Cassazione Civile, Ordinanza n. 38121/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009, con cui l'Amministrazione finanziaria le aveva rideterminato un maggior reddito ai fini IRPEF rispetto a quello dichiarato. Il ricorso era stato respinto in primo grado e poi anche in appello dalla CTR Abruzzo. In cassazione la contribuente ha proposto cinque motivi di censura contro la sentenza regionale; tuttavia, prima dell'udienza camerale, ha depositato memoria chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, rappresentando di avere aderito alla definizione agevolata della lite prevista dal d.l. n. 119/2018, convertito nella l. n. 136/2018, e producendo la documentazione attestante la domanda di definizione e il pagamento degli importi dovuti.
La decisione
La Corte non ha esaminato i cinque motivi di ricorso perché ha rilevato che, per effetto della sopravvenuta definizione agevolata della controversia e del successivo pagamento, era venuto meno l'interesse alla decisione dell'impugnazione. Ha quindi dichiarato l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per carenza di interesse, compensando integralmente le spese. La Corte ha anche escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, proprio perché l'inammissibilità è sopravvenuta all'introduzione del ricorso per adesione alla definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 380 bis-1 c.p.c.
È la norma richiamata per il deposito della memoria in prossimità dell'udienza camerale; la Corte ne ammette l'utilizzo per dedurre e documentare fatti sopravvenuti idonei a incidere sull'interesse al ricorso.
art. 372 c.p.c.
Consente la produzione dei documenti che comprovano il fatto sopravvenuto da cui deriva il venir meno dell'interesse all'impugnazione.
d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con mod. in l. 17 dicembre 2018, n. 136
È la disciplina della definizione agevolata della lite richiamata dalla ricorrente come causa sopravvenuta di cessazione dell'interesse al ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato in via indiretta dal riferimento al cd. doppio contributo unificato; la Corte ne esclude l'applicazione per l'inammissibilità sopravvenuta derivante dall'adesione alla definizione agevolata.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, un fatto sopravvenuto che elimini l'interesse della parte ricorrente alla decisione rende il ricorso inammissibile sopravvenientemente, anche se non determina automaticamente l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta definizione agevolata della lite tributaria, se documentata, è idonea a paralizzare l'esame dei motivi di ricorso per difetto di interesse attuale all'impugnazione.
- I documenti che attestano il fatto sopravvenuto possono essere prodotti in cassazione ai sensi dell'art. 372 c.p.c. quando siano diretti a provare la causa sopravvenuta di inammissibilità.
- In caso di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per adesione a definizione agevolata, il giudice può compensare le spese e non applicare il raddoppio del contributo unificato.
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