Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47114/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Ministero impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che aveva autorizzato il detenuto sottoposto al regime 41-bis ad acquistare, tramite impresa di mantenimento, un lettore CD e CD musicali sigillati e contrassegnati SIAE. Il Ministero deduceva violazione e erronea applicazione delle norme sull'ordinamento penitenziario (artt. 35-bis, 41-bis, 69 e connesse), nonché delle disposizioni del d.P.R. n. 230/2000 e della circolare del 2 ottobre 2017, sostenendo che i detenuti in 41-bis possono essere limitati nella detenzione di lettori e supporti per esigenze di ordine e sicurezza e che non esiste una posizione soggettiva corrispondente al diritto di detenere tali dispositivi per fini ricreativi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, ritenendo che il Tribunale non abbia adeguatamente valutato l'onere organizzativo e le esigenze di sicurezza poste dal regime 41-bis. La Corte ha richiamato propri precedenti (tra cui Sez. 1, n. 43484/2021 e Sez. 1, n. 29819/2021) affermando che, sebbene l'ascolto di musica non sia in assoluto vietato, l'amministrazione può legittimamente negare l'autorizzazione quando la messa in sicurezza dei dispositivi e le verifiche sui supporti richiedano adempimenti non esigibili o gravino in modo rilevante sull'organizzazione penitenziaria. Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il giudizio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 41-bis, ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)

    Consente la sospensione di norme ordinarie del trattamento a favore di riguardi di ordine e sicurezza per prevenire collegamenti con l'associazione di appartenenza; giustifica restrizioni sulla detenzione di dispositivi qualora non sia garantita la messa in sicurezza e il controllo

  • art. 35-bis, ord. pen.

    Richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina del trattamento e delle misure restrittive applicabili; la Cassazione lo considera nel complesso del regime detentivo e delle potestà dell'amministrazione

  • art. 69, ord. pen.

    Richiamato in relazione ai poteri amministrativi e alle limitazioni del trattamento, in particolare rispetto alla discrezionalità dell'Amministrazione in materia di autorizzazioni

  • d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 40

    Disciplina l'uso di apparecchiature e indica limiti all'uso di lettori CD per fini di lavoro e studio; evidenzia la differenza tra interesse di fatto e diritto soggettivo del detenuto

  • Circolare del 2 ottobre 2017, art. 14

    Regola l'uso di televisori, radioline e dispositivi digitali negli istituti; limita l'uso di lettori digitali alla consultazione di materiale giudiziario o di studio e vieta l'uso generalizzato del personal computer; utilizzata per sostenere la possibilità di limitare lettori/CD nei casi 41-bis

  • art. 15, ord. pen.

    Indica che il trattamento deve svolgersi avvalendosi di istruzione, lavoro, attività culturali e ricreative; la Corte lo usa per bilanciare il diritto al trattamento rieducativo con le esigenze di sicurezza

  • art. 12, ord. pen.

    Prevede l'allestimento di attrezzature per attività collettive negli istituti; richiamato per sostenere che le attività culturali sono previste ma subordinate alle condizioni di sicurezza e organizzative dell'istituto

Massime di principio

  • L'ascolto di musica tramite CD non è vietato in assoluto neanche per i detenuti in 41-bis, in quanto rientra nelle attività culturali e trattamentali.
  • L'amministrazione penitenziaria può legittimamente negare l'autorizzazione all'introduzione di lettori CD e supporti musicali quando non sia possibile garantire la messa in sicurezza dei dispositivi e la prevenzione di comunicazioni illecite o manomissioni.
  • La semplice apposizione del marchio SIAE sui CD non costituisce di per sé garanzia di assenza di contenuti o rischi di comunicazione nascosta; sono necessarie ulteriori garanzie tecniche e organizzative.
  • Il giudice di sorveglianza deve verificare, prima di riconoscere un diritto alla detenzione di tali dispositivi, se l'autorizzazione comporti adempimenti per l'Amministrazione che siano ragionevoli ed esigibili; se tali adempimenti risultano inesigibili, il diniego è ragionevole e legittimo.
  • In presenza del regime 41-bis occorre bilanciare l'interesse trattamentale del detenuto con le esigenze di ordine e sicurezza: la prevalenza spetta alla misura che assicura la tutela dell'ordine penitenziario quando sussistono rischi concreti.
  • Modalità idonee per consentire l'uso possono comprendere l'acquisto tramite impresa di mantenimento e interventi tecnici di messa in sicurezza, ove praticabili senza oneri eccessivi per l'istituto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.