Cassazione Penale, Sentenza n. 35893/2023 del 28/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riesame del sequestro preventivo finalizzato alla confisca di euro 25.000,00 rinvenuti sul conto corrente della A.S.P. s.r.l., ritenuti profitto del reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.). Il ricorrente ha dedotto che: 1) la società A.S.P. s.r.l. era stata integralmente ceduta da Pierfrancesco Savaglio a Vadalà in data 18/06/2022, quindi al momento del sequestro (9/11/2022) la somma non era più nella disponibilità dell'indagato; 2) la somma sequestrata (euro 24.709,60) derivava da un accredito per incasso di fattura emessa il 27/10/2022 nell'ambito di attività lecita svolta dopo la cessione; 3) non risulta contestata alcuna responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 231/2001; 4) la motivazione del Tribunale del riesame sarebbe apparente e non avrebbe valutato gli estratti conto prodotti dalla difesa.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il primo motivo. Ha affermato che, pur essendo possibile la confisca diretta di somme qualificate come profitto quando esse siano effettivamente rimaste nella disponibilità dell'autore del reato, nel caso di specie al momento del vincolo reale la A.S.P. s.r.l. non era più riconducibile patrimonialmente all'indagato (cessione integrale delle quote il 18/06/2022). Non è stata fornita prova che la società fosse un mero schermo o che il profitto rimanesse nella disponibilità del Savaglio; anzi il ricorrente ha documentato la provenienza lecita della somma da incasso fattura del 27/10/2022. Inoltre non è stata contestata all'ente la responsabilità ai sensi del d.lgs. 231/2001. Per questi motivi la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e disposto il dissequestro e la restituzione delle somme all'avente diritto.
Norme richiamate
art. 325 cod. proc. pen.
Regola l'adozione del sequestro preventivo. Il motivo ha censurato la sua errata applicazione quando il vincolo è stato apposto sul patrimonio di un soggetto diverso dall'autore del reato
art. 322 ter cod. pen.
Norma relativa alla confisca per equivalente e ai profitti del reato, richiamata nel contesto dell'erronea applicazione del sequestro finalizzato alla confisca
art. 316 ter cod. pen.
Delitto contestato (indebita percezione di erogazioni pubbliche). La confisca era stata disposta quale misura cautelare sui presunti profitti del reato commesso dall'amministratore pro tempore
art. 24 d.lgs. n. 231/2001
La Corte ha rilevato l'assenza di contestazione di responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi di questo articolo; ciò è rilevante per ritenere la società non partecipe al reato e dunque per valutare l'illegittimità del sequestro sul suo patrimonio
Sez. U., sent. n. 42415 del 27/05/2021 (giurisprudenza delle Sezioni Unite)
Principio secondo cui la confisca diretta del denaro profitto è ammissibile anche se la specifica somma è comprovata come lecita nella sua provenienza, perché si tratta di bene fungibile; la Corte precisa però che quel principio opera quando il profitto sia rimasto nella disponibilità dell'autore del reato e non quando, come qui, il patrimonio sia stato trasferito a terzi prima del sequestro
Sez. U., sent. n. 10561 del 30/01/2014 (Gubert)
Precedente affermazione della legittimità del sequestro finalizzato alla confisca diretta di profitti rinvenuti nel patrimonio della persona giuridica quando questa non possa essere considerata estranea al reato; la Corte nel caso concreto ha chiarito che tale principio non si applica senza prove di effettiva riconducibilità all'indagato dopo trasferimento delle quote
art. 25-quinquiesdecies d.lgs. n. 231/2001 (richiami normativi)
Citato nel contesto dell'evoluzione normativa che ha inciso sulla responsabilità degli enti; la Corte osserva che la giurisprudenza citata si inserisce in un quadro normativo antecedente ad alcune modifiche e che in mancanza di contestazione ex d.lgs. 231/2001 la società non può essere considerata partecipante al reato
Massime di principio
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di somme rinvenute sul patrimonio di una società è legittimo solo se quelle somme possono essere ritenute nella disponibilità effettiva dell'autore del reato al momento del vincolo; il semplice fatto che il reato sia stato commesso dall'amministratore della società non basta se, prima del sequestro, è intervenuta una cessione che renda la società patrimonio di terzi
- Quando è intervenuta una cessione integrale delle quote sociali antecedente al sequestro, l'organo giudicante deve accertare e motivare specificamente se la società sia mero schermo o se il profitto sia comunque rimasto nella disponibilità dell'autore del reato; in mancanza di prova, il sequestro sul patrimonio societario è illegittimo
- La prova della provenienza lecita delle somme può essere rilevante e determinante se il vincolo reale attiene al patrimonio di un terzo estraneo al reato; la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla fungibilità del denaro non esclude la verifica della riconducibilità della somma all'autore quando la titolarità patrimoniale sia mutata
- L'assenza di contestazione della responsabilità dell'ente ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 è un elemento che può incidere negativamente sulla legittimità del sequestro nei confronti della persona giuridica, specialmente se il trasferimento delle quote è intervenuto prima del vincolo
- Il giudice deve valutare concretamente gli estratti conto e la documentazione bancaria prodotti dalla difesa e motivare il convincimento in ordine alla reale disponibilità delle somme al soggetto indagato; la motivazione meramente apodittica è insufficiente
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