Cassazione Civile, Ordinanza n. 18872/2023 del 04/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano convenuto in giudizio le amministrazioni statali sostenendo di aver frequentato una scuola di specializzazione in medicina senza ricevere alcuna remunerazione, nonostante le direttive europee imponessero agli Stati membri di prevedere un'adeguata retribuzione per i medici specializzandi. Assumevano che l'Italia avesse recepito solo tardivamente e parzialmente tali direttive e chiedevano il risarcimento del danno per la ritardata attuazione. In cassazione censuravano la decisione della Corte d'appello che aveva individuato il dies a quo della prescrizione nel 27 ottobre 1999, sostenendo che la prescrizione non potesse decorrere prima che il diritto fosse esercitabile e che, fino alla corretta trasposizione delle direttive, essi non avessero piena conoscenza del proprio diritto; deducevano inoltre che la legge n. 370/1999 non avesse dato piena attuazione alle direttive e fosse comunque inapplicabile alla loro posizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la decisione impugnata fosse conforme a un orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione delle direttive sulle scuole di specializzazione in medicina si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999. Ha osservato che i ricorrenti non avevano confutato gli argomenti già ripetutamente affermati dalla Corte e ha reputato manifestamente irrilevante il richiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese e, ravvisando colpa grave/abuso del processo, ha disposto anche la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
unico motivo di ricorso per violazione di legge
Viene richiamato come parametro del motivo, ma la censura è giudicata inammissibile perché non si confronta con la giurisprudenza consolidata rilevante.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis n. 1 c.p.c.
Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata e il ricorso non offre argomenti idonei a mutare indirizzo.
art. 380-bis.1 c.p.c.
adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.
Indica il rito camerale seguito in cassazione.
art. 385, comma 1, c.p.c.
Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico dei ricorrenti
La parte soccombente è condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
art. 96, comma 3, c.p.c.
Costituisce, infatti, colpa grave ovvero ... abuso del processo proporre un'impugnazione ... sostenendo tesi giuridiche apertamente contrastanti con una consolidata giurisprudenza
La proposizione di un ricorso palesemente contrario a giurisprudenza consolidata integra colpa grave/abuso del processo e giustifica la condanna equitativa ex art. 96, comma 3, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo se ne ricorrono i presupposti.
Legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11
il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti ... risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo
È richiamata come norma che non ha dato piena ed estesa soddisfazione a tutti gli specializzandi, ma che segna il dies a quo della prescrizione individuato dalla giurisprudenza.
Legge 8 agosto 1991, n. 257
l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257
È richiamata dai ricorrenti quale legge di attuazione tardiva e parziale delle direttive europee.
Direttiva 75/362/CEE
È richiamata come una delle direttive che imponevano agli Stati membri di disciplinare la formazione specialistica medica.
Direttiva 75/363/CEE
È richiamata come una delle direttive che imponevano requisiti minimi per la formazione specialistica e, come modificata, la remunerazione adeguata.
Direttiva 82/76/CEE
È richiamata come direttiva modificativa che ha introdotto il principio di adeguata remunerazione della formazione specialistica e il termine per l'adeguamento degli Stati membri.
Direttiva 93/16/CEE
È menzionata nel ricorso tra le fonti invocate, senza che la sentenza ne sviluppi specificamente il contenuto.
art. 112 c.p.c.
È richiamato nel motivo, ma la sentenza non ne sviluppa un'autonoma applicazione decisoria.
art. 96, comma 3, c.p.c.
La Corte lo applica per sanzionare la proposizione di un ricorso meramente reiterativo di tesi già ripetutamente respinte.
Massime di principio
- Nel contenzioso sul risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione di direttive UE in materia di medici specializzandi, il diritto si prescrive in dieci anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge n. 370/1999, individuata come dies a quo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità.
- Il mancato recepimento tempestivo di una direttiva non impedisce, di per sé, la decorrenza della prescrizione dal momento in cui il diritto risarcitorio è conoscibile e azionabile secondo l'assetto normativo e giurisprudenziale consolidato; non è necessario attendere una piena e integrale trasposizione per poter far valere la pretesa.
- L'eccezione di prescrizione è opponibile dallo Stato anche nelle controversie da inadempimento del diritto UE, quando il comportamento statale non abbia causato la tardività dell'azione giudiziaria.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è irrilevante quando la questione di diritto unionale rilevante sia già stata chiarita e la violazione dell'obbligo di remunerazione sia pacifica.
- La proposizione in cassazione di censure che non si confrontino con un orientamento consolidato e reiterino argomenti già più volte respinti può integrare inammissibilità del ricorso e, nei casi gravi, abuso del processo sanzionabile ex art. 96, comma 3, c.p.c.
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