Cassazione Penale, Sentenza n. 13113/2024 del 29/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna per vizio di motivazione l'ordinanza del G.i.p. che aveva riconosciuto la continuazione in executivis solo per alcune sentenze (p.t. nn. 1,2,4,5) escludendo altri reati ritenuti anteriori alla costituzione dell'associazione. In particolare si censura l'esclusione del reato dichiarato nella sentenza del G.i.p. di Monza del 7 luglio 2016 (art. 497-bis c.p.), erroneamente ritenuto commesso nel 2009 dal giudice dell'esecuzione, mentre in realtà il fatto è del 7 aprile 2016 e dunque rientrerebbe nel periodo di operatività dell'associazione contestata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per travisamento di elemento di fatto (data del reato). Ha accertato che il reato di Monza è del 7 aprile 2016 e non del 2009, per cui è suscettibile di valutazione ai fini della continuazione. Ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte relativa al diniego della continuazione per quella sentenza e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al G.i.p. del Tribunale di Milano in diversa persona fisica.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il riconoscimento della continuazione in executivis; è stata il parametro valutativo per aggregare singole sentenze nell'esecuzione quando i reati sono riconducibili a un disegno criminoso unitario
art. 497-bis cod. pen.
Norma sostanziale richiamata per identificare il reato contestato (possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi), qualificato dalla Corte come commesso il 7 aprile 2016 e pertanto idoneo ad essere considerato ai fini della continuazione
Corte cost., n. 183 del 2013
Principio applicato dalla Corte di Cassazione che impone il rinvio ad un diverso giudice in caso di annullamento per garantire imparzialità e corretto svolgimento del nuovo giudizio
Massime di principio
- Un errore materiale o un travisamento di dati di fatto (es. la data di commissione di un reato) può determinare l'annullamento di un provvedimento e il rinvio; è quindi essenziale che il giudice verifichi con cura le date e i contenuti delle sentenze richiamate.
- La riconoscimento della continuazione in executivis dipende in larga parte dalla temporalità e dalla riconducibilità dei reati a un medesimo disegno criminoso: reati commessi dopo la costituzione di un'associazione possono essere inclusi nella continuazione se funzionalmente collegati.
- In casi simili il difensore dovrebbe documentare puntualmente le date e gli elementi fattuali (es. copia delle sentenze con date dei fatti) per contestare esclusioni basate su errate premesse temporali.
- Se la Cassazione annulla per vizi motivazionali connessi a fatti, il nuovo esame deve essere svolto da diverso giudice per garantire imparzialità (rinvio in diversa persona fisica).
- La qualificazione sostanziale del reato (es. art. 497-bis) va sempre valutata anche in relazione alla sua connessione al disegno criminoso complessivo; l'esame deve essere fattuale e motivato, non meramente formale.
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