Sentenza del 13/07/2021 n. 5945 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima 41/2021 IL PROCESSO - L'OGGETTO DEL GIUDIZIO - Atti impugnabili - Diniego di sgravio di cartelle di pagamento - Inammissibilità del ricorso nel merito - Ragioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società impugnava il diniego tacito (silenzio) delle amministrazioni al suo istanza di sgravio rispetto a 61 cartelle di pagamento. Aveva chiesto accesso agli atti e l'esibizione degli originali delle cartelle; ADER dichiarò di non poter produrre gli originali, indicando che occorreva rivolgersi ai singoli enti. La società chiese lo sgravio per inesistenza degli atti e, in subordine, la prescrizione dei crediti. La controversia riguarda pertanto la possibilità di impugnare il diniego di autotutela invocando l'inesistenza delle cartelle originali e la nullità delle notifiche.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato l'inammissibilità del ricorso. Ha ritenuto che il giudice tributario può sindacare il diniego di autotutela solo nei limiti dell'accertamento di ragioni di "rilevante interesse generale" che giustifichino l'annullamento dell'atto da parte dell'amministrazione; non è invece ammesso un sindacato volto a rimettere in discussione il merito delle pretese tributarie divenute definitive per mancata impugnazione. Nel caso di specie il ricorrente non ha indicato ragioni di interesse generale e ha proposto invece una contestazione di merito (inesistenza delle cartelle), per cui manca il legittimo interesse all'impugnazione del diniego. L'appello è stato rigettato e la parte ricorrente condannata alle spese processuali (€1.500 primo grado, €2.000 secondo grado, oltre accessori).
Norme richiamate
Ordinanza Corte di Cassazione, Sez. V, n. 20200 del 25/09/2020
Conferma che il sindacato del giudice tributario sul diniego di annullamento in autotutela è limitato a profili di illegittimità collegati a ragioni di rilevante interesse generale; non è strumento per tutelare i diritti individuali del contribuente.
Sentenza Corte Costituzionale n. 181/2017
Rilevazione della natura discrezionale dell'esercizio del potere di autotutela da parte dell'Amministrazione, sottolineando che tale potere non è uno strumento di semplice tutela individuale del contribuente.
Cassazione, Sez. V, 24.8.2018, n. 21146
Cass. sez. V, 24.8.2018, n.21146
Richiama il principio che l'autotutela amministrativa è sorretta da valutazioni ampiamente discrezionali; il sindacato giurisdizionale è quindi circoscritto.
Cassazione, Sez. V, 22.2.2018, n. 5332
Cass. sez. V, 22.2.2018, n.5332
Ulteriore conferma della limitazione del controllo giudiziario sul diniego di autotutela, in linea con la giurisprudenza richiamata.
Cassazione, Sez. V, 26.9.2019, n. 24033
Cass. sez. V, 26.9.2019, n.24033
Afferma che non può essere accolta l'impugnazione del diniego quando il contribuente contesti vizi dell'atto impositivo che avrebbe potuto opporre con impugnazione ordinaria prima che l'atto diventasse definitivo.
Art. 27 D.L. 137/2020 (norme emergenziali sul processo)
art.27 D.L. 137/2020 e succ. modificazioni
Richiamato in relazione alla modalità procedurale (decisione in camera di consiglio senza istanza di discussione) adottata per effetto delle norme emergenziali; disciplina processuale che ha consentito la decisione in assenza di discussione in udienza.
Massime di principio
- Il ricorso contro il diniego di sgravio (autotutela) è ammissibile solo se mira a contestare la legittimità del rifiuto in termini di violazione di norme o di mancato esercizio di poteri di interesse generale dell'Amministrazione; non è ammissibile se si tratta di rimettere in discussione il merito delle pretese tributarie già divenute definitive.
- Il contribuente che voglia contestare vizi dell'atto impositivo (es. inesistenza della cartella, nullità della notifica, prescrizione) deve farlo con l'impugnazione dell'atto prima che questo diventi definitivo; il ricorso in sede di autotutela non sostituisce l'impugnazione contenziosa tardiva.
- Per sostenere un ricorso avverso il diniego di autotutela è necessario indicare e documentare ragioni di "rilevante interesse generale" che giustifichino l'annullamento dell'atto da parte dell'Amministrazione; l'interesse esclusivamente individuale del contribuente non è sufficiente.
- Se l'esibizione degli originali è rifiutata o viene dichiarata impossibile da ADER, il contribuente deve valutare l'azione diretta nei confronti dell'ente impositore competente per l'esibizione e per la contestazione delle notifiche, non limitarsi a istanze rivolte a soggetti privi di competenza sugli originali.
- Non possono essere introdotte nuove domande sostanziali in sede di appello rispetto a quelle proposte in primo grado; le questioni nuove (es. declaratoria di inesistenza delle notifiche) possono essere dichiarate inammissibili per divieto di nuove domande.
- Il contraddittorio deve essere adeguatamente integrato con tutti i soggetti competenti (es. ente impositore) quando la loro posizione è rilevante per la decisione; la mancata integrazione può essere eccepita come vizio procedurale.
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