Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-499/20

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 10 febbraio 2022. — DIMCO Dimovasili M.I.K.E. contro Ypourgos Perivallontos kai Energeias. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias. — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 97/23/CE – Attrezzature a pressione – Marcatura CE – Immissione in commercio e messa in servizio – Restrizioni volte a garantire la protezione delle persone – Articoli 34 TFUE e 36 TFUE – Normativa nazionale che impone restrizioni relative alle modalità di installazione delle tubazioni del gas. — Causa C-499/20

Giurisprudenza europea62020CJ0499

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che la direttiva 97/23/CE armonizza i requisiti essenziali di progettazione e fabbricazione delle attrezzature a pressione, ma non disciplina le condizioni di installazione in quanto tali. Gli Stati membri possono quindi adottare misure nazionali sulle modalità di installazione per tutelare la sicurezza delle persone, anche in relazione al rischio sismico, purché rispettino il Trattato e non modifichino le attrezzature conformi e marcate CE. Nel caso concreto, le prescrizioni greche su aerazione e divieto di talune installazioni non sono, in linea di principio, incompatibili con il diritto dell’Unione.

Direttiva 97/23/CE sulle attrezzature a pressione: la normativa nazionale può imporre modalità di installazione delle tubazioni del gas, anche se recano marcatura CE, purché non modifichi le attrezzature e rispetti gli articoli 34 e 36 TFUE.

La questione giuridica

Se la direttiva 97/23/CE, in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, punto 1.1, l’articolo 7, paragrafo 4, l’articolo 8 e l’allegato I, letti alla luce dell’articolo 2, osti a una normativa nazionale che, per ragioni di sicurezza delle persone e soprattutto di protezione antisismica, impone condizioni e limiti alle modalità di installazione di tubazioni del gas munite di marcatura CE; in subordine, se tale direttiva consenta simili prescrizioni nazionali sulle modalità di installazione.

Principio di diritto

L’articolo 4, paragrafo 1, punto 1.1, e l’allegato I della direttiva 97/23/CE, letti congiuntamente all’articolo 2, paragrafo 2, non impediscono a uno Stato membro di imporre, per la tutela della sicurezza delle persone e in particolare contro i rischi sismici, regole sulle modalità di installazione delle tubazioni del gas, anche se conformi alla direttiva e munite di marcatura CE, purché tali regole non comportino modifiche delle attrezzature e non integrino una restrizione vietata dagli articoli 34 e 36 TFUE.

Norme richiamate

  • Direttiva 97/23/CE
  • Regolamento (CE) n. 1882/2003
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 34 TFUE
  • Articolo 36 TFUE

Direttiva 97/23/CE e prescrizioni nazionali sulle modalità di installazione delle tubazioni del gas

La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia) e riguarda la compatibilità con il diritto dell’Unione di un regolamento greco che disciplina l’installazione di impianti interni a gas naturale con pressione fino a 500 mbar. La controversia oppone la società DIMCO Dimovasili M.I.K.E., importatrice e distributrice di tubi flessibili in acciaio inossidabile, al Ministro dell’Ambiente e dell’Energia greco.

Fatti e procedimento principale

La società ricorrente impugnava alcune disposizioni del regolamento ministeriale del 20 marzo 2012, sostenendo che esse favorissero le tubazioni convenzionali in acciaio e rame e rendessero di fatto inutilizzabili i prodotti da essa commercializzati, pur recando questi ultimi la marcatura CE. In particolare, contestava il paragrafo 1.2.4 e i paragrafi P.9.5.6.9 e P.9.5.8.2 dell’allegato 9, che impongono:

  • l’aerazione degli spazi in cui sono installate condutture del gas;
  • il divieto di posa in solette di calcestruzzo o sotto rivestimenti e pavimentazioni;
  • l’esigenza di mantenere le condutture accessibili e protette.

Il giudice del rinvio riteneva che tali misure fossero giustificate da esigenze di sicurezza e compatibili con l’articolo 36 TFUE, ma nutriva dubbi sulla loro compatibilità con la direttiva 97/23/CE.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 97/23/CE, come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003;
  • l’articolo 1, che definisce il campo di applicazione della direttiva;
  • l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, relativo alla vigilanza sul mercato e alla facoltà degli Stati membri di prescrivere requisiti per la protezione delle persone nel rispetto del Trattato;
  • l’articolo 3, sui requisiti tecnici essenziali;
  • l’articolo 4, paragrafo 1, punto 1.1, sulla libera circolazione delle attrezzature marcate CE;
  • l’articolo 7, paragrafo 4, e l’articolo 8, sulla clausola di salvaguardia;
  • l’allegato I, punto 1.1, sui requisiti generali di sicurezza;
  • gli articoli 34 TFUE e 36 TFUE.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che la direttiva 97/23/CE armonizza i requisiti essenziali di progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione, al fine di consentire la marcatura CE, ma non disciplina le condizioni di installazione in quanto tali.

Secondo la Corte, il richiamo contenuto nell’allegato I, punto 1.1, all’installazione delle attrezzature in modo sicuro costituisce solo un rinvio ad altri testi applicabili, senza introdurre una disciplina specifica delle modalità di installazione. Analoga conclusione vale per l’articolo 2, paragrafo 1, che subordina la commercializzazione e la messa in servizio al fatto che le attrezzature non pregiudichino la sicurezza delle persone quando siano debitamente installate, ma non fissa regole di installazione.

Quanto all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1.1, la Corte precisa che esso vieta agli Stati membri di ostacolare la commercializzazione o la messa in servizio di attrezzature marcate CE per rischi dovuti alla pressione; tuttavia, non impedisce misure nazionali volte a prevenire rischi diversi da quelli derivanti dalla pressione stessa.

La Corte si sofferma poi sull’articolo 2, paragrafo 2, che consente agli Stati membri di prescrivere requisiti ritenuti necessari per la protezione delle persone, in particolare nell’uso delle attrezzature, purché nel rispetto del Trattato e senza imporre modifiche alle attrezzature conformi alla direttiva.

Ne deriva che la compatibilità delle misure nazionali va valutata alla luce degli articoli 34 e 36 TFUE. Le misure statali che incidono sull’accesso al mercato possono essere giustificate da motivi di tutela della salute e della sicurezza delle persone, purché siano idonee allo scopo e proporzionate.

Nel caso di specie, il giudice del rinvio aveva evidenziato che le prescrizioni greche:

  • si applicano indistintamente a tutti i tipi di tubazioni, a prescindere dal materiale e dal paese d’origine;
  • non comportano modifiche del materiale commercializzato dalla ricorrente;
  • mirano a proteggere la sicurezza delle persone, anche contro i sismi.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che la direttiva 97/23/CE, letta con l’articolo 2, paragrafo 2, non osta a una normativa nazionale che imponga determinate modalità di installazione per tubazioni del gas munite di marcatura CE, a condizione che:

  • la normativa non comporti alcuna modifica delle attrezzature;
  • non costituisca un ostacolo vietato dagli articoli 34 e 36 TFUE.

Principio affermato

La direttiva sulle attrezzature a pressione armonizza la conformità tecnica del prodotto, ma lascia agli Stati membri uno spazio regolatorio sulle modalità di installazione per esigenze di sicurezza, anche antisismica, entro i limiti della libera circolazione delle merci e del principio di proporzionalità.

Come è indicizzato

Materieattrezzature a pressionelibera circolazione delle mercimarcatura cesicurezza degli impianti a gasdiritto della concorrenza del mercato interno

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.