sufficiente la probabilità ragionevole, valutata su un complesso di elementi
- In Cassazione il controllo sull'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza è limitato a vizi di diritto e a carenza motivazionale grave; censure meramente di merito o che sollevano alternative valutazioni probatorie sono inammissibili
- L'omessa esplicita motivazione sul rigetto di singole acquisizioni difensive non integra automaticamente violazione di legge se i dati adottati a fondamento della decisione risultano sufficienti e non fittizi
- Il fatto che il detenuto sia stato condannato come "partecipe" e non come "capo" non esclude la possibilità di applicare o prorogare il 41-bis: non è richiesta la qualifica di ruolo apicale, ma la valutazione del ruolo e dei rapporti con il sodalizio può essere decisiva
- Elementi extrapenali quali comportamenti inframurari, procedimenti disciplinari, la mancata dissociazione e il contesto locale (rischio di faida, scarcerazioni, atteggiamenti dei familiari) sono rilevanti e possono giustificare la proroga
- L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non assume di per sé valore decisivo ai fini della non sussistenza dei presupposti per il 41-bis
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