Sentenza n. 3807/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento previa adozione di ogni opportuna misura cautelare, anche monocratica: - del provvedimento di non ammissione all’esame di maturità per il corrente anno scolastico 2025/2026, di cui alla Scheda Esami Preliminari, prot. n. 0010324 del 08/06/2026, comunicata a mezzo pec in data 08/06/2026 ai genitori del ricorrente; - per quanto occorrer possa: della comunicazione di detto provvedimento, riportante medesimo protocollo e data, di cui alla medesima pec del 08/06/2026; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi i verbali della Commissione Giudicatrice richiesti con rituale istanza di accesso agli atti, allo stato ignoti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di non ammissione all'esame di maturità per l'anno scolastico 2025/2026
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Lo studente ha impugnato il provvedimento di non ammissione all'esame di Stato, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili. In via cautelare era stato ammesso con riserva a sostenere l'esame. Prima della decisione collegiale, il ricorrente ha documentato di avere superato l'esame di Stato con la votazione di 60/100. Tale sopravvenienza ha fatto venir meno l'interesse alla decisione sul provvedimento inizialmente impugnato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il superamento dell'esame di Stato, sostenuto in forza dell'ammissione con riserva disposta in sede giudiziale, assorbe il precedente giudizio sfavorevole di non ammissione: l'esito positivo dell'esame presuppone infatti una valutazione globale e successiva del candidato e determina il consolidamento del titolo conseguito. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione delle peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza resa in forma semplificata
Consente la definizione della controversia con sentenza semplificata, previo avviso alle parti, anche nella camera di consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse
Il ricorso è improcedibile quando, per una sopravvenienza, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione.
Massime di principio
- Quando un candidato, ammesso con riserva dal giudice, supera successivamente l'esame di Stato, il superamento dell'esame assorbe il precedente giudizio negativo di non ammissione e determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso.
- L'esito positivo dell'esame di Stato, in quanto fondato su una valutazione globale e successiva del candidato, costituisce una sopravvenienza decisiva e favorevole idonea a consolidare il titolo conseguito e a rendere improcedibile il ricorso contro la precedente non ammissione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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