Cassazione Penale, Ordinanza n. 36828/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che aveva confermato la sua responsabilità penale e il trattamento sanzionatorio per il delitto di tentata rapina aggravata. Con il primo motivo ha dedotto, in modo ritenuto generico, violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità, chiedendo la riqualificazione del fatto in tentato furto e la disapplicazione della recidiva contestata. Con il secondo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze riproducevano censure già esaminate e disattese in appello, senza un effettivo confronto critico con la motivazione impugnata, e che le censure sulla pena miravano in sostanza a una nuova valutazione del merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo privo dei requisiti di ammissibilità perché reiterava questioni già dedotte in appello e non si confrontava con la motivazione della sentenza di merito, che aveva valorizzato elementi probatori ritenuti solidi per identificare l'imputato come autore della tentata rapina impropria e aveva escluso la derubricazione in tentato furto in ragione della condotta violenta e minacciosa tenuta per garantirsi l'impunità. Ha inoltre ritenuto corretta la conferma della recidiva reiterata, avendo il giudice di merito valutato i precedenti penali e la continuità del percorso criminoso. Il secondo motivo è stato considerato manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva già dato conto dell'assenza di elementi a sostegno delle attenuanti generiche e aveva legittimamente valorizzato la biografia criminale dell'imputato; inoltre la pena era stata determinata nel minimo edittale e la relativa graduazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, non censurabile in cassazione salvo arbitrio o manifesta illogicità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
privi dei requisiti richiesti, a pena di inammissibilità
il ricorso è inammissibile quando ripropone censure già esaminate in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
artt. 56-624 cod. pen.
sono richiamati per escludere la derubricazione del fatto da tentata rapina a tentato furto, in presenza di condotta violenta e minacciosa finalizzata a garantirsi l'impunità.
art. 99, comma quarto, cod. pen.
la recidiva reiterata è stata ritenuta correttamente motivata sulla base dei precedenti penali e della continuità del percorso criminoso.
art. 133 cod. pen.
è il parametro richiamato per la valutazione concreta della gravità del fatto, della personalità dell'imputato e della commisurazione della pena.
art. 132 cod. pen.
insieme all'art. 133 c.p. fonda il potere discrezionale del giudice di merito nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- In cassazione è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre censure già dedotte in appello senza misurarsi con la motivazione specifica della decisione impugnata.
- La derubricazione da tentata rapina a tentato furto non è consentita quando il fatto presenti una condotta violenta o minacciosa posta in essere per assicurarsi l'impunità o mantenere il possesso del bene.
- La recidiva reiterata può essere confermata ove il giudice di merito valuti in concreto i precedenti penali dell'imputato e il loro significato rispetto alla sua capacità a delinquere e alla continuità del disegno criminoso.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando la difesa non allega elementi specifici a sostegno della richiesta e il giudice valorizza correttamente i precedenti penali e la personalità dell'imputato.
- La determinazione della pena, entro i limiti edittali e in presenza di motivazione non arbitraria o manifestamente illogica, appartiene al potere discrezionale del giudice di merito e non è rivedibile in cassazione come nuova valutazione di congruità.
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