Corte di giustizia, Sentenza C-522/20
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 febbraio 2022. — OE contro VY. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Validità – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza a statuire su una domanda di divorzio – Articolo 18 TFUE – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quinto e sesto trattino – Differenza tra i periodi di residenza richiesti per determinare il giudice competente – Distinzione tra un residente cittadino dello Stato membro del giudice adito e un residente non cittadino di tale Stato membro – Discriminazione in base alla nazionalità – Insussistenza. — Causa C-522/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato la compatibilità con l’articolo 18 TFUE della diversa durata della residenza richiesta dall’articolo 3 del regolamento n. 2201/2003 per fondare la competenza nei giudizi di divorzio. Ha escluso che la distinzione tra cittadino dello Stato membro del foro e non cittadino integri una discriminazione vietata, poiché il legislatore dell’Unione può tener conto della cittadinanza come indice del collegamento effettivo con lo Stato competente. Di conseguenza, la seconda questione non è stata esaminata.
Validità della differenza di trattamento, nei criteri di competenza per il divorzio del regolamento n. 2201/2003, tra attore cittadino dello Stato membro del foro e attore non cittadino, alla luce del divieto di discriminazione in base alla nazionalità.
La questione giuridica
Se l’articolo 18 TFUE osti alla disciplina dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quinto e sesto trattino, del regolamento n. 2201/2003, nella parte in cui consente all’attore cittadino dello Stato membro del foro di adire i giudici di tale Stato dopo sei mesi di residenza abituale, mentre richiede un anno di residenza all’attore che non abbia la cittadinanza di quello Stato; e, in caso di risposta affermativa, quali conseguenze debbano trarsene per la competenza nel caso concreto.
Principio di diritto
Il principio di non discriminazione in base alla nazionalità, sancito dall’articolo 18 TFUE, non osta a che il regolamento n. 2201/2003 distingua tra attore cittadino dello Stato membro del foro e attore non cittadino, prevedendo per il primo un periodo minimo di residenza abituale di sei mesi e per il secondo di un anno, poiché la differenza è giustificata dall’esigenza di assicurare un collegamento effettivo tra l’attore e lo Stato membro i cui giudici sono aditi; la cittadinanza costituisce un criterio oggettivo e non manifestamente inadeguato rispetto a tale obiettivo.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 18 TFUE
- Regolamento (CE) n. 2201/2003
- Regolamento (CE) n. 1347/2000
Differenza di residenza nei criteri di competenza per il divorzio e non discriminazione in base alla nazionalità
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Oberster Gerichtshof (Austria) in una controversia tra OE e VY relativa a una domanda di scioglimento del matrimonio presentata in Austria. La Corte era chiamata a valutare se la disciplina dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quinto e sesto trattino, del regolamento (CE) n. 2201/2003 violasse l’articolo 18 TFUE per il solo fatto di prevedere un termine di residenza più breve per l’attore cittadino dello Stato membro del foro.
Fatti e procedimento principale
OE, cittadino italiano, e VY, cittadina tedesca, si erano sposati a Dublino. Dopo la crisi coniugale, OE si era trasferito in Austria e, dopo più di sei mesi di residenza, aveva proposto domanda di divorzio dinanzi al Bezirksgericht Döbling. I giudici austriaci di primo e secondo grado avevano declinato la competenza. Nel ricorso per Revision, OE sosteneva che la differenza tra il termine di un anno e quello di sei mesi, collegata alla cittadinanza dell’attore, fosse discriminatoria.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 267 TFUE;
- l’articolo 18 TFUE;
- il regolamento (CE) n. 2201/2003, in particolare l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quinto e sesto trattino, nonché l’articolo 6;
- il precedente regolamento (CE) n. 1347/2000, richiamato nel contesto sistematico.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se il diverso trattamento tra cittadino e non cittadino dello Stato membro del foro, ai fini della competenza per il divorzio, costituisse una discriminazione in base alla nazionalità;
- in caso di risposta positiva, se dovesse applicarsi a tutti il termine più lungo di dodici mesi oppure quello più breve di sei mesi.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che il principio di non discriminazione impone di trattare in modo diverso situazioni diverse solo se tale distinzione è giustificata. La comparabilità va valutata alla luce dell’oggetto e della finalità della norma, e il legislatore dell’Unione dispone di un ampio margine di discrezionalità quando effettua scelte complesse.
Applicando questi criteri, la Corte osserva che le norme del regolamento n. 2201/2003 in materia di competenza per il divorzio perseguono un equilibrio tra:
- la mobilità delle persone nell’Unione;
- la certezza del diritto;
- l’esistenza di un collegamento effettivo tra l’attore e lo Stato membro i cui giudici sono competenti.
In tale prospettiva, un attore che sia cittadino dello Stato membro del foro si trova in una situazione diversa da quella di un attore che non abbia la cittadinanza di quello Stato. Secondo la Corte, la cittadinanza implica legami istituzionali e giuridici, oltre a potenziali legami culturali, linguistici, sociali, familiari o patrimoniali, che possono già contribuire a rivelare un collegamento effettivo con quello Stato. La relazione esplicativa Borrás, richiamata dalla Corte, conferma che il criterio della cittadinanza dimostra l’esistenza di un primo vincolo con lo Stato membro interessato.
Per contro, quando l’attore non è cittadino dello Stato membro del foro, il legislatore può ragionevolmente richiedere un periodo di residenza più lungo per assicurare un collegamento sufficientemente stretto. La distinzione si fonda su un criterio oggettivo, noto all’altro coniuge, e non appare manifestamente inadeguata rispetto allo scopo perseguito.
Decisione
La Corte conclude che l’articolo 18 TFUE non osta alla regola dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sesto trattino, del regolamento n. 2201/2003, nella parte in cui consente al cittadino dello Stato membro del foro di adire i giudici di tale Stato dopo sei mesi di residenza abituale, mentre richiede un anno al non cittadino.
Poiché la prima questione è stata risolta in senso negativo, la seconda questione non è stata esaminata.
Principio affermato
La Corte afferma che la differenza di trattamento basata sulla cittadinanza, prevista per la competenza in materia di divorzio dal regolamento n. 2201/2003, è compatibile con il divieto di discriminazione dell’articolo 18 TFUE quando è giustificata dall’obiettivo di garantire un collegamento effettivo tra l’attore e lo Stato membro del foro.
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