Cassazione Penale, Ordinanza n. 11051/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato ritenuto responsabile in primo e secondo grado di una contravvenzione prevista dall'art. 7, comma 15-bis, del codice della strada, per fatti commessi in più date tra il 4 novembre 2020 e il 4 dicembre 2020. Con il ricorso per cassazione denunciava violazione di legge e travisamento della prova, sostenendo che la Corte di appello avesse errato nel riconoscere soltanto un vizio parziale di mente, mentre avrebbe dovuto ravvisare un'incapacità totale di intendere e di volere. Il ricorso non si confrontava in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre censure già esaminate e respinte nei meriti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello fosse sufficiente, логica e congrua, oltre che corretta in diritto, e che il ricorrente non avesse svolto una critica specifica alle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. In particolare, è stato valorizzato l'accertamento territoriale della presenza di un disturbo psichico, ma non tale da escludere la capacità di intendere e di volere. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
norma incriminatrice/contravvenzionale oggetto dell'affermazione di responsabilità nei giudizi di merito.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 7, comma 15-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
richiamato come base della contravvenzione contestata e oggetto della condanna nei gradi di merito.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a riprodurre censure già esaminate e disattese nei gradi di merito.
- La deduzione del vizio di legittimità per travisamento della prova o violazione di legge richiede una critica puntuale delle argomentazioni della decisione impugnata; in difetto, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
- Quando il giudice di merito accerta la presenza di un disturbo psichico ma esclude, con motivazione logica e congrua, che esso abbia inciso fino a escludere la capacità di intendere e di volere, tale valutazione è insindacabile in sede di legittimità se non adeguatamente censurata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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