Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50063/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di patteggiamento del 27/06/2023 denunciando: (1) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per carenza della motivazione in relazione all'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; (2) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla statuizione di confisca.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile in ragione del limite di impugnabilità delle sentenze di patteggiamento introdotto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che consente il ricorso in Cassazione solo per specifiche ipotesi non comprendenti la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Il secondo motivo è stato invece accolto: la Corte ha rilevato la mancata motivazione circa la confisca facoltativa ex art. 240 c.p., poiché la sentenza contestata si è limitata a richiamare la norma senza spiegare le ragioni dell'apprensione dei beni. Per questo motivo la Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla statuizione di confisca e ha disposto il rinvio al Tribunale di Roma per nuovo giudizio in diversa composizione, dichiarando inammissibile il ricorso nel resto.

Norme richiamate

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per la trattazione del ricorso; indica le modalità di trattazione in Cassazione

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Fondamento formale dei motivi di ricorso per vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità); utilizzato dal ricorrente per censurare la motivazione sulla confisca e sulle cause di proscioglimento

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Prevede cause di proscioglimento; il ricorrente lamentava la mancata verifica della loro inesistenza ma la Corte ha ritenuto tale censura inammissibile nel rito del patteggiamento alla luce dell'art. 448 comma 2-bis

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limita l'impugnabilità delle sentenze di applicazione della pena in patteggiamento a specifici motivi (volontà dell'imputato, difetto di correlazione richiesta/sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena/ misura di sicurezza); perciò esclude l'impugnazione per mancata verifica delle cause di proscioglimento

  • art. 240 cod. pen.

    Regola la confisca; la confisca facoltativa (es. cose che servirono a commettere il reato) richiede motivazione specifica circa le ragioni dell'apprensione dei beni, non è sufficiente il semplice richiamo normativo

  • art. 111, comma 7 Cost.

    Principio della legalità e della motivazione: le misure che incidono sui beni (es. confisca) devono essere adeguatamente motivate; la Corte lo richiamava per consentire il sindacato sulla confisca anche nelle sentenze di patteggiamento

  • Legge 23 giugno 2017, n. 103 (art. 1, comma 50)

    Ha introdotto l'art. 448 comma 2-bis c.p.p., limitando le possibilità di impugnazione delle sentenze di patteggiamento e quindi incidendo sull'ammissibilità dei motivi di cassazione

  • Legge 18 aprile 1975, n. 110; Legge 22 maggio 1975, n. 152; art. 445 c.p.p.

    Richiamate dalla giurisprudenza per distinguere i casi di confisca obbligatoria (reati concernenti le armi) dalle ipotesi in cui la confisca rimane facoltativa; nella fattispecie non trovano applicazione perché il reato è tentata estorsione

  • Giurisprudenza (Sezioni Unite, Savin, n. 21368/2019)

    Principio interpretativo secondo cui la confisca disposta in sentenze di patteggiamento è sindacabile in Cassazione per vizio di motivazione quando non sia parte dell'accordo tra le parti; quindi la mancanza di motivazione sulla confisca rende ammissibile il ricorso

Massime di principio

  • Nei giudizi di patteggiamento l'impugnabilità in Cassazione è limitata dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.: molte censure sono inammissibili se non rientrano nelle ipotesi tassative indicate (volontà dell'imputato, difetto di correlazione richiesta/sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena o misura di sicurezza).
  • Non è consentito impugnare in Cassazione, in generale, la mera omissione di verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. nelle sentenze di patteggiamento, salvo che la censura rientri nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 448 comma 2-bis.
  • La confisca, anche quando disposta in sentenze di patteggiamento, richiede motivazione specifica: se la confisca è facoltativa (es. cose che hanno servito a commettere il reato ai sensi dell'art. 240 c.p.) il giudice deve spiegare le ragioni dell'apprensione dei beni; l'omessa o apparente motivazione è sindacabile in Cassazione per vizio di motivazione.
  • Occorre distinguere tra confisca obbligatoria (prevista per specifici reati, ad es. quelli concernenti le armi, per i quali opera disciplina speciale) e confisca facoltativa: l'applicabilità della disciplina speciale va verificata analiticamente in relazione alla fattispecie concreta.
  • In caso di carenza motivazionale sulla confisca la Corte di legittimità tende ad annullare la statuizione limitatamente a quella parte e a rinviare al giudice di merito per nuovo esame, lasciando impregiudicata la restante parte della sentenza di patteggiamento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.