Cassazione Civile, Ordinanza n. 03765/2024 del 12/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia riguarda un terreno di circa sei ettari, originariamente donato da un privato al comune con vincolo di destinazione a parco pubblico. Il successivo proprietario del fondo residuo ha agito per usucapire l'area, sostenendo che il comune non avesse mai realmente destinato né utilizzato il bene come parco pubblico e che, quindi, il bene non fosse entrato nel patrimonio indisponibile dell'ente. Il comune ha resistito affermando di aver accettato la donazione, di aver preso in consegna il terreno, di averlo iscritto nel patrimonio indisponibile e di averne esercitato il possesso e l'uso pubblico, sostenendo inoltre che un precedente giudizio avesse accertato con giudicato l'effettiva destinazione a parco pubblico. In cassazione il comune ha proposto quattro motivi: 1) violazione del giudicato esterno e delle norme sui beni del patrimonio indisponibile, assumendo che la precedente sentenza avesse già accertato la concreta destinazione a parco; 2) violazione delle regole sulla confessione e sulla valutazione della prova, deducendo che alcuni atti processuali del resistente avrebbero avuto valore confessori della destinazione pubblica del bene; 3) violazione delle norme sul possesso e sull'onere della prova, sostenendo che con l'accettazione della donazione il possesso fosse automaticamente passato al comune e che il resistente fosse quindi mero detentore; 4) ulteriore violazione delle regole probatorie e dell'art. 1158 c.c., contestando l'accertamento dei presupposti dell'usucapione e la ricostruzione della prova circa il possesso ventennale uti dominus.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del comune. Ha ritenuto che il precedente giudizio non avesse accertato con giudicato la concreta destinazione del terreno a parco pubblico, ma solo la destinazione urbanistica, con una CTU che aveva anzi escluso la presenza di opere realizzate per l'istituzione del parco. Ha inoltre escluso efficacia confessoria agli atti processuali richiamati dal comune, perché non sottoscritti personalmente dalla parte con modalità inequivoche idonee a integrare confessione giudiziale spontanea. Quanto al possesso, ha giudicato inammissibili le censure perché volte a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, riservata al giudice di merito. Ha infine confermato la statuizione di merito sull'intervenuta usucapione del terreno in favore del resistente e ha condannato il ricorrente alle spese, oltre al risarcimento ex art. 96, comma 3, c.p.c. in favore del resistente, al pagamento della somma ex art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della cassa delle ammende e al possibile ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
il giudicato esterno è valutabile in cassazione come questione di diritto; tuttavia, nella specie, il precedente giudizio non aveva coperto l'effettiva destinazione del bene a parco pubblico.
art. 826, comma 3, c.c.
l'appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile richiede sia la volontà dell'ente di destinare il bene a pubblico servizio sia la concreta utilizzazione del bene a tale fine.
art. 828, comma 2, c.c.
i beni del patrimonio indisponibile, ove effettivamente destinati al pubblico servizio, sono sottratti al regime ordinario di circolazione e all'usucapione.
art. 823, comma 1, c.c.
richiamato quale norma che esprime il regime di inusucapibilità dei beni demaniali e dei beni assoggettati a destinazione pubblica effettiva.
art. 1145 c.c.
richiamato in relazione alla disciplina della tutela possessoria e del regime dei beni pubblici.
art. 115 c.p.c.
invocato dal ricorrente, ma le censure tendevano in realtà a una rivalutazione del merito probatorio.
art. 116 c.p.c.
il giudice di merito ha correttamente valutato le prove secondo il proprio prudente apprezzamento, nei limiti di legge.
art. 2733, comma 2, c.c.
la confessione giudiziale richiede dichiarazione proveniente dalla parte con modalità inequivoche; la mera sottoscrizione della procura non attribuisce valore confessori agli atti difensivi.
art. 2735, comma 1, c.c.
richiamato in tema di efficacia probatoria delle dichiarazioni confessorie e degli atti processuali.
art. 2700 c.c.
invocato dal ricorrente, ma l'atto pubblico richiamato non provava fatti futuri o non avvenuti alla presenza del notaio.
art. 1141, comma 2, c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di prova della mutazione da detenzione a possesso, ma la Corte ha escluso che tale prova fosse necessaria nella fattispecie concreta.
art. 2697 c.c.
richiamato sul riparto dell'onere della prova, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché dirette contro l'accertamento di fatto del giudice di merito.
art. 1158 c.c.
norma sull'usucapione ventennale, applicata dalla Corte d'appello nel riconoscere il possesso utile del resistente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
le doglianze sono state prospettate come violazioni di legge, ma molte censure erano in realtà dirette alla ricostruzione del fatto.
art. 360 bis, n. 1, c.p.c.
il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la decisione impugnata si conformava alla giurisprudenza consolidata della Corte.
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per la proposta di definizione anticipata e per il successivo iter camerale.
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito delle memorie delle parti nel procedimento camerale.
art. 96, comma 3, c.p.c.
la Corte ha condannato il ricorrente al risarcimento del danno per lite temeraria, valorizzando la conferma delle ragioni della proposta di definizione anticipata.
art. 96, comma 4, c.p.c.
è stata irrogata anche la condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il giudicato esterno è sindacabile in cassazione come questione di diritto: il giudice di legittimità può riesaminare direttamente gli atti del processo per verificarne esistenza e portata, ma il giudicato deve risultare effettivamente riferibile al punto decisivo invocato.
- Per qualificare un bene come appartenente al patrimonio indisponibile non basta la sola volontà formale dell'ente o la destinazione urbanistica: occorre anche la concreta utilizzazione del bene per il pubblico servizio o la funzione pubblica dichiarata.
- La mera indicazione del bene in inventario o in atti interni dell'ente non è di per sé sufficiente a provare la concreta destinazione pubblica se mancano opere, uso effettivo o altri riscontri oggettivi.
- Le dichiarazioni contenute in atti processuali non assumono automaticamente valore di confessione giudiziale: è necessaria la sottoscrizione personale della parte e un contenuto inequivoco di ammissione di fatti sfavorevoli; la sola procura alle liti non basta.
- L'atto pubblico fa piena prova dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma non prova fatti futuri o meri impegni negoziali non ancora realizzati.
- Le censure di cassazione che mirano a una nuova valutazione del materiale istruttorio o a una diversa ricostruzione del possesso sono inammissibili, perché la selezione e l'apprezzamento delle prove spettano al giudice di merito.
- Se non è provato il trasferimento del possesso al donatario al momento dell'accettazione della donazione, non può affermarsi che il precedente possessore sia divenuto mero detentore con necessità di prova di interversione.
- La conformità della decisione alla proposta di definizione anticipata può giustificare la condanna aggravata ex art. 96 c.p.c., quale reazione all'abuso del processo in presenza di ricorso infondato.
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