Cassazione Penale, Sentenza n. 35462/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava l'apertura, ritenuta illegittima, di una busta a lui destinata e proveniente dal difensore avv. Pintus; denunciava che la busta era stata controllata e che ciò era stato comunicato anche alla Procura. Il Magistrato di Sorveglianza aveva dichiarato inammissibile il reclamo ritenendo legittimo il controllo, anche in considerazione dell'assenza di un numero di procedimento e della circolare DAP relativa al trattamento differenziato (art. 41-bis). In cassazione il ricorrente deduceva errata applicazione di legge sostenendo che l'inammissibilità avrebbe assunto natura discrezionale e che sulla busta erano presenti indicazioni precise.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità: il ricorrente non ha identificato e prospettato il pregiudizio concreto e attuale subito, requisito imposto dagli artt. 69 e 35-bis ord. pen. La Corte rileva che la busta è stata comunque consegnata al detenuto e che la doglianza riguarda modalità di controllo già avvenute; pertanto manca il presupposto del 'pregiudizio attuale' necessario per disporre un ordine di fare. Condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 69 ord. pen.
Impone al reclamante di indicare non solo il comportamento dell'Amministrazione, ma anche il tipo e il grado di pregiudizio subito; requisito di specificazione del danno per la ammissibilità del reclamo.
art. 35-bis ord. pen.
Istituisce il reclamo giurisdizionale e il modello di verifica: il rimedio inibitorio/preventivo richiede un pregiudizio concreto e attuale e può tradursi in ordine di fare coercibile verso l'Amministrazione.
art. 41-bis ord. pen.
Richiamato in relazione alla circolare DAP sul trattamento differenziato; autorizza modalità di controllo della corrispondenza in contesti di 41-bis e giustifica, secondo il Magistrato, il controllo in assenza di numero di procedimento.
d.l. n.146/2013 e d.l. n.92/2014
Riforme che hanno normativizzato e rafforzato le forme procedurali di tutela dei detenuti, imponendo maggiore specificazione del pregiudizio nel reclamo rispetto al sistema antecedente.
art. 3 CEDU e art. 27 co.3 Cost.
Richiamati a monte come principi che motivano la necessità di tutela efficace dei diritti dei detenuti contro trattamenti inumani o degradanti; influenzano l'interpretazione dell'esigenza di tutela effettiva ma non eliminano il requisito di pregiudizio attuale nel reclamo giurisdizionale.
Giurisprudenza citata (Sez. I n.54117/2017; Sez. I n.28258/2021; Sez. U n.25079/2003; CEDU Torreggiani 8/1/2013)
Usata per ricostruire l'evoluzione del rimedio: dal reclamo generico ante-riforma alla necessità, dopo le riforme, di prospettare un pregiudizio attuale e concreto per ottenere tutela giurisdizionale.
Massime di principio
- Per i reclami ex art. 35-bis/69 ord. pen. è essenziale prospettare non solo l'atto dell'Amministrazione, ma il tipo e il grado del pregiudizio concreto e attuale subito; senza questa specificazione il reclamo è generico e inammissibile.
- Se la violazione denunciata non ha determinato un pregiudizio attuale (ad esempio perché la corrispondenza è comunque stata consegnata al detenuto), il giudice può dichiarare il reclamo inammissibile poiché manca la condizione per un ordine di fare coercibile.
- L'apertura della corrispondenza può costituire illecito, ma per ottenere rimedi giurisdizionali inibitori è necessario dimostrare l'effettiva lesione del diritto nella sua fruizione; la mera contestazione delle modalità di controllo già eseguite spesso non è sufficiente.
- Nel reclamo bisogna allegare e documentare elementi oggettivi (verbali, annotazioni sull'involucro, prova del ritiro o della sottrazione di contenuto, eventuale numero di procedimento, dichiarazioni del difensore) per provare il pregiudizio attuale.
- La trasmissione degli atti alla Procura non sostituisce l'onere di specificare il pregiudizio nel reclamo giurisdizionale; le vie penali e giurisdizionali sono percorsi distinti e complementari.
- In sede preventiva cautelare, se esiste un pregiudizio attuale e grave, è opportuno chiedere misure urgenti e fornire prove immediate; in assenza di tali elementi, è più probabile il rigetto per genericità.
- Per ricorsi in cassazione su motivi di ammissibilità, è necessario che la fase di merito/reclamo abbia già evidenziato in primo grado il pregiudizio concreto; l'appello alla generica discrezionalità del giudice non è sufficiente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35309/2024 del 20/09/2024
- Sentenza penale · 20 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35311/2024 del 20/09/2024
- Sentenza penale · 20 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35313/2024 del 20/09/2024
- Sentenza penale · 20 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35314/2024 del 20/09/2024
- Sentenza penale · 20 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35316/2024 del 20/09/2024
- Sentenza penale · 20 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35320/2024 del 20/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →