Sentenza del 10/07/2018 n. 3134 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
IRPEF- istanza di rimborso- soggetti colpiti dal sisma del 1990-può essere proposta sia dal sostituto d'imposta sia dal sostituito
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha riconosciuto che il rimborso può essere richiesto sia dal sostituto d’imposta sia dal sostituito. Pertanto, il lavoratore dipendente, in quanto soggetto inciso economicamente dalla ritenuta, è legittimato a presentare direttamente l’istanza di rimborso, senza che sia necessario che la richiesta provenga esclusivamente dal datore di lavoro o altro sostituto d’imposta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’interpretazione dell’articolo 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, che prevede il rimborso delle imposte versate dai soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990. Il punto controverso era stabilire se l’istanza potesse essere presentata soltanto dal sostituto d’imposta, cioè dal soggetto che aveva materialmente effettuato il versamento all’Erario, oppure anche dal sostituito, cioè dal lavoratore dipendente sul cui reddito era stata applicata la ritenuta.
Norme richiamate
Articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
Prevede il rimborso delle imposte versate dai soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990.
La norma è stata interpretata nel senso di riconoscere la legittimazione a chiedere il rimborso sia al sostituto d’imposta, che ha effettuato il versamento, sia al sostituito, che ha subito economicamente la ritenuta.
Massime di principio
- In materia di ritenute fiscali, la legittimazione a chiedere il rimborso può spettare anche al soggetto sostituito quando è lui ad aver sopportato in concreto il prelievo tributario.
- Il fatto che il versamento all’Erario sia stato eseguito formalmente dal sostituto d’imposta non esclude, di per sé, il diritto del contribuente sostituito a presentare direttamente l’istanza.
- Per le agevolazioni e i rimborsi riconosciuti a categorie di contribuenti colpite da eventi calamitosi, occorre verificare la finalità della norma e il soggetto effettivamente inciso dall’imposta, evitando interpretazioni che limitino il rimborso al solo soggetto materialmente versante.
- La possibilità di presentare l’istanza non implica automaticamente il riconoscimento del rimborso: restano necessari la prova della qualifica di soggetto beneficiario, l’effettivo versamento dell’imposta, il rispetto dei termini e degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa.
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