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Ordinanza

Ordinanza n. 6446/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 5477/2024, resa tra le parti,

Giustizia amministrativa202405123

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha dato atto dell'interruzione del processo, ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a., in relazione agli artt. 299 e seguenti c.p.c., a decorrere dalla data in cui il difensore ha reso la dichiarazione relativa al decesso. L'ordinanza non ha deciso nel merito i motivi d'appello né ha confermato o riformato la sentenza di primo grado.

Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. II, n. 5477/2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'appellante aveva impugnato la sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. II, n. 5477/2024. Nel corso del giudizio d'appello è stato depositato un atto, in data 15 maggio 2026, con cui è stato dichiarato e documentato il decesso dell'appellante, avvenuto il 30 marzo 2026. Il Collegio ha quindi rilevato la necessità di applicare la disciplina dell'interruzione del processo per morte della parte costituita.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    interruzione del processo

    La morte della parte, dichiarata dal difensore nel processo, determina l'interruzione del giudizio dalla data della dichiarazione.

  • artt. 299 e seguenti c.p.c.

    interruzione del processo

    La disciplina civilistica dell'interruzione del processo trova applicazione nel processo amministrativo nei casi richiamati dall'art. 79, comma 2, c.p.a.

  • artt. 38 e 79, comma 2, c.p.a.

    Richiamati dall'ordinanza quali disposizioni processuali applicabili alla fattispecie.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la morte della parte costituita, quando sia dichiarata dal difensore e documentata in giudizio, impone al giudice di dare atto dell'interruzione del processo ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a., con decorrenza dalla data della dichiarazione del difensore.
  • L'interruzione del processo per morte della parte impedisce la definizione nel merito della controversia fino alla prosecuzione o riassunzione secondo le forme previste dalla disciplina processuale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo

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