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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13905/2024 del 20/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltante)

La controversia

Un ente pubblico ospedaliero, in qualità di appaltante, aveva convenuto davanti al Tribunale di Roma la società mandataria dell'ATI appaltatrice per ottenere la restituzione di una rilevante somma, oltre interessi moratori. La convenuta aveva eccepito l'incompetenza del tribunale per la presenza di una clausola compromissoria nel contratto. Il tribunale aveva accolto l'eccezione ritenendo operativa la clausola arbitrale. L'ente appaltante ha proposto regolamento di competenza deducendo, in sintesi: 1) l'erronea applicazione della disciplina transitoria sulla clausola compromissoria nei contratti pubblici e l'irretroattività dell'abrogazione della norma che imponeva la previa autorizzazione; 2) l'erronea lettura delle norme del nuovo codice dei contratti sulla immediata applicazione solo delle disposizioni processuali; 3) l'omesso esame dell'ulteriore questione relativa all'inefficacia della clausola per scadenza del contratto. La resistente ha contrastato il ricorso sostenendo la persistente validità/operatività della clausola compromissoria e, secondo la sua prospettazione, anche un giudicato su una questione analoga.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento di competenza. Ha affermato che, per i contratti pubblici stipulati in epoca anteriore alla disciplina introdotta dalla legge n. 190/2012, la clausola compromissoria è colpita da inefficacia sopravvenuta in mancanza della previa autorizzazione motivata dell'organo di governo dell'amministrazione; l'abrogazione successiva di tale disciplina non ha efficacia retroattiva e vale solo per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della norma abrogante. Nel caso concreto tale autorizzazione non risultava esistente né poteva essere desunta da atti o comportamenti concludenti di soggetti diversi dall'organo competente. La Corte ha quindi dichiarato la competenza del Tribunale ordinario di Roma, disponendo la riassunzione della causa davanti a quel giudice nel termine di legge e rimettendo le spese al merito.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 19 e 25, L. n. 190/2012

    ha introdotto, per gli appalti pubblici, la necessità della previa autorizzazione motivata dell'organo di governo per la clausola compromissoria; la sua disciplina si applica ai rapporti rilevanti ratione temporis e non può essere neutralizzata da autorizzazioni implicite o da atti di soggetti diversi dall'organo competente

  • art. 241, comma 1, d.lgs. n. 163/2006

    come modificato dalla legge n. 190/2012, rileva quale base normativa della clausola arbitrale nei contratti pubblici

  • art. 216 d.lgs. n. 50/2016

    il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che le norme del nuovo codice trovassero applicazione in modo tale da incidere sulla vicenda; la Corte ribadisce invece la disciplina transitoria e la limitata applicazione immediata delle sole disposizioni processuali

  • art. 217 d.lgs. n. 50/2016

    l'abrogazione della disciplina precedente non ha effetto retroattivo, ma opera solo per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del nuovo codice

  • art. 209 d.lgs. n. 50/2016

    richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo in relazione alla disciplina della clausola compromissoria nei contratti pubblici

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    richiamato a sostegno del principio generale di irretroattività della legge, applicato dalla Corte nel senso che l'abrogazione normativa non incide sui contratti anteriori

  • art. 1362 c.c. e ss.

    richiamati nel terzo motivo per l'interpretazione della clausola contrattuale e del suo ambito temporale

  • art. 2033 c.c.

    richiamato nel terzo motivo in relazione alla domanda di restituzione delle somme

  • D.lgs. n. 231/2002

    richiamato per la domanda di interessi moratori sulle somme pretese in restituzione

Massime di principio

  • Nei contratti pubblici, la clausola compromissoria è soggetta alla disciplina speciale che richiede la previa autorizzazione motivata dell'organo di governo dell'amministrazione; tale autorizzazione non può essere sostituita da comportamenti concludenti o da atti di organi diversi.
  • L'abrogazione della norma che imponeva l'autorizzazione preventiva non ha efficacia retroattiva e non incide sulle clausole compromissorie relative a contratti stipulati in epoca anteriore, salvo diversa previsione espressa.
  • La validità formale originaria della clausola compromissoria non esclude che essa divenga inefficace sopravvenutamente se, nel regime applicabile ratione temporis, manca il presupposto autorizzatorio richiesto dalla legge.
  • In sede di regolamento di competenza, la Corte verifica la corretta applicazione della disciplina transitoria sulla devoluzione della controversia agli arbitri o al giudice ordinario e, se manca l'autorizzazione prescritta, dichiara la competenza del giudice ordinario.
  • Il giudicato su una diversa clausola o su un diverso rapporto non è opponibile quando la questione di competenza riguarda un distinto capitolato contrattuale e un diverso contenzioso.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaAppalto
RamiProcesso civileContrattiCommerciale
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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