Sentenza del 23/07/2015 n. 3466 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICAZIONE - Raccomandata con avviso di ricevimento - Relazione di notifica - Assente - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva l'illegittimità della notifica della cartella di pagamento per la mancanza della relazione di notifica. La contestazione si fondava sull'idea che tale relazione fosse necessaria anche quando la cartella fosse stata spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La notificazione della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento è legittima anche senza una separata relazione di notifica, purché la cartella sia inserita in plico chiuso e l'avviso di ricevimento sia sottoscritto da una delle persone abilitate indicate dalla legge, oppure dal portiere dello stabile. In tale modalità, la notifica si considera perfezionata alla data risultante dall'avviso di ricevimento, poiché il concessionario può avvalersi direttamente del servizio postale senza l'intervento di uno specifico organo notificatore.
Norme richiamate
Art. 26 del d.P.R. n. 602/1973
La notifica della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
La disposizione consente all'agente della riscossione di notificare direttamente la cartella tramite il servizio postale. In questa ipotesi, non è necessaria una separata relazione di notifica: assume rilievo l'avviso di ricevimento, la cui data documenta il perfezionamento della notificazione.
Massime di principio
- Quando una norma consente la notificazione diretta tramite raccomandata con avviso di ricevimento, la validità della notifica non dipende necessariamente dalla redazione di una distinta relazione di notifica.
- Per le cartelle di pagamento, occorre verificare soprattutto che il plico sia chiuso, che l'avviso di ricevimento sia regolarmente formato e sottoscritto da un destinatario o da altra persona legittimata dalla legge.
- La data risultante dall'avviso di ricevimento può costituire il momento di perfezionamento della notifica e rileva ai fini del calcolo dei termini per impugnare o adempiere.
- L'assenza della relazione di notifica, da sola, non determina l'invalidità della notificazione quando la procedura postale diretta sia espressamente autorizzata dalla legge.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 23 lug 2015Sentenza del 23/07/2015 n. 178 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 23 lug 2015Sentenza del 23/07/2015 n. 179 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 23 lug 2015Sentenza del 23/07/2015 n. 180 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 23 lug 2015Sentenza del 23/07/2015 n. 181 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 23 lug 2015Sentenza del 23/07/2015 n. 1337 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 23 lug 2015Sentenza del 23/07/2015 n. 1350 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →