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Sentenza

Sentenza n. 48/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal MAECI in ordine all'istanza del 7/9/2025di un appuntamento per la formalizzazione dell’istanza di visto per motivi di studio.

Giustizia amministrativa202510772

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal MAECI sull'istanza del 7 settembre 2025 per ottenere un appuntamento finalizzato alla formalizzazione della domanda di visto per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha agito per ottenere la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in relazione alla richiesta di appuntamento per formalizzare un'istanza di visto d'ingresso per motivi di studio. Nelle more del giudizio, la competente sede diplomatica italiana di Islamabad ha convocato il ricorrente per formalizzare l'istanza, con presa d'atto dell'interessato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché l'Amministrazione ha adottato, nelle more del giudizio, una condotta satisfattiva rispetto all'oggetto della domanda, convocando il ricorrente per la formalizzazione dell'istanza di visto. Le spese sono state compensate, salvo il rimborso al ricorrente del contributo unificato, ove versato, in considerazione della ragionevolezza del termine entro il quale la rappresentanza diplomatica ha riscontrato positivamente la richiesta.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

Massime di principio

  • La convocazione dell'interessato da parte dell'amministrazione, intervenuta nelle more del giudizio e satisfattiva rispetto alla domanda proposta contro il silenzio, determina la cessazione della materia del contendere.
  • Quando la definizione sopravvenuta della controversia rende cessata la materia del contendere, le spese possono essere compensate; il giudice può comunque disporre il rimborso del contributo unificato al ricorrente, ove versato, valutando il comportamento dell'amministrazione e la ragionevolezza del termine del riscontro.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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