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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-487/20

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 10 febbraio 2022. — Philips Orăştie S.R.L. contro Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Iulia. — Rinvio pregiudiziale – Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 179 e 183 – Diritto a detrazione dell’IVA – Modalità – Compensazione o rimborso dell’eccedenza di IVA – Obblighi di pagamento supplementari – Principio di neutralità fiscale – Principi di equivalenza e di effettività. — Causa C-487/20

Giurisprudenza europea62020CJ0487

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato una controversia rumena sul modo di trattare, nelle dichiarazioni IVA, un supplemento d’imposta contestato e garantito da fideiussione bancaria. Ha affermato che il diritto dell’Unione non consente una disciplina procedurale meno favorevole per i rimborsi IVA rispetto a quella applicabile a imposte e tasse diverse dall’IVA, per il profilo dell’equivalenza. La Corte ha invece lasciato al giudice nazionale la verifica concreta sulla neutralità fiscale e ha ritenuto non decisivo, nel caso, il principio di effettività.

Rimborso IVA ed equivalenza delle tutele processuali: una normativa nazionale che tratta meno favorevolmente i ricorsi in materia IVA rispetto a quelli relativi ad altre imposte viola il diritto UE

La questione giuridica

Se gli articoli 179, primo comma, e 183, primo comma, della direttiva 2006/112/CE, letti alla luce dei principi di equivalenza, effettività e neutralità fiscale, ostino a una normativa/prassi nazionale che, in materia di rimborso dell’IVA, consente all’amministrazione di ridurre il rimborso includendo nel calcolo dell’IVA dovuta importi da avviso di accertamento contestato e garantito da fideiussione bancaria, quando per imposte e tasse diverse dall’IVA il diritto procedurale nazionale riconosce un effetto sospensivo più favorevole.

Principio di diritto

Gli articoli 179, primo comma, e 183, primo comma, della direttiva IVA, letti con il principio di equivalenza, ostano a una disciplina nazionale che, per i ricorsi volti a ottenere il rimborso dell’IVA, prevede modalità processuali meno favorevoli di quelle applicabili a ricorsi analoghi relativi a imposte e tasse diverse dall’IVA. La Corte precisa inoltre che il principio di effettività non risulta, nel caso esaminato, messo in discussione; il giudice nazionale deve verificare se la disciplina produca anche un onere finanziario non ragionevole in contrasto con la neutralità fiscale.

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 179 direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 183 direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 252 direttiva 2006/112/CE

Rimborso IVA ed equivalenza delle tutele processuali

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel Alba Iulia in una controversia tra Philips Orăştie SRL e l’amministrazione fiscale rumena. Il nodo è se la normativa nazionale, applicata al rimborso dell’IVA, possa trattare in modo meno favorevole il contribuente rispetto al regime previsto per altre imposte e tasse, in presenza di un avviso di accertamento contestato e garantito da fideiussione bancaria.

Fatti e procedimento principale

L’amministrazione rumena aveva emesso un avviso di accertamento imponendo a Philips Orăştie un supplemento di IVA e oneri accessori. La società aveva contestato l’avviso e depositato una fideiussione bancaria; nelle successive dichiarazioni IVA non aveva indicato, tra le pendenze, il saldo IVA risultante dall’avviso contestato, chiedendo comunque il rimborso dell’IVA. L’autorità fiscale ha poi rettificato le dichiarazioni, includendo tale importo nel calcolo dell’IVA dovuta e riducendo così il rimborso.

La società ha impugnato gli atti sostenendo che, in base al diritto rumeno, la garanzia bancaria avrebbe dovuto impedire di considerare quel debito nel calcolo del saldo IVA, come avviene per altri tributi. Il giudice nazionale ha quindi chiesto se gli articoli 179 e 183 della direttiva IVA, insieme ai principi di equivalenza, effettività e neutralità, ostino a una disciplina del genere.

Normativa dell’Unione richiamata

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 179, primo comma, della direttiva 2006/112/CE, sul meccanismo generale della detrazione;
  • l’articolo 183 della direttiva 2006/112/CE, sul riporto o rimborso dell’eccedenza di IVA;
  • l’articolo 252 della direttiva 2006/112/CE, sul termine di presentazione della dichiarazione IVA e sulla durata del periodo d’imposta;
  • l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che, sebbene le modalità di rimborso dell’eccedenza di IVA rientrino in linea di principio nell’autonomia procedurale degli Stati membri, esse devono rispettare i principi di equivalenza ed effettività e non compromettere la neutralità fiscale. In particolare, il sistema non deve far gravare sul soggetto passivo, per un periodo irragionevole, l’onere finanziario dell’eccedenza di IVA.

Quanto al principio di neutralità fiscale, la Corte osserva che il giudice del rinvio non ha indicato con precisione per quanto tempo il contribuente sia stato privato del rimborso, sicché spetta a quest’ultimo verificare se vi sia stato un onere finanziario non ragionevole. Quanto all’effettività, la Corte non ravvisa elementi sufficienti per affermare che la normativa renda impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti derivanti dal diritto dell’Unione.

È invece decisivo il principio di equivalenza. La Corte sottolinea che, secondo la descrizione fornita dal giudice del rinvio, il diritto rumeno prevede per altre imposte un meccanismo più favorevole: la prestazione di una fideiussione bancaria sospende l’esecuzione forzata e, in sostanza, evita che il contribuente subisca gli effetti immediati del debito contestato. Se, per l’IVA, tale effetto non opera e il contribuente è trattato in modo meno favorevole nei ricorsi contro l’accertamento, la disciplina nazionale non rispetta il principio di equivalenza.

Decisione

La Corte dichiara che l’articolo 179, primo comma, e l’articolo 183, primo comma, della direttiva IVA, nonché il principio di equivalenza, ostano a una normativa nazionale che prevede modalità procedurali relative ai ricorsi diretti a ottenere il rimborso dell’IVA, fondati su una violazione del sistema comune dell’IVA, meno favorevoli di quelle applicabili ai ricorsi analoghi fondati su una violazione del diritto interno relativo a imposte e tasse diverse dall’IVA.

Principi operativi per il professionista

La sentenza conferma che, in materia di IVA, gli Stati membri conservano margine sulle modalità di rimborso, ma non possono introdurre regole procedurali svantaggiose rispetto ai rimedi riconosciuti per altri tributi nazionali comparabili. In pratica, quando il meccanismo interno consente a una garanzia di neutralizzare o sospendere gli effetti di un debito fiscale contestato per altri tributi, il medesimo trattamento deve essere assicurato anche in materia IVA, se i ricorsi sono analoghi per oggetto, causa ed elementi essenziali.

Come è indicizzato

Materieivarimborso dell’ivaprincipio di equivalenzaprincipio di neutralità fiscaleautonomia procedurale degli stati membri

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