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Sentenza

Sentenza n. 1786/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - della delibera in data 28 luglio 2026, con cui Azienda Zero ha disposto la «rettifica degli atti di gara» nella «procedura aperta per l’aggiudicazione della fornitura, in accordo quadro, di microinfusori per insulina integrato o integrabile a sensore per il monitoraggio glicemico in continuo con algoritmo di modulazione dell’insulina basale (sistema a rilascio automatizzato dell’insulina) e correlato materiale di consumo in fabbisogno alle Aziende sanitarie della Regione del Veneto e all’ASUIT di Trento - 2^ Edizione…» (CIG BC1E1C45E7, BC1E1C56BA, BC1E1C678D); - dei presupposti atti rettificati (progetto di gara, disciplinare di gara, capitolato tecnico, criteri di valutazione qualitativa e schema di accordo quadro); - del presupposto bando di gara, pubblicato da Azienda Zero sulla GUUE n. 119/2026 in data 24 giugno 2026 in esito alla deliberazione del Direttore Generale n. 378 del 15 giugno 2026, con cui è stata indetta una «procedura aperta per l’aggiudicazione della fornitura, in accordo quadro, di microinfusori per insulina integrato o integrabile a sensore per il monitoraggio glicemico in continuo con algoritmo di modulazione dell’insulina basale (sistema a rilascio automatizzato dell’insulina) e correlato materiale di consumo in fabbisogno alle Aziende sanitarie della Regione del Veneto e all’ASUIT di Trento - 2^ Edizione, per la durata di 2 anni, rinnovabile per ulteriori 2 anni, con le opzioni dettagliate nella medesima DDG, da espletarsi in modalità telematica ai sensi dell’art. 71 comma 2 del d.lgs. n. 36/2023, mediante ricorso alla piattaforma Sintel», nonché della medesima deliberazione n. 378 del 15 giugno 2026.

Giustizia amministrativa202601461

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera di rettifica della lex specialis e degli atti di gara, con mantenimento del termine originario per la presentazione delle offerte

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la delibera con cui la stazione appaltante ha rettificato, a pochi giorni dalla scadenza del termine per presentare le offerte, i criteri di valutazione tecnica, la disciplina della garanzia e le regole di distribuzione degli ordinativi nell'accordo quadro multi-fornitore, mantenendo invariato il termine finale. Ha dedotto la violazione dell'art. 92, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 36/2023, nonché eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, travisamento, erroneità della motivazione ed erroneo presupposto di fatto. In particolare, ha sostenuto che la trasformazione di un criterio da tabellare a discrezionale, la modifica del dies a quo della garanzia dall'accettazione al collaudo e l'introduzione di vincoli di compatibilità tecnica e dell'ordine di graduatoria per l'allocazione degli ordinativi fossero modifiche significative o sostanziali, tali da imporre almeno una proroga adeguata del termine o, secondo la prospettazione principale, la ripubblicazione degli atti di gara e la riapertura integrale dei termini. L'amministrazione ha eccepito l'inammissibilità per mancata impugnazione dei precedenti chiarimenti e per violazione dell'art. 120, comma 13, c.p.a., nonché l'infondatezza nel merito.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha respinto le eccezioni processuali. I chiarimenti non erano autonomamente lesivi, poiché non potevano modificare la lex specialis; la lesione si è concretizzata con la successiva delibera che ha formalmente recepito le modifiche e mantenuto invariato il termine. È stato ritenuto ammissibile anche il ricorso cumulativo relativo a più lotti, poiché diretto contro il medesimo atto a oggetto plurimo e fondato sull'identico motivo concernente la mancata proroga del termine. Nel merito, il giudice ha distinto tra modifiche significative e modifiche sostanziali. La trasformazione del criterio sull'età minima da tabellare a discrezionale è significativa, perché modifica le modalità di attribuzione del punteggio, ma non sostanziale, poiché restano invariati il parametro, il punteggio massimo, i requisiti di partecipazione e i requisiti minimi dell'offerta. La riduzione del punteggio per gli allarmi soglia da due a un punto è stata ritenuta non significativa, poiché non modifica la caratteristica tecnica né richiede una diversa formulazione dell'offerta. Lo spostamento della decorrenza della garanzia dall'accettazione al collaudo è significativo, perché incide su un elemento economicamente apprezzabile della prestazione e può modificare la durata degli obblighi accessori; accettazione e verifica di conformità non sono necessariamente momenti equivalenti. Sono state ritenute significative anche l'introduzione dei vincoli di compatibilità tecnica e dell'ordine di graduatoria, perché incidono sulle modalità di allocazione degli ordinativi, sulla prevedibilità dei volumi e sulla costruzione del prezzo. Tali modifiche, tuttavia, non sono state ritenute sostanziali, non incidendo sulla platea dei concorrenti, sui requisiti di partecipazione o sulle caratteristiche minime della fornitura. L'amministrazione avrebbe quindi dovuto prorogare il termine in misura adeguata e proporzionata ai sensi dell'art. 92, commi 2, lettera b), e 3, del d.lgs. n. 36/2023. Il TAR ha annullato i provvedimenti impugnati e ha prescritto una proroga di almeno quindici giorni, tenendo conto della sospensione cautelare già disposta e dell'esigenza di prosecuzione della gara. Ha respinto la domanda risarcitoria per mancata prova del danno nell'an e nel quantum, ritenendo satisfattivo l'annullamento, e ha compensato le spese.

Norme richiamate

  • art. 92, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 36/2023

    I termini di cui al comma 1 sono prorogati in misura adeguata e proporzionale... b) se sono apportate modifiche significative ai documenti di gara

    Le modifiche significative ai documenti di gara impongono una proroga del termine per la presentazione delle offerte, adeguata e proporzionata alla loro importanza.

  • art. 92, comma 3, d.lgs. n. 36/2023

    In caso di proroga dei termini di presentazione delle offerte è consentito agli operatori economici che hanno già presentato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla

    La proroga deve consentire agli operatori di rivalutare e, se necessario, sostituire l'offerta alla luce delle modifiche intervenute.

  • art. 116, commi 1, 2 e 5, d.lgs. n. 36/2023

    I contratti sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture

    Per le forniture la verifica di conformità è una specifica attività della fase esecutiva e può intervenire in un momento successivo all'ultimazione della prestazione; non è quindi necessariamente equivalente all'accettazione della fornitura.

  • art. 120, comma 13, c.p.a.

    Nel caso di presentazione di offerte per più lotti l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se sono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto

    Il ricorso cumulativo è ammissibile quando riguarda il medesimo atto a oggetto plurimo e un motivo identico riferito a un segmento procedimentale unitario e comune ai diversi lotti.

  • art. 60 c.p.a.

    Sussistendone i presupposti e previo avviso alle parti, il giudizio è stato definito con sentenza semplificata in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Ai sensi dell'art. 92, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, una modifica dei documenti di gara è significativa quando impone agli operatori economici di rivalutare o rielaborare l'offerta, anche se non incide sulla platea dei potenziali concorrenti; in tal caso la stazione appaltante deve concedere una proroga adeguata e proporzionata, senza necessità di ripubblicare la lex specialis.
  • La modifica sostanziale della lex specialis ricorre quando l'intervento incide sulle condizioni fondamentali della competizione ed è potenzialmente idoneo ad ampliare o restringere la platea degli operatori interessati; in tal caso la sola proroga non è sufficiente e occorrono la rinnovazione delle forme di pubblicità e la riapertura dei termini secondo il principio del contrarius actus.
  • La trasformazione di un criterio di valutazione dell'offerta da tabellare a discrezionale è una modifica significativa, perché altera il metodo di attribuzione del punteggio e può richiedere la rimodulazione dell'offerta, anche se non è sostanziale quando restano invariati il parametro valutato, il punteggio massimo e i requisiti di partecipazione e dell'offerta.
  • La modifica del dies a quo della garanzia da un momento di accettazione della fornitura al collaudo o alla verifica di conformità è significativa quando può incidere sulla durata degli obblighi del fornitore e sulla costruzione del prezzo; accettazione e verifica di conformità non sono concettualmente equivalenti in assenza di una chiara previsione della lex specialis.
  • In un accordo quadro multi-fornitore, l'introduzione o la modifica dei criteri di distribuzione degli ordinativi è significativa quando può incidere sulla prevedibilità dei volumi assegnabili ai singoli operatori e, conseguentemente, sulla determinazione del prezzo e sull'ammortamento dei costi fissi.
  • L'obbligo di proroga derivante dall'art. 92 del d.lgs. n. 36/2023 è oggettivo e non richiede al concorrente di dimostrare ex post quale specifica modifica avrebbe apportato alla propria offerta, poiché tale onere potrebbe imporre la divulgazione anticipata della strategia competitiva.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneEsecuzione del contratto pubblicoRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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