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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29766/2025 del 27/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di appello resta quindi ferma quanto alla sussistenza del reato di evasione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per evasione. Dal testo emerge che i motivi di ricorso non svolgevano una critica analitica alle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e, comunque, sono stati ritenuti infondati alla luce della motivazione di appello, giudicata lineare e logica nel ritenere integrati gli elementi costitutivi del reato di evasione ex art. 385 c.p.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    La Corte richiama la norma come fattispecie incriminatrice di evasione e afferma che la motivazione della sentenza di appello aveva correttamente ritenuto integrati i suoi elementi costitutivi.

  • art. 616 c.p.p.

    La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta in modo specifico e analitico con le ragioni poste a base della decisione impugnata.
  • La Corte di cassazione non rivaluta il merito in presenza di una motivazione di appello logicamente coerente e lineare nel ritenere integrati gli elementi costitutivi del reato.
  • Nel giudizio di legittimità, l'infondatezza del ricorso può essere desunta dalla mera corretta tenuta logica della motivazione di merito, senza necessità di ulteriori approfondimenti se le censure non sono strutturate come critica specifica.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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