Cassazione Penale, Sentenza n. 2404/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico (gruppo coordinato dai fratelli Turboli, riconnesso al gruppo Porcaro). Il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) insufficienza e inadeguatezza della prova a carico (sarebbe valorizzata sola una intercettazione riferibile a un unico episodio, senza dichiarazioni di collaboratori e senza conversazioni dirette con i capi), quindi mera partecipazione occasionale e non associativa; 2) nullità dell'ordinanza per omessa dimostrazione che il ricorrente fosse conosciuto/autorizzato dai vertici del gruppo, con richiamo alla necessità di elementi che lo colleghino al sodalizio; 3) violazione di legge e vizio di motivazione perché non è stata valutata l'applicabilità di misure meno afflittive (es. domiciliari con braccialetto) e perché i fatti risalgono al 2019 senza ulteriori contestazioni o condanne successive.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo il giudice ha ritenuto che la prova non consistesse solo in una intercettazione ma fosse integrata dalla videosorveglianza che ha documentato la compresenza del ricorrente con i fratelli Turboli durante attività di spaccio e da altri indici (tra cui il fatto che il gruppo pagava l'assistenza legale), elementi valutati nel loro complesso come indicativi di partecipazione consapevole all'associazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché consisteva in una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: pur riconoscendo la distanza temporale dei fatti, il Tribunale ha valutato la stabilità dell'attività criminosa e la collocazione del ricorrente in contesti di criminalità organizzata per ritenere attuale il pericolo di recidiva e adeguata la custodia cautelare in carcere. P.Q.M. rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese processuali e dispone gli adempimenti di cancelleria.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 309/1990
La norma sul delitto associativo in materia di stupefacenti è stata ritenuta applicabile: il Tribunale ha qualificato la condotta come partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti sulla base della valutazione complessiva delle intercettazioni, della videosorveglianza e di altri indici comportamentali.
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione a censure di nullità e alla valutazione dei motivi: il giudice ha ritenuto inammissibile la censura che si traduceva in una mera rivalutazione del merito, fuori dai limiti del controllo di legittimità.
art. 192 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente in tema di nullità dell'ordinanza; il giudice non ha ritenuto fondata la pretesa nullità, respingendo la censura che non superava i limiti procedurali e meramente riconsiderava il giudizio di fatto.
artt. 274 e 275 cod. proc. pen.
Richiamati nel contesto della valutazione sull'applicabilità di misure cautelari alternative: il Tribunale ha comunque motivato la scelta della custodia in carcere con riferimento al pericolo di recidiva e alla stabilità dell'inserimento del ricorrente in contesti organizzati, ritenendo non adeguate misure meno afflittive.
Massime di principio
- La qualificazione del reato associativo non si fonda su un singolo elemento isolato: il giudice valuta la prova nel suo insieme (intercettazioni, videosorveglianza, comportamenti ripetuti, indici di solidarietà organizzativa come il pagamento dell'assistenza legale).
- Una singola intercettazione può contribuire in modo decisivo se integrata da altri riscontri materiali o indiziari che mostrino continuità o inserimento nel sodalizio.
- Le censure che si limitano a chiedere una diversa valutazione del merito sono spesso dichiarate inammissibili in sede di legittimità; occorre invece censurare vizi di diritto o carenze formali ben individuate.
- La distanza temporale dei fatti non esclude automaticamente la custodia cautelare: il giudice deve valutare il rischio concreto di recidiva e la stabilità della condotta criminosa nel tempo.
- Per ottenere misure meno afflittive occorre prospettare elementi concreti e specifici che dimostrino l'assenza del pericolo della fuga, di inquinamento probatorio o di reiterazione del reato; argomentazioni generiche sull'anzianità dei fatti sono spesso insufficienti.
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