Sentenza n. 351/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 486-24 del Tribunale di Cuneo - Sezione Lavoro, emessa nel giudizio n. 257-24 in data 22.10.2024, notificata in forma esecutiva in data 5.12.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza del Tribunale di Cuneo - Sezione Lavoro n. 486/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cuneo - Sezione Lavoro n. 486/2024, notificata in forma esecutiva il 5 dicembre 2024. Nel corso del giudizio di ottemperanza, il ricorrente ha dichiarato che il Ministero resistente aveva adempiuto a quanto statuito dal titolo giudiziale. L'adempimento è intervenuto dopo la proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che l'amministrazione aveva dato esecuzione alla sentenza oggetto dell'ottemperanza. Ha tuttavia posto le spese di lite a carico del Ministero, poiché l'adempimento era intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del ricorso per l'ottemperanza al giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata perché, nelle more del giudizio, l'amministrazione ha integralmente adempiuto al titolo giudiziale.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del titolo giudiziale da parte dell'amministrazione nelle more del processo determina la cessazione della materia del contendere, non essendo più necessaria una pronuncia conformativa o sostitutiva sul comportamento amministrativo.
- L'adempimento intervenuto dopo la proposizione del ricorso non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese di lite, quando la sua precedente inerzia abbia reso necessario instaurare il giudizio di ottemperanza.
- In caso di cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità, ponendole a carico dell'amministrazione che ha adempiuto tardivamente.
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