Corte di giustizia, Sentenza C-219/20
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 10 febbraio 2022. — LM contro Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark. — Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione dei servizi – Distacco di lavoratori – Direttiva 96/71/CE – Articolo 3, paragrafo 1, lettera c) – Condizioni di lavoro e di occupazione – Retribuzione – Articolo 5 – Sanzioni – Termine di prescrizione – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 41 – Diritto a una buona amministrazione – Articolo 47 – Tutela giurisdizionale effettiva. — Causa C-219/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato compatibile con il diritto dell’Unione un termine di prescrizione di cinque anni previsto dal diritto austriaco per sanzionare violazioni dei minimi salariali dovuti ai lavoratori distaccati. Ha escluso che l’articolo 41 della Carta sia direttamente applicabile agli Stati membri, ma ha esaminato la questione alla luce dell’articolo 47 della Carta e del principio di buona amministrazione. In assenza di una disciplina UE specifica sulla prescrizione, resta spazio all’autonomia procedurale nazionale, purché siano rispettati equivalenza ed effettività.
Rinvio pregiudiziale sulla compatibilità con il diritto UE di un termine di prescrizione quinquennale per sanzionare violazioni della disciplina retributiva dei lavoratori distaccati.
La questione giuridica
Se l’articolo 6 CEDU e gli articoli 41, paragrafo 1, e 47, secondo comma, della Carta ostino a una normativa nazionale che prevede un termine di prescrizione tassativo di cinque anni per un illecito colposo nell’ambito di un procedimento per illecito amministrativo, in particolare per violazioni degli obblighi retributivi relativi ai lavoratori distaccati.
Principio di diritto
L’articolo 5 della direttiva 96/71, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta e alla luce del principio generale del diritto dell’Unione relativo al diritto a una buona amministrazione, non osta a una normativa nazionale che preveda un termine di prescrizione quinquennale per taluni inadempimenti agli obblighi di retribuzione dei lavoratori distaccati, poiché l’Unione non armonizza i termini di prescrizione applicabili alle sanzioni e un termine di tale durata, nel contesto transfrontaliero del distacco, non rende in pratica impossibile né eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti di difesa o del diritto a un ricorso effettivo.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 3, paragrafo 1, lettera c), direttiva 96/71/CE
- Articolo 5 direttiva 96/71/CE
- Articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), direttiva 2014/67/UE
- Articolo 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 51, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 6 CEDU
Termine di prescrizione quinquennale per sanzioni relative alla retribuzione dei lavoratori distaccati
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Landesverwaltungsgericht Steiermark in una controversia tra un rappresentante di una società distaccante e l’autorità amministrativa austriaca che gli aveva irrogato un’ammenda per violazioni degli obblighi retributivi nei confronti di lavoratori distaccati. La questione centrale era se un termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal diritto nazionale per tale illecito amministrativo, fosse compatibile con il diritto dell’Unione e con i diritti fondamentali della Carta.
Fatti e procedimento principale
Una società slovacca aveva distaccato lavoratori in Austria. In esito a un controllo effettuato il 19 giugno 2016, l’autorità distrettuale di Hartberg-Fürstenfeld aveva inflitto a LM un’ammenda di EUR 6600 per inosservanza di taluni obblighi in materia di retribuzione di quattro lavoratori distaccati, ai sensi dell’articolo 7i, paragrafo 5, dell’AVRAG. La decisione era stata notificata nel febbraio 2020 e LM aveva proposto ricorso dinanzi al giudice del rinvio.
Normativa UE rilevante
La Corte ha richiamato in particolare:
- l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 96/71/CE, sui minimi salariali applicabili ai lavoratori distaccati;
- l’articolo 5 della direttiva 96/71/CE, che impone agli Stati membri di adottare misure adeguate in caso di inosservanza;
- l’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2014/67/UE, che consente obblighi documentali e di conservazione delle prove del pagamento delle retribuzioni;
- gli articoli 41 e 47 della Carta, oltre all’articolo 51, paragrafo 1, sulla sfera di applicazione della Carta.
Ammissibilità e competenza della Corte
La Corte ha innanzitutto osservato di non essere competente a interpretare l’articolo 6 CEDU, poiché tale disposizione non rientra nel diritto dell’Unione. Ha invece ritenuto rilevante l’articolo 47 della Carta. Quanto all’ammissibilità, ha considerato sufficiente la motivazione del rinvio: benché il giudice nazionale non avesse indicato con precisione tutte le disposizioni UE attuate dalla normativa nazionale, dal contesto del procedimento risultava che la sanzione riguardava la violazione dei minimi salariali previsti dalla direttiva 96/71, e dunque la normativa austriaca costituiva attuazione del diritto dell’Unione.
Ragionamento della Corte
La Corte ha riformulato la questione nel senso di verificare se l’articolo 5 della direttiva 96/71, letto con l’articolo 47 della Carta e alla luce del principio generale di buona amministrazione, osti a un termine di prescrizione quinquennale.
Ha rilevato che la direttiva 96/71 lascia agli Stati membri il compito di stabilire sanzioni adeguate per garantire il rispetto dei minimi salariali e non prevede alcuna regola armonizzata sulla prescrizione delle sanzioni. Di conseguenza, tali aspetti rientrano nell’autonomia procedurale nazionale, soggetta ai principi di equivalenza ed effettività.
Quanto al principio di effettività, la Corte ha ritenuto che un termine di cinque anni non renda in pratica impossibile o eccessivamente difficile la difesa dell’operatore economico diligente. Ha valorizzato, in particolare, il carattere transfrontaliero del distacco, che può giustificare un periodo più lungo per consentire alle autorità di accertare le violazioni, nonché l’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/67, che consente di richiedere i documenti relativi ai pagamenti anche dopo il periodo di distacco entro un termine ragionevole.
Decisione
La Corte ha dichiarato che l’articolo 5 della direttiva 96/71, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta e alla luce del principio generale del diritto dell’Unione relativo al diritto a una buona amministrazione, non osta a una normativa nazionale che prevede un termine di prescrizione quinquennale per taluni inadempimenti agli obblighi di retribuzione dei lavoratori distaccati.
Portata pratica della pronuncia
Per gli operatori che distaccano lavoratori in altri Stati membri, la sentenza conferma che gli Stati possono mantenere termini prescrizionali relativamente estesi per perseguire le violazioni salariali, purché la disciplina nazionale rispetti i principi di equivalenza ed effettività. In concreto, le imprese devono conservare adeguatamente la documentazione retributiva per più anni, poiché la Corte considera ragionevole, nel contesto del distacco, un orizzonte di cinque anni per il controllo e la sanzione.
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