Cassazione Civile, Sentenza n. 7848/2020 del 16/04/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario)
La controversia
La società contribuente impugnava l’iscrizione ipotecaria eseguita dall’agente della riscossione per un importo pari al doppio del credito iscritto a ruolo e scaduto. Contestava la mancata notifica di alcune cartelle sottostanti, deduceva che sei atti impositivi erano stati impugnati e che, in pendenza dei relativi giudizi, non fosse dovuto il pagamento richiesto; lamentava inoltre l’omessa notifica dell’intimazione di pagamento e della comunicazione dell’iscrizione ipotecaria. La CTP di Roma dichiarava il difetto di giurisdizione sulle cartelle relative a contributi previdenziali e respingeva il ricorso per il resto, pur rilevando il diritto alla previa notifica dell’intimazione, compensando le spese. La CTR del Lazio, con sentenza n. 118/2012 depositata il 18 aprile 2012, respingeva l’appello: riteneva non necessaria l’intimazione prima dell’iscrizione ipotecaria, in quanto richiesta soltanto per l’inizio dell’esecuzione, e affermava che le cartelle erano state regolarmente notificate. In cassazione la contribuente articolava sette motivi: i primi due denunciavano l’omessa motivazione e la violazione dell’art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999 per la mancata decisione sulla richiesta di chiamare in causa l’ente impositore; il terzo censurava l’omessa valutazione delle prove relative all’annullamento di alcune cartelle Tarsu; il quarto e il quinto deducevano la violazione degli artt. 68 del D.Lgs. n. 546/1992 e 15 del D.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la riscossione frazionata e l’azione esecutiva fossero precluse, nei limiti indicati, durante la pendenza dei giudizi; il sesto lamentava l’omessa motivazione sulla dedotta inesistenza delle notifiche dell’iscrizione ipotecaria e di alcune cartelle, anche in relazione all’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973; il settimo denunciava l’omessa comunicazione dell’iscrizione ipotecaria e vizi delle cartelle per mancata indicazione del responsabile del procedimento. La Corte non ha esaminato nel merito tali censure, rilevando preliminarmente la tardività del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso perché notificato, con spedizione del 3 dicembre 2012, oltre il termine lungo di sei mesi decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta il 18 aprile 2012. Ha precisato che tale termine decorre dal deposito ufficiale della decisione e che la riduzione del termine introdotta dalla L. n. 69/2009 si applicava, poiché il giudizio originario era stato introdotto nel 2010. Il termine per impugnare scadeva il 19 novembre 2012. Le doglianze di merito non sono state quindi decise. Non vi è stata statuizione sulle spese del giudizio di cassazione, in mancanza di costituzione dell’intimata.
Norme richiamate
art. 327 c.p.c.
Il termine per la notifica del ricorso per cassazione andava a scadere, dunque, il 19.11.2012, data antecedente rispetto a quella di notifica del ricorso effettuata solo in data 3.12.2012(data di spedizione per la notifica del ricorso).
Il ricorso per cassazione deve essere notificato entro il termine lungo decorrente dalla pubblicazione della sentenza; nel caso concreto, essendo applicabile il termine semestrale, la notifica spedita il 3 dicembre 2012 è tardiva rispetto alla scadenza del 19 novembre 2012.
L. n. 69/2009
La modifica legislativa citata trova applicazione alla controversia in esame, atteso che il ricorso originario del contribuente è stato introdotto nell’anno 2010, dunque, successivamente alla data di entrata in vigore della novella normativa.
La riduzione del termine lungo di impugnazione introdotta dalla novella si applica ai giudizi originari instaurati dopo la sua entrata in vigore; la Corte la applica alla controversia introdotta nel 2010.
Massime di principio
- Il termine lungo per proporre ricorso per cassazione decorre dalla pubblicazione della sentenza, identificata nel deposito ufficiale presso la cancelleria, e non da un diverso momento successivo.
- La riduzione del termine lungo introdotta dalla L. n. 69/2009 si applica ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della novella; per tali giudizi il mancato rispetto del termine semestrale comporta l’improcedibilità del ricorso per cassazione.
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