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Interpello

Risposta n. 271 del 18/07/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’istante sostiene che i compensi debbano essere tassati esclusivamente in Danimarca e che, quindi, le imposte pagate in Italia non siano dovute.

Tassazione dei compensi da collaborazione coordinata e continuativa percepiti da un soggetto residente in Danimarca

Il quesito

Si chiede se i compensi corrisposti da una società italiana a una collaboratrice fiscalmente residente in Danimarca, in relazione a un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa/freelance, debbano essere tassati solo in Danimarca o anche in Italia, considerato che in Italia è stata applicata la ritenuta del 30% e che anche il fisco danese ha tassato i medesimi redditi.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia afferma che, presupposta la residenza fiscale in Danimarca, i compensi da collaborazione coordinata e continuativa sono imponibili in Italia ai sensi dell’art. 23, comma 2, lett. b), TUIR se corrisposti da un soggetto residente, salvo prevalenza della Convenzione contro le doppie imposizioni. Richiamando l’art. 15 della Convenzione Italia-Danimarca, chiarisce che i compensi sono imponibili esclusivamente in Danimarca se l’attività è svolta all’estero; se invece l’attività è svolta in Italia, i compensi sono imponibili anche in Italia, salvo ricorrano congiuntamente le condizioni del paragrafo 2 dell’art. 15 (183 giorni, datore di lavoro residente nel primo Stato, onere non sostenuto da stabile organizzazione o base fissa in Italia). In caso di doppia imposizione, opera il meccanismo di credito d’imposta previsto dall’art. 24 della Convenzione.

Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente percepiti da un soggetto non residente

L’interpello riguarda il trattamento fiscale dei compensi erogati da una società italiana a una cittadina italiana fiscalmente residente in Danimarca, nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa svolto come consulente esterno (freelance). Il tema centrale è la ripartizione del potere impositivo tra Italia e Danimarca e l’eventuale rimedio alla doppia imposizione.

Fattispecie rappresentata

La contribuente istante è descritta come residente in Danimarca e titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con ALFA SpA, società con sede in Italia. Nel 2018 i compensi corrisposti dalla società sono stati assoggettati a imposizione in Italia con ritenuta a titolo d’imposta del 30%, in applicazione degli artt. 23, comma 2, lett. b), del TUIR e 24, comma 1-ter, del DPR 600/1972. È inoltre rappresentato che anche l’amministrazione fiscale danese ha tassato i medesimi compensi, in quanto la contribuente è residente in Danimarca.

Quesito del contribuente

L’istante chiede quale sia il corretto trattamento fiscale dei compensi percepiti in esecuzione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa: se debbano essere tassati soltanto in Danimarca, con conseguente insussistenza dell’imposta trattenuta in Italia, oppure se sia legittima la tassazione anche nel nostro Paese.

Soluzione interpretativa prospettata

La contribuente ritiene che i compensi debbano essere tassati esclusivamente in Danimarca e che, pertanto, le imposte versate in Italia non siano dovute.

Normativa richiamata

L’Agenzia richiama innanzitutto l’art. 11 della legge n. 212 del 2000, precisando che l’accertamento degli elementi di fatto, incluso quello dell’effettiva residenza fiscale, non può formare oggetto di interpello.

Sul piano interno, richiama l’art. 23, comma 2, lett. b), del TUIR, secondo cui i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente corrisposti da soggetti residenti a soggetti non residenti sono imponibili in Italia, indipendentemente dal luogo di svolgimento dell’attività.

Sul piano convenzionale, vengono richiamati il modello OCSE e, in particolare, la Convenzione tra Italia e Danimarca contro le doppie imposizioni. L’Agenzia osserva che il modello OCSE non contiene una disciplina specifica per le collaborazioni coordinate e continuative “atipiche” e che, per tali redditi, la disciplina convenzionale va ricondotta all’art. 15 del modello, relativo ai redditi da lavoro dipendente.

Viene inoltre richiamata la circolare n. 9 del 26 gennaio 2001, § 2.3, nella quale è stato precisato che, per un collaboratore coordinato e continuativo non residente che presta attività in Italia, il reddito è in linea generale imponibile in entrambi gli Stati, salvo applicazione del paragrafo 2 dell’art. 15 della convenzione.

Soluzione interpretativa dell’Agenzia

L’Agenzia formula la risposta assumendo, in via preliminare, che la contribuente sia effettivamente residente fiscalmente in Danimarca e che i redditi percepiti siano qualificabili, ai fini dell’ordinamento italiano, come redditi di collaborazione coordinata e continuativa.

In base al diritto interno, tali compensi, se corrisposti da un soggetto residente a un non residente, sono imponibili in Italia ai sensi dell’art. 23, comma 2, lett. b), TUIR.

Tuttavia, la Convenzione Italia-Danimarca può limitare la potestà impositiva italiana. L’art. 15 della Convenzione prevede che i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe di un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, salvo che l’attività sia svolta nell’altro Stato contraente; in tale ipotesi, il reddito può essere tassato anche nello Stato in cui l’attività è svolta.

La stessa norma, al paragrafo 2, stabilisce che, nonostante la regola generale, le remunerazioni restano imponibili soltanto nello Stato di residenza se ricorrono congiuntamente tre condizioni:

  • permanenza nell’altro Stato per non oltre 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nell’anno fiscale considerato;
  • remunerazioni pagate da o per conto di un datore di lavoro residente nel primo Stato;
  • onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa del datore di lavoro nell’altro Stato.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Secondo l’Agenzia, i compensi percepiti dalla contribuente in esecuzione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sono imponibili in via esclusiva in Danimarca, quale Stato di residenza, salvo il caso in cui l’attività lavorativa sia stata svolta in Italia.

Se l’attività è stata svolta in Italia, i compensi sono imponibili anche nel nostro Paese, a meno che ricorrano congiuntamente le condizioni del paragrafo 2 dell’art. 15 della Convenzione; in tal caso, anche se l’attività fosse svolta in Italia, il reddito resterebbe imponibile solo in Danimarca.

Pertanto, la tassazione in Italia non è esclusa in modo assoluto, ma dipende dal luogo di svolgimento della prestazione e dalla verifica delle condizioni convenzionali di esenzione nello Stato della fonte.

Eliminazione della doppia imposizione

Qualora i compensi siano imponibili anche in Italia, il contribuente potrà utilizzare gli strumenti previsti dall’art. 24 della Convenzione per eliminare la doppia imposizione. La disposizione prevede, per la Danimarca, il riconoscimento di un credito d’imposta per le imposte pagate in Italia, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla stessa norma convenzionale.

Conclusioni operative

L’interpello chiarisce quindi che:

  • sul piano interno, i redditi di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti da un soggetto residente a un non residente sono imponibili in Italia;
  • la Convenzione Italia-Danimarca può attribuire la potestà impositiva esclusiva alla Danimarca se l’attività è svolta fuori dall’Italia, oppure se, pur svolta in Italia, ricorrono le condizioni del paragrafo 2 dell’art. 15;
  • in caso di doppia imposizione, il rimedio è il credito d’imposta in Danimarca ai sensi dell’art. 24 della Convenzione.

L’Agenzia, tuttavia, non esamina la concreta residenza fiscale della contribuente, assumendola come dato di fatto, poiché tale accertamento esula dall’oggetto dell’interpello.

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