Sentenza n. 12338/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza, della Sentenza n. 10791/2024 pubbl. il 29/10/2024, emessa dal Tribunale di Roma, II Sezione Lavoro, notificata il giorno 11/12/2024 e passata in giudicato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini esecutivi, con la quale era stato riconosciuto il diritto a beneficiare di euro 500 annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024, con condanna del Ministero all'accredito del beneficio e degli interessi legali. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha fornito chiarimenti né prova dell'avvenuta esecuzione. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato, la rituale notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle pronunce di condanna nei confronti delle amministrazioni pubbliche, nonché la propria competenza ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo comprovato l'inadempimento del Ministero. Ha affermato che, in sede di ottemperanza, non sono sindacabili i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato e che l'Amministrazione, non avendo fornito indicazioni o chiarimenti sull'esecuzione, non ha assolto l'onere di dimostrare l'adempimento. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione e previa richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 800 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV ministeriale per gli eventuali seguiti di competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il TAR ha imposto all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e ha adottato le misure conseguenti all'inadempimento.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Fondamento della competenza del TAR a conoscere dell'ottemperanza al titolo giudiziale indicato nella sentenza.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Prevede il termine di 120 giorni, decorso il quale può essere promossa l'esecuzione delle pronunce di condanna nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
art. 1, commi 121 e seguenti, l. 13 luglio 2015, n. 107
È la disciplina richiamata dal giudicato presupposto in relazione al beneficio economico annuale della Carta elettronica del docente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, una volta accertati il passaggio in giudicato del titolo, la sua rituale notificazione all'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, il giudice può ordinare all'Amministrazione inadempiente di eseguire la pronuncia entro un termine perentorio.
- In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato, che deve essere eseguito nei suoi contenuti precettivi.
- A fronte della deduzione dell'inadempimento, l'Amministrazione deve fornire elementi idonei a dimostrare l'avvenuta esecuzione o a chiarire le modalità attuative del giudicato; in mancanza, la pretesa esecutiva del creditore può essere accolta secondo le regole sull'onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionandone l'intervento all'infruttuosa scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e alla richiesta della parte interessata.
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