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Interpello

Risposta n. 267 del 18/07/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'istante ritiene di sì: il pagamento dei contributi del de cuius da parte degli eredi sarebbe deducibile, se documentato, perché estinguerebbe un debito previdenziale ereditario e genererebbe un risparmio d'imposta.

Deducibilità, da parte degli eredi, dei contributi previdenziali del de cuius versati a seguito di successione

Il quesito

Gli eredi possono dedurre dal proprio reddito complessivo, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e), TUIR, i contributi previdenziali obbligatori del genitore deceduto pagati in esecuzione di un atto di recupero/definizione?

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia nega la deducibilità. La deduzione ex art. 10, comma 1, lett. e), TUIR richiede che l'onere sia sostenuto dal contribuente nel proprio interesse o, nei casi previsti, per soggetti fiscalmente a carico; nel caso esaminato gli eredi pagano il debito del defunto senza un proprio interesse previdenziale e senza che il de cuius sia a carico. Pertanto i contributi versati per il de cuius non sono deducibili dagli eredi.

Deducibilità dei contributi previdenziali del de cuius versati dagli eredi

L'interpello riguarda la possibilità per gli eredi di dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi previdenziali obbligatori del genitore deceduto, pagati a seguito di definizione di un recupero effettuato dall'Amministrazione finanziaria. Il tema è quello della deduzione degli oneri previdenziali ex articolo 10 del TUIR in una fattispecie ereditaria.

Fattispecie concreta

L'istante riferisce che il padre, socio amministratore di una società operante nel settore dei servizi contabili, fiscali, societari e tributari, è deceduto. Per gli anni d'imposta 2011 e 2012 l'Agenzia delle entrate aveva emesso avvisi di accertamento nei confronti della società, dei soci per trasparenza e degli eredi, anche per contributi previdenziali non versati e calcolati sulla quota di reddito eccedente il minimale, trattandosi di soci a responsabilità limitata iscritti alle gestioni artigiani/commercianti. Tali importi sono stati poi definiti in sede di accertamento con adesione.

Quesito del contribuente

Il contribuente chiede se gli eredi possano dedurre dal proprio reddito complessivo, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e), del TUIR, i contributi previdenziali versati a seguito della successione per estinguere il debito contributivo del de cuius.

Soluzione interpretativa prospettata

Secondo l'istante, la risposta dovrebbe essere positiva. Gli eredi, documentando i pagamenti effettuati, avrebbero titolo a dedurre gli oneri previdenziali corrisposti per il debito del defunto; in caso contrario, il pagamento rappresenterebbe un vantaggio ingiustificato per l'INPS, che non è tenuto a fornire alcuna controprestazione agli eredi.

Normativa richiamata dall'Agenzia

L'Agenzia richiama principalmente:

  • l'articolo 10, comma 1, lettera e), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), che consente la deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge;
  • il comma 2 del medesimo articolo, che estende la deduzione ai contributi versati per i familiari fiscalmente a carico indicati nell'articolo 433 del codice civile;
  • l'articolo 1 del D.Lgs. n. 462 del 1997, che estende ai contributi e premi previdenziali le regole di liquidazione, accertamento e riscossione previste per le imposte dirette;
  • l'articolo 10 e l'articolo 18, comma 4, del D.Lgs. n. 241 del 1997, relativi alla determinazione e al versamento dei contributi dovuti all'INPS, anche tramite il quadro RR del modello Redditi PF;
  • la circolare INPS n. 140 del 2 agosto 2016, richiamata per il recupero dei contributi dovuti sul maggior reddito accertato.

Valutazione dell'Agenzia

L'Agenzia ricorda che, in linea generale, la deducibilità di un onere richiede tre condizioni: deve essere espressamente previsto dalla legge; deve risultare da idonea documentazione; deve essere effettivamente sostenuto dal contribuente nel periodo d'imposta, secondo il principio di cassa, nel proprio interesse o, in alcune ipotesi, nell'interesse di terzi.

In materia di contributi previdenziali, l'Agenzia evidenzia che i soggetti iscritti all'INPS devono determinarli nella propria dichiarazione dei redditi e versarli alle scadenze previste. Pertanto, sul maggior reddito accertato possono essere recuperati anche i contributi dovuti, se eccedenti il minimale.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia non condivide la soluzione proposta. Per la deduzione dei contributi versati dall'erede è necessario che l'onere sia integralmente assolto dall'erede e che il versamento presenti un nesso di causa-effetto con un trattamento pensionistico di cui l'erede stesso beneficerà, come chiarito nella risoluzione n. 114/E del 2009.

Nel caso concreto, però, il pagamento non è volontario ma avviene in esecuzione di un recupero coattivo; inoltre, non è preordinato a conseguire alcuna controprestazione previdenziale in favore degli eredi. Mancano quindi un interesse personale e specifico degli eredi e, in ogni caso, il de cuius non risulta fiscalmente a carico degli stessi.

Conclusione operativa

Ne consegue che agli eredi è preclusa la possibilità di dedurre, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e), del TUIR, i contributi previdenziali obbligatori dovuti dal soggetto deceduto e versati in suo nome e per suo conto. Il pagamento estingue il debito contributivo del de cuius, ma non genera in capo agli eredi un onere fiscalmente deducibile.

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