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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00566/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia origina da una domanda di equa riparazione proposta da una società per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare svolta dinanzi al Tribunale di Napoli. La Corte d’appello, in sede monocratica, aveva accolto la domanda e liquidato Euro 2.500,00, assumendo un ritardo di cinque anni oltre la durata ragionevole e ritenendo non applicabile la presunzione di insussistenza del danno prevista dall’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89 del 2001, perché l’originaria pretesa di ammissione al passivo, pari a Euro 7.990,00, non era irrisoria. Il Ministero ha proposto opposizione, rigettata dalla Corte d’appello, e poi ricorso per cassazione con un solo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89 del 2001. Secondo il ricorrente, il giudice di merito avrebbe errato nel valutare il valore della controversia, poiché la norma imporrebbe di considerare l’irrisorietà anche in relazione alle condizioni personali della parte e, in mancanza di prova del pregiudizio non patrimoniale, opererebbe la presunzione di insussistenza del danno da irragionevole durata del processo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo del Ministero e ha confermato il decreto della Corte d’appello, osservando che la presunzione di insussistenza del pregiudizio ex art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89 del 2001 opera solo quando la pretesa o il valore della causa siano effettivamente irrisori, valutati sia oggettivamente sia soggettivamente. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva correttamente escluso l’irrisorietà considerando il credito azionato di Euro 7.990,00 e le condizioni economico-finanziarie della società. L’accertamento della non irrisorietà è stato qualificato come apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non censurabile in cassazione se non nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo, qui non dedotto. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del Ministero soccombente.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89 del 2001

    presunzione di insussistenza del pregiudizio

    La presunzione iuris tantum di insussistenza del danno da irragionevole durata del processo opera solo se la pretesa o il valore della causa siano irrisori; tale irrisorietà va valutata sia in modo oggettivo, con riferimento al valore del bene controverso, sia in modo soggettivo, considerando le condizioni della parte.

  • art. 6, par. 1, CEDU

    La nozione di irrisorietà deve essere letta in coerenza con la giurisprudenza della Corte EDU, cui il giudice nazionale non può discostarsi nell’interpretazione del rimedio interno.

  • art. 35, par. 3, lett. a), CEDU

    La Corte richiama la giurisprudenza europea sul ricorso manifestamente privo di reale posta in gioco, per fondare il significato di irrisorietà.

  • art. 34 CEDU

    È richiamato come parametro convenzionale della nozione di abuso del ricorso individuale in caso di somma irrisoria.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L’accertamento dell’irrisorietà e della prova contraria è sindacabile in cassazione solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo, o nei casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.

Massime di principio

  • In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la presunzione di insussistenza del pregiudizio per irrisorietà della pretesa opera solo quando la lite abbia una posta in gioco manifestamente esigua, valutata congiuntamente secondo un criterio oggettivo e uno soggettivo.
  • La valutazione dell’irrisorietà della pretesa o del valore della causa, anche in relazione alle condizioni personali della parte, è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
  • Il controllo di legittimità sull’accertamento della non irrisorietà è limitato all’omesso esame di un fatto decisivo o ai vizi radicali della motivazione; non è consentita una rivalutazione del merito.
  • Nelle controversie che coinvolgono persone giuridiche, le condizioni personali della parte devono essere lette in relazione alla struttura e alla situazione economica dell’ente, senza che la natura societaria escluda automaticamente il diritto all’indennizzo.
  • Il richiamo alla giurisprudenza della Corte EDU orienta l’interpretazione della nozione di irrisorietà, che coincide con una controversia priva di reale posta in gioco.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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