Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37064/2022 del 30/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che, pur riducendo le sole pene accessorie fallimentari, aveva confermato la responsabilità e la condanna di Caramia per il reato di bancarotta fraudolenta documentale (pena: 2 anni e 4 mesi). Il ricorrente ha proposto due motivi principali: 1) violazione procedurale e vizio di motivazione per il rigetto dell'istanza di differimento dell'udienza di appello finalizzata a ottenere assistenza tramite gratuito patrocinio e censura sulla presunta carenza/contraddittorietà della motivazione in ordine alla prova, al valore delle dichiarazioni eteroaccusatorie (art. 192 c.3 c.p.p.) e all'erronea ricostruzione dell'elemento soggettivo (dolo specifico vs. dolo generico); 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle circostanze attenuanti generiche e alla congruità della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul punto procedurale, ha ritenuto che non esista norma che imponga il differimento dell'udienza per consentire la nomina di un difensore iscritto nell'elenco per il patrocinio a spese dello Stato e che non sia stata neppure dedotta l'effettiva condizione di privazione dell'assistenza; inoltre risultava dagli atti la nomina di altra difensora di fiducia. Quanto alle censure sulla prova e sull'elemento soggettivo, la Corte ha osservato che il ricorso si è limitato a riproporre le stesse doglianze di merito senza confrontarsi con la motivazione della sentenza di appello e che i giudici di merito avevano indicato elementi di riscontro (dichiarazioni, riscontri del curatore, rilievi della Guardia di Finanza, intestazione dell'auto) non censurati ritualmene. Sulla valutazione delle attenuanti generiche il ricorso è stato ritenuto apodittico e non confrontato con la motivazione di merito che aveva adeguatamente esercitato il potere discrezionale. Per l'evidente inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 conv. con legge 18 dicembre 2020, n. 176

    norma richiamata in riferimento alla requisitoria scritta del sostituto procuratore generale; non incide sul merito del ricorso

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.

    indica le ragioni di cassazione invocate (violazione di legge, vizio di motivazione, mancanza/contraddittorietà della motivazione); la Corte osserva che l'assenza di confronto con la motivazione di merito rende le censure inammissibili

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    le dichiarazioni eteroaccusatorie possono concorrere alla prova solo se corredate da elementi di riscontro; la Corte di merito ha ritenuto presenti riscontri e li ha indicati in motivazione

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    riferimento alla ipotesi di mancanza di assistenza difensiva; la Corte ha rilevato che non è stata allegata la situazione di fatto che integrerebbe tale ipotesi

  • art. 133 cod. pen.

    regime delle circostanze attenuanti generiche: la valutazione è rimessa al giudice di merito che deve motivare; la Cassazione non sostituisce il giudizio di merito se la motivazione è congrua

  • art. 616 cod. proc. pen.

    consente la condanna per spese e l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende quando il ricorso è manifestamente infondato o inammissibile; applicata per la evidente inammissibilità

  • art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.

    limiti alla esposizione dei motivi di ricorso: la Corte segnala che il ricorso si è limitato a riproporre le doglianze di merito senza il necessario confronto con la motivazione impugnata

Massime di principio

  • Non esiste un diritto automatico al differimento dell'udienza per ottenere la nomina di un difensore a spese dello Stato; va dimostrato che il difetto di assistenza è effettivo e attuale
  • Le censure in Cassazione devono confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza di merito; la mera reiterazione delle stesse doglianze di merito è inammissibile
  • Le dichiarazioni eteroaccusatorie possono avere valore probatorio se sono accompagnate da elementi di riscontro indicati in motivazione
  • La valutazione delle circostanze attenuanti generiche è rimessa al giudice di merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica o omessa
  • Se il ricorso è manifestamente inammissibile o infondato la Corte può condannare il ricorrente alle spese e ad una sanzione verso la Cassa delle ammende

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.