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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-564/20

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 10 febbraio 2022. — PF e MF contro Minister for Agriculture Food and the Marine e Sea Fisheries Protection Authority (SFPA). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda). — Rinvio pregiudiziale – Politica comune della pesca – Regolamento (CE) n. 1224/2009 – Regime di controllo – Articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e articolo 34 – Registrazione delle catture e dello sforzo di pesca – Trasmissione alla Commissione europea delle informazioni relative ai quantitativi di scampi catturati – Possibilità di utilizzare dati diversi da quelli contenuti nel giornale di pesca – Metodo ragionevole e scientificamente valido per trattare e verificare i dati – Chiusura delle attività di pesca. — Causa C-564/20

Giurisprudenza europea62020CJ0564

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che, nel sistema di controllo della politica comune della pesca, l’autorità nazionale unica non deve limitarsi a trasmettere meccanicamente i dati del giornale di pesca. Quando vi siano ragionevoli dubbi sull’esattezza delle dichiarazioni dei pescatori, essa può applicare un metodo di verifica scientificamente valido per rielaborare i dati prima della notifica alla Commissione. La soluzione valorizza gli obblighi di controllo e di accuratezza previsti dal regolamento n. 1224/2009 e gli obiettivi di conservazione della PCP.

Notifica alla Commissione dei dati sulle catture di pesca: l’autorità di controllo può rielaborare i dati del giornale di pesca con un metodo ragionevole e scientificamente valido per verificarne l’esattezza.

La questione giuridica

Se, ai fini della notifica alla Commissione ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 34 del regolamento n. 1224/2009, l’autorità unica di controllo debba limitarsi ai dati del giornale di pesca compilato ai sensi degli articoli 14 e 15, oppure possa utilizzare altri dati e un metodo ragionevole e scientificamente valido per trattare e verificare tali dati quando ritenga che quelli registrati siano inattendibili.

Principio di diritto

L’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 34 del regolamento n. 1224/2009 devono essere interpretati nel senso che l’autorità unica di controllo di uno Stato membro non è vincolata a trasmettere automaticamente alla Commissione i soli dati grezzi riportati nel giornale di pesca, ma può utilizzare un metodo ragionevole e scientificamente valido per trattare e verificare tali dati, anche ricorrendo ad altre informazioni pertinenti, al fine di accertare l’esattezza delle cifre comunicate sulle catture; ciò è richiesto dagli obblighi di controllo, accuratezza e completezza imposti dal regolamento e dagli obiettivi di conservazione della PCP.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1224/2009
  • Articolo 5, paragrafo 5, regolamento (CE) n. 1224/2009
  • Articolo 9, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 1224/2009
  • Articolo 14, regolamento (CE) n. 1224/2009
  • Articolo 15, regolamento (CE) n. 1224/2009
  • Articolo 33, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), regolamento (CE) n. 1224/2009
  • Articolo 34, regolamento (CE) n. 1224/2009
  • Articolo 35, regolamento (CE) n. 1224/2009
  • Articolo 109, regolamento (CE) n. 1224/2009
  • Regolamento (UE) n. 1380/2013, articolo 2, paragrafo 1
  • Regolamento (UE) 2015/812

Notifica dei dati di cattura e verifica da parte dell’autorità di controllo

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Supreme Court irlandese in una controversia tra pescatori e autorità irlandesi, relativa alla chiusura della pesca dello scampo nell’UF16 dopo la comunicazione alla Commissione di quantitativi che il giudice nazionale riteneva contestati. Il nodo interpretativo concerne il rapporto tra i dati del giornale di pesca e i poteri dell’autorità unica di controllo ai fini della notifica alla Commissione.

Fatti e procedimento principale

Nel 2017 la SFPA aveva dubitato della veridicità dei dati di cattura dichiarati dai comandanti dei pescherecci irlandesi per lo scampo nell’UF16. Ritenendo che i quantitativi reali fossero superiori a quelli riportati nei giornali di pesca, l’autorità aveva applicato il metodo del "tempo trascorso", ricalcolando le catture in base al tempo di pesca in ciascuna zona. Su tale base aveva comunicato alla Commissione un superamento del contingente annuale, con conseguente chiusura della pesca da parte del Ministro irlandese.

I pescatori avevano impugnato la decisione sostenendo che la SFPA non potesse sostituire i dati del giornale di pesca con una propria rielaborazione. La High Court aveva respinto il ricorso; la Supreme Court ha quindi investito la Corte di giustizia.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza se:

  • l’autorità unica di controllo debba limitarsi a notificare i dati registrati nei giornali di pesca ai sensi degli articoli 14 e 15 del regolamento n. 1224/2009;
  • oppure possa utilizzare un metodo ragionevole e scientificamente valido per trattare e certificare i dati, anche ricorrendo ad altri flussi informativi, quando ritenga che le registrazioni siano gravemente inattendibili.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il regolamento (CE) n. 1224/2009, specialmente gli articoli 5, paragrafo 5, 9, paragrafo 1, 14, 15, 33, 34, 35 e 109;
  • il regolamento (UE) n. 1380/2013, articolo 2, paragrafo 1, sugli obiettivi della PCP;
  • il regolamento (UE) 2015/812, che ha modificato il regolamento n. 1224/2009;
  • l’articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale.

Ragionamento della Corte

La Corte applica l’interpretazione letterale, sistematica e teleologica.

Sul piano letterale, osserva che l’articolo 33, paragrafo 1, non si riferisce solo ai dati degli articoli 14, 21, 23, 28 e 62, ma a "tutti i dati pertinenti"; inoltre, l’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), parla di "dati aggregati", il che implica un trattamento preliminare e non una mera trasmissione meccanica dei dati grezzi. Anche l’articolo 34 non impone una metodologia rigida e non limita le fonti informative al solo giornale di pesca.

Sul piano sistematico, la Corte valorizza l’articolo 5, paragrafo 5, che affida all’autorità unica il coordinamento della raccolta, del trattamento e della certificazione dei dati sulle attività di pesca, nonché l’articolo 109, che impone controlli incrociati, analisi, verifiche, individuazione delle incongruenze e, se del caso, indagini e misure conseguenti. Da ciò deduce che l’autorità non può limitarsi a inoltrare automaticamente quanto dichiarato dai comandanti, ma deve verificarne l’attendibilità.

Sul piano teleologico, la Corte richiama gli obiettivi della PCP, in particolare la sostenibilità delle attività di pesca e la corretta gestione dei contingenti. Tali obiettivi sarebbero compromessi se l’autorità non potesse rielaborare i dati per assicurarsi della loro esattezza. La Corte richiama anche la propria precedente giurisprudenza, in particolare Commissione c. Regno Unito, C‑454/99, nel senso che gli Stati membri devono vigilare sull’esattezza dei dati comunicati alla Commissione.

Decisione della Corte

La Corte risponde che l’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 34 del regolamento n. 1224/2009 devono essere interpretati nel senso che l’autorità unica di controllo non è tenuta a notificare alla Commissione soltanto i dati registrati nel giornale di pesca, ma può utilizzare un metodo ragionevole e scientificamente valido, come quello del "tempo trascorso", per trattare tali dati e accertarne l’esattezza prima della notifica.

Principi affermati

La pronuncia afferma che, nel sistema di controllo della PCP, la funzione dell’autorità nazionale non è meramente notarile. Essa deve garantire che alla Commissione siano trasmessi dati esatti, completi e verificati, potendo a tal fine incrociare informazioni e adottare metodologie di rielaborazione scientificamente fondate quando i dati dichiarati risultino ragionevolmente dubbi.

Come è indicizzato

Materiepolitica comune della pescacontrollo delle attività di pescaraccolta e verifica dei dati sulle catturechiusura delle attività di pesca

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