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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16910/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione allo stato passivo di una procedura di amministrazione straordinaria, con la quale una società di revisione chiedeva il riconoscimento del proprio credito per attività professionale svolta, credito che era stato escluso dal passivo a seguito di eccezione di inadempimento sollevata dai commissari. La società in amministrazione straordinaria aveva, inoltre, promosso davanti al Tribunale di Venezia un separato giudizio di responsabilità contro la revisore, fondato sui medesimi fatti posti a base dell'eccezione. Il Tribunale di Verona aveva sospeso il giudizio di opposizione allo stato passivo ritenendo pregiudiziale il giudizio di responsabilità pendente davanti al Tribunale delle imprese. Con il ricorso per regolamento di competenza la creditrice deduceva: 1) nullità del provvedimento di sospensione per difetto di motivazione sulla pregiudizialità e violazione delle norme sulla competenza/connessione; 2) violazione degli artt. 295 e 34 c.p.c., sostenendo che non vi fosse una vera pregiudizialità, ma una situazione di continenza o specularità, incompatibile con la sospensione del giudizio di opposizione allo stato passivo. La resistente contestava il ricorso, mentre il Pubblico Ministero ne chiedeva l'accoglimento.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i motivi congiuntamente esaminati. Ha escluso la legittimità della sospensione del giudizio di opposizione allo stato passivo, ribadendo che l'accertamento del credito nei confronti del soggetto assoggettato a procedura concorsuale è soggetto al rito speciale ed esclusivo della verifica del passivo e che non è ammissibile sospendere tale giudizio in attesa della definizione di un separato giudizio ordinario promosso dalla procedura su fatti coincidenti. La Corte ha quindi cassato l'ordinanza impugnata e ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Verona, sezione fallimentare, anche per la regolazione delle spese del presente procedimento.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Richiamato come parametro per denunciare la nullità del provvedimento di sospensione per vizio di motivazione e violazione di norme processuali.

  • art. 38, comma 3 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta violazione delle regole sulla rilevazione della competenza e della connessione.

  • art. 40 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la tardività del rilievo della connessione tra i procedimenti.

  • art. 295 c.p.c.

    La Corte esclude l'applicabilità della sospensione necessaria al giudizio di opposizione allo stato passivo quando penda un giudizio ordinario sul medesimo credito o su fatti speculari, riaffermando l'incompatibilità della sospensione con il rito concorsuale di accertamento del passivo.

  • art. 34 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per escludere che la relazione fra le cause integri una pregiudizialità idonea a giustificare la sospensione.

  • artt. 93 ss. L. Fall.

    Indicano il rito speciale ed esclusivo per l'accertamento dei crediti nel passivo fallimentare/concorsuale.

  • art. 96, comma 2, L. Fall.

    Richiamato per escludere che nella specie ricorressero i casi tassativi di ammissione con riserva.

  • art. 95 L. Fall.

    Conferma che il curatore può eccepire fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto del creditore in sede di verifica del passivo.

  • art. 93 L. Fall.

    Usato per ribadire che l'accertamento dei fatti costitutivi del credito deve avvenire nella procedura concorsuale.

  • art. 52, comma 2 L. Fall.

    Richiamato a sostegno del principio di esclusività del concorso formale e della sede fallimentare per l'accertamento dei crediti.

  • art. 274 c.p.c.

    Richiamato con riguardo alla possibile trattazione unitaria di cause connesse, ove ne ricorrano i presupposti.

Massime di principio

  • L'accertamento di un credito verso un soggetto assoggettato a procedura concorsuale deve svolgersi con il rito speciale ed esclusivo della verifica del passivo; il creditore non può conseguire in sede ordinaria una decisione sostitutiva o parallela sull'esistenza del credito.
  • Se pende un giudizio ordinario promosso dalla procedura concorsuale su fatti o rapporti che incidono sul credito insinuato, non è normalmente ammissibile sospendere il giudizio di opposizione allo stato passivo ai sensi dell'art. 295 c.p.c.; la tutela del credito e le eccezioni del curatore vanno esaminate nella sede concorsuale.
  • La sussistenza di una connessione o di una pregiudizialità fra il giudizio ordinario e quello concorsuale non sposta la sede naturale dell'accertamento del credito, che resta quella fallimentare/concorsuale, salvo i limitati casi di trattazione unitaria o riunione compatibili con le regole del concorso.
  • Anche quando il curatore o i commissari deducano in via di eccezione fatti impeditivi, modificativi o estintivi, tali questioni devono essere decise in sede di verifica del passivo, non potendo il giudizio di opposizione essere sospeso per attendere l'esito di un parallelo giudizio di responsabilità o di accertamento ordinario.
  • La sospensione necessaria, ove residualmente configurabile, deve comunque riguardare la causa promossa in sede ordinaria e non il procedimento di accertamento concorsuale del credito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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